Legge
regionale 12 ottobre 2015, n. 33
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e
relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nella parte IL capo IV. del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia).
Art. 2. (Trasferimento di funzioni)
1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di
cui agli articoli 61,
90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1,
96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le
funzioni di cui al comma l non siano svolte dagli stessi comuni in forma
associata, le medesime funzioni sono esercitate dalla Regione.
3. Per le opere di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dalla forma
associativa, se dotata di personalità giuridica, o secondo quanto previsto dalla
convenzione con i comuni interessati.
3-bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3-ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma
1, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti
al comma 3-bis, in funzione delle necessità organizzative e di supporto
specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali.
Art. 3. (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal
fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della
collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle
ricerche.
2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato
per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento
con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e
regionali competenti in materia sismica e urbanistica.
Art. 4. (Struttura organizzativa e attività istruttoria)
1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a
svolgere le funzioni di cui alla presente legge ivi comprese le attività di
coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni e
definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina
vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo
8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti
in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali
professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita
e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in
particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la
procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata
dell'incarico e il compenso.
Art. 5. (Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui
all'articolo 93, comma 1, del d.p.r.
380/2001 relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone
dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo
83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001, comprese le varianti in corso d'opera
influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera
stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano
in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
Art. 6. (Deposito del progetto)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
93 del d.p.r. 380/2001:
a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico in base al sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2;
b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, indicate ai
sensi dell'articolo 83 del d.p.r.
380/2001, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento
dell'istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli
allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni autorizzatorie di
cui all'articolo 8.
3. La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa
trasmissione all'ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1 è
valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo
65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e
purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti
dallo stesso articolo 65.
Art. 7. (Attestazione di deposito e responsabilità)
1. All'atto del deposito della documentazione di cui all'articolo
6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
2. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il
direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche
eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità
delle strutture.
3. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d'opera e
l'impresa esecutrice hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza,
di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.
Art. 8. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,
nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai
sensi dell'articolo 83 del d.p.r.
380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione
sismica del competente ufficio.
2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta
giorni dalla presentazione dell'istanza, fermi restando i tempi necessari per
l'acquisizione del parere di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1,
stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
articolo.
4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, da
rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nei casi e con
le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 13,
comma 1.
5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere pubbliche
realizzate dal comune.
6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il
termine di cui al comma 2 è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui
l'opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai
sensi dell'articolo 94 del d.p.r.
380/2001.
Art. 9. (Collaudi)
1. I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati
a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal
materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di
rispondenza dell'opera previsto dall'articolo
62 del d.p.r. 380/2001.
2. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa
vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera,
né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.
Art. 10. (Controlli)
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo
103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi
di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche
secondo metodi a campione.
2. In caso di scostamento dal parere reso ai sensi dell'articolo
8, comma 5, il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione,
ne informa la Regione.
3. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati
dai comuni.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo
13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli
di cui al presente articolo.
Art. 11. (Repressione delle violazioni)
1. I processi verbali di cui all'articolo
96 del d.p.r. 380/2001 sono trasmessi al comune per l'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le
funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi in forma associata, i
processi verbali sono trasmessi alla Regione per l'adozione dei relativi
provvedimenti.
Art. 12. (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione)
1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è
effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore
centoventi giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL).
Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il
cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova
classificazione, per la pubblicazione all'albo per almeno quindici giorni
consecutivi. Dell' avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito
istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano
iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per
l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
3. Il comune esercita le competenze di cui all'articolo
104 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello
stesso articolo 104.
4. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le
funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi
comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla
Regione.
5. L'accertamento, ai sensi dell'articolo
104 del d.p.r. 380/2001, da parte degli enti di cui ai commi 3 e 4,
dell'idoneità statica delle costruzioni, in corso d'esecuzione alla data di
entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere
effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i
suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti
delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici
dell'allegato B al decreto Supplemento n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2015 del
Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di
collaudo statico.
6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di
accertamento di cui al comma 5.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei
comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche
vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo
104 del d.p.r. 380/2001, i cui progetti delle strutture sono depositati dopo
la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione, sia le opere pubbliche
di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima
pubblicazione.
8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, in riferimento alla data di
entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono:
a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l'attestazione
di avvenuto deposito di cui all'articolo 7, comma 1, o, nei
casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di
cui all'articolo 8, comma 1;
b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la
comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici
competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 13, comma 1.
Art. 13. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione (BURL), definisce:
a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) le linee di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1;
c) le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'articolo 5, comma 1;
e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;
g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10;
i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è indicata la data di effettiva operatività del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2. Fino a dodici mesi successivi alla suddetta data, è consentito il deposito della documentazione di cui ali' articolo 6, anche in formato cartaceo.
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di
cui al d.p.r. 380/2001 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14
gennaio 2008.
Art. 14. (Norma finanziaria)
01. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 3-bis, quantificate in € 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 2 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti'. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
1 . Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato
finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui
all'articolo 3, comma 2, quantificate in 60.000,00 euro annui per gli esercizi
2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01
«Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 08
«Statistica e sistemi informativi » - Titolo l «Spese correnti», dello stato di
previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e
2017.
2. Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui
ali' articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate
in 249.501,00 euro annui, allocate alla missione 01 «Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di controllo», programma 10 «Risorse umane», dello stato
di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e
successivi.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, previste nel
limite massimo di 78.000,00 euro annui, si fa fronte con le risorse allocate
alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo»,
programma 01 «Organi istituzionali », dello stato di previsione delle spese del
bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
Art. 15. (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)
1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali). La l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della presente legge.
2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997. n. 59)».