Legge regionale 3 novembre 2004, n.
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Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi
(B.U.R.L. n. 45 del 5 novembre 2004)
Art. 1 (Applicazione della sanatoria edilizia)
1. La sanatoria degli abusi
edilizi prevista dall’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
ulteriormente modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si
applica nella Regione Lombardia secondo la disciplina sostanziale e
procedurale contenuta nel medesimo articolo 32, nonché nei relativi
allegati, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono ammesse alla sanatoria di cui al comma 1 anche le tipologie di
illecito numeri 4, 5, 6 dell’allegato
1 al d.l. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, relative ad
immobili ricadenti in aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie).
3. Le domande di sanatoria già presentate alla data di entrata in vigore
della legge n. 191/2004 di conversione del decreto-legge n. 168/2004 restano
valide anche per quanto concerne l’anticipazione degli oneri concessori e ai
fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2 della presente legge. L’ammontare complessivo degli oneri
concessori è determinato secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 6.
Art. 2 (Casi di esclusione e limiti alla sanatoria edilizia)
1. Fatti salvi gli
ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono
suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni,
residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo
edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. L’esclusione non opera per
le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalità autonoma.
2. Non sono suscettibili di sanatoria i mutamenti di destinazione d’uso,
qualora superiori a 500 metri cubi per singola unità immobiliare e non
conformi alle previsioni urbanistiche comunali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Nelle aree demaniali, nelle aree a parco regionale,
fatte salve le zone di rinvio alla pianificazione comunale, sono
suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili alla tipologia
di illecito numero 6 di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003,
convertito dalla legge n. 326/2003.
4. Nelle aree a parco naturale, nelle riserve naturali e nei monumenti
naturali sono suscettibili di sanatoria le sole opere abusive riconducibili
alla tipologia di illecito numero 6 di cui all’allegato 1 al decreto-legge
n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, limitatamente alle opere di
manutenzione straordinaria, come definite all’articolo
3, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
5. Nell’ambito dei complessi ricettivi all’aria aperta, non sono
suscettibili di sanatoria i preingressi e gli allestimenti di pernottamento
mobili di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7
(Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive
all’aria aperta), nell’eventualità di perdita dei requisiti di mobilità
fissati dalla normativa suddetta e dal regolamento regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Regolamento in attuazione della legge 13 aprile 2001, n. 7 “Norme in
materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria
aperta”).
Art. 3 (Sanatoria nelle aree soggette a vincoli e nei siti di Rete Natura 2000)
1. Nelle aree soggette a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli
interessi idrogeologici e delle falde acquifere, nonché dei beni ambientali
e paesaggistici, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora il vincolo comporti inedificabilità assoluta e sia stato
imposto prima dell’esecuzione delle opere.
2. Ai fini della sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree di cui
al comma 1, fatte salve le fattispecie di esclusione ivi contemplate, si
applica la disciplina prevista dall’articolo
32 della legge n. 47/1985.
3. La sanatoria delle opere abusive realizzate nelle aree soggette alla
disciplina del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche), è subordinata all’esito positivo della valutazione di incidenza
prevista dall’articolo 5 del predetto d.P.R. A tal fine la valutazione di
incidenza è allegata alla domanda di rilascio del titolo abilitativo in
sanatoria, ovvero è prodotta, ad integrazione della medesima, entro il 30
settembre 2005. Qualora la valutazione di incidenza sia comunicata al comune
successivamente al 30 giugno 2005, il termine previsto dal comma 37
dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n.
326/2003, decorre dalla comunicazione medesima.
Art. 4 (Contributo di costruzione)
1. Con apposita deliberazione,
da assumersi entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il comune definisce i termini e le modalità di
versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere
abusive, nonché del contributo sul costo di costruzione nei casi di cui al
comma 5. Inoltre, può disporre che gli oneri di urbanizzazione relativi alla
realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito
numeri 1, 2 e 3, di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003,
convertito dalla legge n. 326/2003, siano incrementati, rispettivamente,
fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento.
2. Nella stessa deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire che
una quota non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione,
calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a
titolo di anticipazione, all’atto della presentazione della domanda di
sanatoria.
3. Per le domande presentate anteriormente alla deliberazione comunale di
cui al comma 1, l’eventuale conguaglio degli oneri dovuti a titolo di
anticipazione deve essere versato entro venti giorni dalla deliberazione
stessa.
4. L’importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato
dal comune nel titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero direttamente
dal richiedente la sanatoria in caso di applicazione della disciplina di cui
al comma 37 dell’articolo 32 del
decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, fatta
salva la possibilità per il comune di richiedere successivamente l’eventuale
conguaglio.
5. Il contributo sul costo di costruzione è dovuto ai fini della sanatoria
delle sole opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1,
2 e 3, di cui all’allegato 1
al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003,
qualora realizzate dopo il 29 gennaio 1977.
6. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione
dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe
vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
7. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, il contributo di
costruzione è corrisposto per intero all’atto del perfezionamento del
procedimento di sanatoria.
Art. 5 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.