Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3
Disposizioni in materia di programmazione
negoziata con valenza territoriale
(B.U.R.L. n. 9 del 27 febbraio 2004, 1° s.o)
Art. 1 (Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9)
1. L’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento) è così sostituito:
«9 (Accordi di programma)
1. Qualora il programma integrato di intervento
comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed
abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 2, per la sua
approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista
dall’articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo l’espletamento delle procedure
relative alla pubblicazione ed alle
osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni
consecutivi.
2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali
siano previsti:
a) interventi finanziari a carico della Regione;
b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.
3. L’approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 è di competenza della Regione.
4. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, contenuto nell’accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall’articolo 3, comma 18, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è resa dalla Provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.
5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), dimezzati i tempi di pubblicazione e per le osservazioni in esso indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 18 della legge regionale n. 1/2000, intendendosi il termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque giorni.
6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al Piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante è trasmesso dal Comune alla Provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il Consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.»
Art. 2 (Accordi di programma promossi dalla Regione)
1. Nel caso in cui l’accordo di programma, promosso dalla Regione ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2003, comporti variante agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, la verifica di compatibilità del progetto di
variante urbanistica previsto nell’accordo di programma con gli aspetti di
carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale
vigente, prevista dall’art.
3, comma 18 della legge regionale n. 1/2000 è resa
dalla Provincia al Comitato per l’accordo di programma di cui all’comma 11
dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2003.
2. Qualora l’accordo di programma comporti variante al Piano territoriale di
coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal Comune alla
Provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria
provinciale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per
quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al
comma 11
dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2003. Nei successivi quindici giorni
chiunque può formulare osservazioni. Il Consiglio provinciale controdeduce alle
eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire
entro quarantacinque giorni dall’avvenuto deposito degli atti in segreteria.
Art. 3 (Norma transitoria)
1. Agli accordi di programma di cui all’art. 6 della legge regionale n. 2/2003 e all’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, comportanti variante urbanistica e promossi prima dell’entrata in vigore del Piano territoriale di coordinamento della relativa Provincia, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del Piano territoriale di coordinamento provinciale, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 4 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.