Legge Regionale 10 marzo 2009, n. 5
Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale

(B.U.R.L. n. 10 del 13 marzo 2009, 1° s.o.)

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 25, nel primo periodo, le parole “quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “la data del 31 marzo 2010”; nel secondo periodo, le parole “di quattro anni” sono eliminate;

b) al comma 7 dell’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al presente comma.”;

c) il comma 8-bis dell’articolo 25 è sostituito da seguente:
“Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.”;

d) il comma 8-sexies dell’articolo 25 della l.r. 12/2005 è sostituito dal seguente:
"8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;
b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell’ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);
c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.
Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.”;

e) dopo il comma 8-octies dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:

“8-nonies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).”;

f) il comma 3 dell’articolo 26, è così sostituito:
"3. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente.”;

g) al comma 8 dell’articolo 64, dopo le parole “commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81,” sono inserite le parole “ove esistente,”;

h) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 80, le parole “dagli articoli 38 e 39” sono sostituite dalle parole “dall’articolo 38”;

i) al comma 3 dell’articolo 80, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003.”;

j) dopo il comma 6 dell’articolo 80, è aggiunto il seguente:
"6-bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.”
;

k) dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:
"Art. 94-bis. (Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire)
1. L’attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all’esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l’adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell’intervento.
2. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l’esecuzione e l’adeguamento delle opere di pertinenza dell’intervento di trasformazione urbanistica di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all’articolo 9.
3. Qualora l’amministrazione comunale non reputi necessario o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla parte II, titolo I, capo IVdella presente legge.”
;

l) alla lettera w) dell’articolo 104 della l.r. 12/2005 la frase “nonché all’articolo 25, commi 1 e 2 della presente legge” è sostituita dalla seguente “nonché all’articolo 25, commi 1, 2 e 8-bis della presente legge;”.

Art. 2. (Interventi previsti dal Piano territoriale d’area Malpensa)

1. Le previsioni del Piano territoriale d’area Malpensa, approvato con la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative unicamente agli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A1, mantengono efficacia fino all’approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d’area, e comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.

2. Gli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A2 della l.r. 10/1999 possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, qualora, entro lo stesso termine, sia intervenuta l’approvazione, con le procedure di cui all’articolo 3 della l.r. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.

3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano territoriale d’area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste inattuate alla scadenza del termine indicato dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori dei parchi nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, con l’applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti.

Art. 3. (Compensazione materiali di escavazione)

1. Per gli interventi nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale e lacuale di cui all’articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere per l’esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e modalità operative per l’esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4. (Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla legge regionale n. 17/2006)

1. E’ istituito un fondo per il finanziamento degli oneri professionali di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il 10 per cento del costo complessivo dell’opera.

2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall’ultimo censimento ufficiale.

3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni all’effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

4. Nel caso in cui l’opera non sia realizzabile o sia venuto meno l’interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite, in un’unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi interessi legali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziate a bilancio, stabilisce i criteri, l’importo e le modalità di ammissione al finanziamento.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.

7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 7 sono abrogati.

Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro 2.000.000,00 per l’anno 2009 ed euro 500.000,00 per l’anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 “Territorio montano e piccoli comuni” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all’anno 2010, l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.