LEGGE REGIONALE 5 agosto 1992, n. 34
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti.

2. In particolare, nell'ambito delle funzioni amministrative regionali previste dalla vigente normativa statale, la presente legge definisce:

a) l'attribuzione alle province delle funzioni in materia urbanistica in conformità alle disposizioni del comma 5 dell'art. 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142;
b) l'attribuzione ai comuni delle funzioni in materia di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali;
c) la delega ai comuni e alle province delle funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali, di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla L. 8 agosto 1985, n. 431

Art. 2. Sistema della pianificazione territoriale

1. In conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, la pianificazione del territorio regionale è rivolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla Regione.

2. A tal fine è ordinato il sistema della pianificazione territoriale, che è costituito:

a) dal piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano;
b) dal piano di inquadramento territoriale (PIT), quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale;
c) dai piani territoriali di coordinamento (PTC), quali strumenti per la determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio a livello provinciale;
d) dai piani regolatori generali (PRG), quali strumenti della pianificazione urbanistica a scala comunale.

3. Al sistema della pianificazione territoriale sovracomunale si adeguano e coordinano tutti i piani e programmi, settoriali ed intersettoriali, di interesse o livello regionale ed infraregionale previsti dallo Statuto e dalla legislazione statale e regionale.

4. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali gli enti locali devono attenersi.

Art. 3. Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica

1. Sono attribuite alle province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:

a) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5;
b) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4;
c) l'assunzione di misure sostitutive nell'adeguamento del piano regolatore generale alle indicazioni dei piani di assetto territoriale sovraordinati;
d) la compilazione del piano regolatore particolareggiato in sostituzione del comune, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
e) l'assunzione di misure sostitutive per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 48 della presente legge;
f) il nullaosta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 68;
g) i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali, secondo gli articoli 26 e 27 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'ottavo comma dell'art. 7 della stessa legge.

Art. 4. Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

1. I piani particolareggiati di cui agli art. 13 e seguenti della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione, i piani di recupero di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1978, n. 457, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15, della presente legge sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale.

2. Sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, tutelate ai sensi del titolo Il del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sono approvati in via definitiva dal Consiglio comunale, previa espressione da parte della Provincia dei pareri di cui all'articolo 26.

4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni del PPAR, provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 3.

Art. 5. Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 sono delegate alle provincie, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai comuni ai sensi del successivo articolo 6.

2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:

a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;
b) le altre funzioni delegate alla Regione dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;
c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;
d) i pareri previsti dal primo comma dell'art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici, ai sensi degli artt. 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli articoi 1-bis, 1-ter e 1-quater della L. n. 431 del 1985.

Art. 6. Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali

1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.

2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla L. n. 1497 del 1939.

4. Ferme restando le deleghe previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'art. 15 della L. n. 1497 del 1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.

Articoli da 7 a 19
(omissis)

Art. 20. Piano attuativo per i servizi

1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'art. 15, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS).

2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni.

3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria di spesa;
b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catasta.

4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in vigore del PRG stesso.

5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che disciplinano i piani particolareggiati e, in particolare, quelle che ne regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia.

Articoli da 21 a 23
(omissis)

Art. 24. Procedimento di formazione del PIT

1. La Giunta regionale predispone lo schema di piano entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 22.

2. Lo schema di piano è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato in un apposito supplemento speciale nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Gli allegati sono depositati presso la sede delle province e delle comunità montane a disposizione degli interessati.

4. Per le successive fasi di formazione del piano si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 22.

5. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con le procedure di cui al presente articolo.

Articoli da 24 a 29
(omissis)

Art. 30. Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

1. I piani attuativi di cui al comma 1 dell'art. 4 sono adottati dal consiglio comunale e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'art. 34, sono depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del comune; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni.

2. La Giunta comunale sottopone all'approvazione del consiglio detti piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ai sensi del comma 1.

3. Il consiglio comunale approva definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate.

Articoli da 31 a 59
(omissis)

Art. 60. Conferenza dei comitati per il territorio

1. Il presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio in seduta congiunta, della quale assume la presidenza.

2. In tale sede si esaminano problemi inerenti l'esercizio delle funzioni del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio al fine di garantire, in particolare, l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni medesime.

3. Le decisioni assunte in tale sede sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e sono vincolanti per i comitati stessi.

4. La Giunta regionale, previo parere della conferenza di cui al presente articolo, stabilisce con apposito atto le modalità di funzionamento della conferenza stessa.

Articoli da 61 a 78
(omissis)