DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali

(G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, s.o. n. 102)

Art. 1. Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonché» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

Art. 2. Modifiche alla Parte seconda

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»;
c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente Parte»;
2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;

d) all'articolo 14, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o»;
f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;
g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
h) all'articolo 21:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;

i) all'articolo 22:

1) al comma 3, le parole: «Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;

l) all'articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole: «dell'opera pubblica» sono soppresse;
m) all'articolo 29:

1) al comma 8 le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse; dopo le parole: «dell'esame finale,» sono inserite le seguenti: «abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»; dopo le parole: «un rappresentante del Ministero,», sono inserite le seguenti: «il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,» ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;
3) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le parole: «o intese» sono soppresse; dopo le parole: «possono essere altresì istituite,» sono inserite le seguenti: «ove accreditate,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

n) all'articolo 30, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.»;
o) all'articolo 37, comma 1, la parola: «immobili» è soppressa;
p) all'articolo 38:

1) nella rubrica, le parole: «Apertura al pubblico degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali»;
2) al comma 1, le parole: «Gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «I beni culturali»;

q) all'articolo 44:

1) al comma 1, la parola: «importanza» è sostituita dalla seguente: «pregio»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.»;

r) all'articolo 46, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;
s) all'articolo 50, comma 1, le parole: «ed altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi di edifici»;
t) all'articolo 54:

1) al comma 2, lettera a), le parole: «fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;

u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;»;
v) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari»;
z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: «dall'apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile»;
aa) all'articolo 60, comma 1, le parole: «al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento»;
bb) all'articolo 62:

1) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»; le parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; [la parola: «motivata» è soppressa e] dopo le parole: «della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene»;
(numero rettificato con comunicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.»;

cc) all'articolo 70, comma 3, le parole: «, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno» sono soppresse;
dd) all'articolo 106:

1) al comma 1, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;

ee) all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «già esistenti» sono inserite le seguenti: «nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale»;
ff) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: (omissis)

gg) il comma 1 dell'articolo 114 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.»;
hh) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:
(omissis)
ii) l'articolo 116 è sostituito dal seguente: (omissis)
ll) all'articolo 122:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, ove ancora operante,».

Art. 3. Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 163, comma 1, dopo le parole: «del Capo V» sono inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
b) all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di» sono soppresse;
c) all'articolo 179, comma 1, le parole: «od imitazione» sono sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».

Art. 4. Modifiche alla Parte quinta

1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 182:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività' svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) all'articolo 183:

1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».

Art. 5. Modifiche all'Allegato A

1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: «Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 è sostituito dal seguente: «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» è soppresso.

Art. 6. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio

(G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, s.o. n. 102)

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».

Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».

Art. 3. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» è inserita la seguente: «distintivi».

Art. 4. Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e le aree» la parola: «comunque» è soppressa e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».

Art. 5. Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 6. Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: «tradizionale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le zone di interesse archeologico».

Art. 7. Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 8. Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 9. Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 10. Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 11. Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 12. Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 13. Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 14. Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».

Art. 15. Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «nonché con» le parole: «gli strumenti» sono soppresse e sono inserite le seguenti: «i piani, programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».

Art. 16. Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 17. Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 26».

Art. 18. Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 19. Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «e dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.

Art. 20. Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

 1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'articolo 138 o» le parole: «della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
d) al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in fine, le parole: «, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.

Art. 21. Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.»;
b) al comma 2 la parola: «Regione» è sostituita dalla seguente: «regione».

Art. 22. Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «o all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),» e dopo la parola: «amministrazione» e' inserita la seguente: «competente».

Art. 23. Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: «da parte del Ministero».

Art. 24. Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 25. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) ed alla lettera f) la parola: «della» è sostituita dalla seguente: «delle»;
b) dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».

Art. 26. Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 27. Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: (omissis)

Art. 28. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: «ripristinatorie o» sono soppresse.

Art. 29. Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorità' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».

Art. 30. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:
«3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».