Decreto
legislativo 11 settembre 2008, n. 152
Ulteriori modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62
(G.U. n.
231 del 2 ottobre 2008 -
in vigore dal 17 ottobre 2008)
Art. 1. Disposizioni di adeguamento comunitario
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo
3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "I
«lavori»" sono inserite le seguenti: "di cui all'allegato
1" e al terzo periodo, le parole "di cui all'Allegato 1"
sono soppresse;
b) all’articolo 13,
dopo la rubrica, nell’elenco di riferimenti normativi,
le parole “art. 13, direttiva 2004/17” sono sostituite
con le parole “artt. 13 e 35, direttiva 2004/17”; dopo
il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: “7-bis.
Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli
operatori economici interessati e che ne fanno domanda
le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per
gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici
indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate
su documenti accessibili agli operatori economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione
del riferimento a tali documenti.”;
c) all’articolo 18, dopo la
rubrica, nell’elenco dei riferimenti
normativi, le parole “art. 22,
direttiva 2004/17” sono sostituite
dalle seguenti “artt. 12 e 22,
direttiva 2004/17”; dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
“1-bis. In sede
di aggiudicazione degli appalti da
parte degli enti aggiudicatori, gli
stessi applicano condizioni favorevoli
quanto quelle che sono concesse dai
paesi terzi agli operatori economici
italiani in applicazione dell'accordo
che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio.”;
d) all’articolo 21, comma 1, le
parole: “all’articolo che precede”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 20, comma 1”;
e) l'articolo 24 è
sostituito dal seguente:
"Art. 24 Appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a
terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art.
19, direttiva 2004/17; art. 4, lett.
b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica agli appalti nei settori di
cui alla parte III aggiudicati a scopo
di rivendita o di locazione a terzi,
quando l’ente aggiudicatore non gode
di alcun diritto speciale o esclusivo
per la vendita o la locazione
dell’oggetto di tali appalti e quando
altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle
stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori
comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di
prodotti o attività che considerano
escluse in virtù del comma 1, entro il
termine stabilito dalla Commissione
medesima. Nelle comunicazioni possono
indicare quali informazioni hanno
carattere commerciale sensibile.”;
f) la lettera g) del
comma 1 dell'articolo 32 è sostituita dalla
seguente:
“g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire,
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere
di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo
16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
e dell'articolo 28, comma
5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che
rilascia il permesso di costruire può
prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di
urbanizzazione, l’avente diritto a
richiedere il permesso di costruire
presenti all'amministrazione stessa,
in sede di richiesta del permesso di
costruire, un progetto preliminare
delle opere da eseguire, con
l’indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di
appalto. L'amministrazione, sulla base
del progetto preliminare, indice una
gara con le modalità
previste
dall’articolo 55. Oggetto del
contratto, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione
esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L’offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione
definitiva ed esecutiva, per
l’esecuzione dei lavori e per gli
oneri di sicurezza;”;
g) all'articolo 34,
comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f-bis) operatori economici, ai sensi
dell’articolo 3, comma 22, stabiliti
in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;”;
h) all'articolo 37,
il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o più di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell’importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare
il subappalto con i limiti dettati dall’articolo
118, comma 2, terzo periodo; il regolamento
definisce l'elenco delle opere di cui al presente
comma, nonché i requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con il regolamento stesso.
L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la
stazione appaltante provvede alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del
contratto di subappalto; si applica l’articolo
118, comma 3, ultimo periodo.”
i) all'articolo 45,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per
gli operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti da altre società del
gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la
proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento.";
l) all'articolo 47:
1) nella rubrica, le parole: "Imprese stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "Operatori economici stabiliti" ;
2) al comma 1, le parole: "alle imprese stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "agli operatori economici stabiliti";
3) al comma 2, le parole: " le imprese" sono sostituite dalle seguenti:" gli operatori economici"; la parola "Esse" è sostituita dalla seguente: "Essi"; le parole "delle imprese italiane" sono sostituite dalle seguenti: "degli operatori economici italiani";
m) all'articolo
48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono
della facoltà di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell'articolo
62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando, in sede di offerta, la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito in
originale o copia conforme ai sensi del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Non si applica il comma 1 primo periodo. ";
n) all’articolo 49
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.”;
2) il comma 7 è soppresso;
o) all’articolo
50, comma 4, la parola: “diversi” è soppressa e
dopo la parola: “servizi” sono aggiunte le seguenti:
“e forniture”;
p) all'articolo 58
sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 13 è abrogato;
2) al comma 15, le parole: "e di quelli fissati ai sensi del comma 13", sono soppresse;
q) all'articolo
64, comma 4, le parole: ", punto 3, " sono
soppresse;
r) all'articolo 65
,comma 5, le parole: ", punto 5, " sono soppresse;
s) all'articolo 70,
comma 12, le parole " e nel dialogo competitivo"
sono soppresse;
t) all'articolo 79,
comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un
accordo quadro";
u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83
è soppresso;
v) all'articolo 90
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; ";
2) al comma 1, lettera g), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f), f-bis) e h)";
3) al comma 6, le parole: "f), g)" sono sostituite dalle seguenti "f), f-bis), g)";
z) all'articolo
91, comma 2, le parole "f), g)" sono sostituite
con le parole "f), f-bis), g)";
aa) all'articolo 101,
comma 2, le parole: "f), g)" sono sostituite
dalle seguenti: "f), f-bis), g)";
bb) all'articolo 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.”;
2) all’inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: “Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro” e, al secondo periodo, le parole:“inferiore a cinque” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a dieci;”;
cc) all’inizio del primo periodo
del comma 8 dell’articolo
124 sono
inserite le seguenti: parole: “Per
servizi e forniture d’importo
inferiore o pari a 100.000 euro” e, al
secondo periodo, le parole: “inferiore
a cinque” sono sostituite dalle
seguenti: “inferiore a dieci;”;
dd) all’articolo 140, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "che ha formulato la prima migliore offerta," sono inserite le seguenti: " fino al quinto migliore offerente ";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta".
3) i commi 3 e 4 sono soppressi;
ee) L'articolo
153 è
sostituito dal seguente:
"Art. 153 Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione
triennale e nell’elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli
strumenti di programmazione
formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente,
finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa
all’affidamento mediante concessione
ai sensi dell’articolo
143, affidare
una concessione ponendo a base di gara
uno studio di fattibilità, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato
alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato
con le modalità di cui
all'articolo
66 ovvero di cui all'articolo
122,
secondo l’importo dei lavori, ponendo
a base di gara lo studio di
fattibilità predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice o
adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto
previsto dall’articolo
144, specifica:
a) che l’amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilità di
richiedere al promotore prescelto, di
cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da
esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto e che in tal
caso la concessione è aggiudicata al
promotore solo successivamente
all'accettazione, da parte di
quest'ultimo, delle modifiche
progettuali nonché del conseguente
eventuale adeguamento del piano
economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata
accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto
preliminare, l’amministrazione ha
facoltà di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle
modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore
alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo
stesso.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte
presentate con il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte è
esteso agli aspetti relativi alla
qualità del progetto preliminare
presentato, al valore economico e
finanziario del piano e al contenuto
della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri,
secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara,
richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l’ubicazione e
la descrizione dell’intervento da
realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in
modo da consentire che le proposte
siano presentate secondo presupposti
omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo
i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o
consorziando altri soggetti, fermi
restando i requisiti di cui
all’articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un
progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da
una banca nonché la specificazione
delle caratteristiche del servizio e
della gestione; il regolamento detta
indicazioni per chiarire e agevolare
le attività di asseverazione ai fini
della valutazione degli elementi
economici e finanziari. Il piano
economico- finanziario comprende
l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo,
non può superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilità
posto a base di gara.
10. L’amministrazione
aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che
sono pervenute nei termini indicati
nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina
promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la
nomina del promotore può aver luogo
anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto
preliminare presentato dal promotore,
con le modalità indicate all'articolo
97. In tale fase è onere del promotore
procedere alle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’approvazione
del progetto, nonché a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini
della valutazione di impatto
ambientale, senza che ciò comporti
alcun compenso aggiuntivo, né
incremento delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita
di modifiche progettuali, procede
direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti
di modificare il progetto, ha facoltà
di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria
l’accettazione delle modifiche al
progetto presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto
di concessione può avvenire solamente
a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di
approvazione del progetto preliminare
e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore,
quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla
garanzia di cui all'articolo 75 e da
un’ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio fattibilità
posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui
all’articolo 113. Dalla data di inizio
dell’esercizio del servizio, da parte
del concessionario è dovuta una
cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione
dell’opera, da prestarsi nella misura
del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le
modalità di cui all’articolo 113; la
mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento
contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario,
le disposizioni di cui al
d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni
aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del
bando previste dal comma 3, primo
periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere
a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando
che la procedura non comporta
l’aggiudicazione al promotore
prescelto, ma l’attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con
le modalità di cui alle successive
lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare
la propria offerta a quella ritenuta
più vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del
progetto preliminare in conformità al
comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura
selettiva, ponendo a base di gara il
progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali
offerte dal promotore, con il criterio
della offerta economicamente più
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate
offerte valutate economicamente più
vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto è aggiudicato
a quest’ultimo;
e) ove siano state presentate una o
più offerte valutate economicamente
più vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara,
quest'ultimo può, entro quarantacinque
giorni dalla comunicazione
dell’amministrazione aggiudicatrice,
adeguare la propria proposta a quella
del migliore offerente, aggiudicandosi
il contratto. In questo caso
l’amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a
spese del promotore, le spese
sostenute per la partecipazione alla
gara, nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel
termine indicato alla precedente
lettera e) la propria proposta a
quella del miglior offerente
individuato in gara, quest’ultimo è
aggiudicatario del contratto e
l’amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al promotore, a spese
dell’aggiudicatario, le spese
sostenute nella misura massima di cui
al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non
si applicano il comma 10, lettere d),
e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l’applicazione degli altri
commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro
inserito nell’elenco annuale di cui al
comma 1, per il quale le
amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei
bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono
presentare, entro e non oltre quattro
mesi dal decorso di detto termine, una
proposta avente il contenuto
dell’offerta di cui al comma 9,
garantita dalla cauzione di cui
all’articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e
dell’impegno a prestare una cauzione
nella misura dell’importo di cui al
comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle
lettere a), b), c) del presente comma.
Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di quattro mesi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel
caso in cui sia prevenuta una sola
proposta, a pubblicare un avviso con
le modalità di cui
all'articolo 66
ovvero di cui all'articolo 122,
secondo l’importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali
si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce
dei suddetti criteri e le nuove
proposte sono presentate entro novanta
giorni dalla pubblicazione di detto
avviso; le amministrazioni
aggiudicatrici esaminano dette
proposte, unitamente alle proposte già
presentate e non rielaborate, entro
sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei
requisiti, individuano la proposta
ritenuta di pubblico interesse,
procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare
necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di
esso il progetto preliminare e la
proposta;
b) se il progetto preliminare non
necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una
concessione ai sensi dell’articolo
143, ponendo lo stesso progetto a base
di gara ed invitando alla gara il
promotore;
c) se il progetto preliminare non
necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai
sensi del comma 15, lettere c), d),
e), f), ponendo lo stesso progetto a
base di gara e invitando alla gara il
promotore.
17. Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai
sensi del comma 16 non partecipa alle
gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l’amministrazione
aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all’articolo 75. Nelle gare di cui
al comma 16, lettere a), b), c), si
applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti
aggiudicatario nella procedura di cui
al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico
dell’affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui
al comma 9, terzo periodo. Al
promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui
al comma 16, lettere b) e c), si
applica quanto previsto dal comma 15,
lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, nonché i
soggetti di cui al comma 20 possono
presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di
fattibilità, proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità non
presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo
128
ovvero negli strumenti di
programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente. Le
amministrazioni sono tenute a valutare
le proposte entro sei mesi dal loro
ricevimento e possono adottare,
nell'ambito dei propri programmi, gli
studi di fattibilità ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione dei
lavori, né alla gestione dei relativi
servizi. Qualora le amministrazioni
adottino gli studi di fattibilità, si
applicano le disposizioni del presente
articolo.
20. Possono presentare le proposte
di cui al comma 19 anche i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e
gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui
agli
articoli 34 e
90, comma 2,
lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e
con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico
dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilità,
ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia
decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di
cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti
che hanno presentato le proposte
possono recedere dalla composizione
dei proponenti in ogni fase della
procedura fino alla pubblicazione del
bando di gara purché tale recesso non
faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In
ogni caso, la mancanza dei requisiti
in capo a singoli soggetti comporta
l’esclusione dei soggetti medesimi
senza inficiare la validità della
proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti
necessari per la qualificazione.”;
ff) gli
articoli 154 e 155
sono abrogati;
gg) all'articolo 156,
comma 1, le parole: "all'articolo 155" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 153";
hh) all'articolo
172 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell’infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.”;
ii) all'articolo 174,
il comma 5 è abrogato;
ll) all'articolo 175
sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all’articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.”;
2) al comma 2, le parole: “di cui all’articolo 153, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 153, comma 20,”;
3) al comma 3, le parole: “, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell’avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 154,” sono soppresse;
4) al comma 5 le parole: “di cui all’articolo 155” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 153”;
mm) all'articolo
176, comma 6, dopo le parole: "le sole disposizioni
di cui" sono inserite le seguenti: "alla parte I e";
nn) all'articolo 179,
il comma 7 è sostituito dal seguente: "7.
Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori
di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di
cui alla parte III. ";
oo) all'articolo 225,
comma 7, le parole: "comma 7" sono sostituite con
le parole: "comma 9";
pp) all’articolo 230,
al comma 4, dopo le parole: “articoli
49 e 50” sono
inserite le seguenti: “con esclusione del comma 1,
lettera a);
qq) all'articolo 232
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: “del comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 3”;
2) al comma 6, dopo le parole: “dell’articolo 50” sono inserite le seguenti: “con esclusione del comma 1, lettera a)”;
rr) all'articolo 237, dopo le parole: "del capo III" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dell'articolo 221".
2. La disciplina recata dall’articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all’articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.
Art. 2 (Disposizioni di coordinamento)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 15 è inserito il seguente: “15-bis. «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori.”;
2) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: “15-ter. Ai fini del presente codice, i “contratti di partenariato pubblico privato” sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.”;
b) all'articolo 5,
comma 6, dopo le parole: "sulla cooperazione allo
sviluppo", sono inserite le seguenti: "nonché per
lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari
esteri";
c) all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti";
2) al comma 9, lettera a), dopo le parole "agli operatori economici esecutori dei contratti" sono inserite le seguenti: "alle SOA";
d) all'articolo 7:
1) al comma 4, lettera d) la parola: "semestralmente" è sostituita dalle seguenti: "annualmente per estremi";
2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole “É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio” e dopo le parole: “di cui all’articolo 5 disciplina” sono inserite le seguenti: “il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché";
e) all'articolo
13, comma 2, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente: “c-bis) in
relazione al procedimento di verifica della anomalia
dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.”;
f) all’articolo 36, il comma 5, è
sostituito dal seguente: “5. I
consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto
si applica l’articolo 353 del
codice penale. È vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile. Qualora
le stazioni appaltanti si avvalgano
della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, e
all’articolo 124, comma 8,
è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del
consorzio stabile e dei consorziati;
in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.”;
g) all’articolo 37, comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per i consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b),
qualora le stazioni appaltanti si
avvalgano della facoltà di cui
all’articolo 122, comma 9, e
all’articolo 124, comma 8, è vietata
la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento del consorzio
e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice
penale.”;
h) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: "procedure di gara" sono inserite le seguenti: "e per l'affidamento dei subappalti";
2) al comma 1, lettera m-bis) la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza" e le parole: “ da parte dell’Autorità” sono soppresse;
i) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: ", sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili" sono soppresse;
2) al comma 4, la lettera a), è soppressa;
3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: "revoca" è sostituita dalla seguente: "decadenza";
4) al comma 4, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;”;
5) al comma 9-bis , la parola: "revoca" è sostituita dalla seguente: "decadenza";
6) all’inizio del comma 9-ter è inserito il seguente periodo: “Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito”, le parole: “di revocare l’attestazione” sono sostituite dalle seguenti: “di dichiarare la decadenza dell’attestazione” e le parole: “a revocare alla SOA l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA”;
l) all'articolo 41:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).”;
m) all'articolo 53:
1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 è soppresso;
2) al comma 2, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.”;
3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.”;
n) all’articolo 58, comma 15, è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per i lavori, la procedura
si può concludere con l’affidamento di
una concessione di cui all’articolo
143.”;
o) al primo periodo del comma 3
dell’articolo
74 le parole: "Il mancato
utilizzo” sono sostituite dalle
seguenti: “Salvo che l’offerta del
prezzo sia determinata mediante prezzi
unitari, il mancato utilizzo”;
p) all’articolo 75,
comma 7, primo
periodo, le parole “, ovvero la
dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema.” sono
soppresse;
q) all’articolo 85:
1) al comma 7, dopo le parole: “le stazioni appaltanti effettuano” sono inserite le seguenti: “, in seduta riservata,”;
2) al comma 13, le parole: “Per l’acquisto di beni e servizi” sono soppresse.
r) all'articolo 88:
1) il comma 6 è soppresso;
2) al comma 7 le parole: ", se la esclude," sono sostituite dalle seguenti: ", se la ritiene anomala," e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala";
s) all'articolo 91:
1) al comma 1, le parole: "e di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di coordinamento" e dopo le parole: "in fase di esecuzione" sono inserite le seguenti: "e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,";
2) al comma 2, le parole: "e di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di coordinamento" e dopo le parole: "in fase di esecuzione" sono inserite le seguenti: "e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,";
t) all'articolo 92:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.”;
3) al comma 3, le parole: "ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento" sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
5) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: “ 7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”;
u) all'articolo 112:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.”;
2) al comma 5 la lettera c) è soppressa;
v) all'articolo 113:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 75, comma 7";
2) al comma 4, la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza";
z) all’articolo 117, comma 3, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
aa) all'articolo 118:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro";
2) al secondo periodo del comma 2 le parole: “ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto” sono soppresse;
3) all’ultimo periodo del comma 6 le parole: “nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti” sono soppresse;
4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
“6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
bb) all’articolo 120, dopo il comma
2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture,
l’affidamento dell’incarico di
collaudo o di verifica di conformità,
in quanto attività propria delle
stazioni appaltanti, è conferito dalle
stesse, a propri dipendenti o a
dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e
specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto del contratto,
alla complessità e all’importo delle
prestazioni, sulla base di criteri da
fissare preventivamente, nel rispetto
dei principi di rotazione e
trasparenza; il provvedimento che
affida l’incarico a dipendenti della
stazione appaltante o di
amministrazioni aggiudicatrici motiva
la scelta, indicando gli specifici
requisiti di competenza ed esperienza,
desunti dal curriculum
dell’interessato e da ogni altro
elemento in possesso
dell’amministrazione. Nell'ipotesi di
carenza di organico all’interno della
stazione appaltante di soggetti in
possesso dei necessari requisiti,
accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, ovvero
di difficoltà a ricorrere a dipendenti
di amministrazioni aggiudicatrici con
competenze specifiche in materia, la
stazione appaltante affida l'incarico
di collaudatore ovvero di presidente o
componente della commissione
collaudatrice a soggetti esterni
scelti secondo le procedure e con le
modalità previste per l’affidamento
dei servizi; nel caso di collaudo di
lavori l’affidamento dell’incarico a
soggetti esterni avviene ai sensi
dell’articolo 91. Nel caso di
interventi finanziati da più
amministrazioni aggiudicatrici, la
stazione appaltante fa ricorso
prioritariamente a dipendenti
appartenenti a dette amministrazioni
aggiudicatrici sulla base di
specifiche intese che disciplinano i
rapporti tra le stesse.”;
cc) all'articolo 123,
comma 1, le parole: "inferiore a 750.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "inferiore a 1 milione di
euro";
dd) all'articolo 125,
comma 6, lettera b), le parole "di
importo non superiore a 100. 000 euro" sono
soppresse;
ee) all'articolo 128:
1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.”;
2) al comma 11, le parole: "e sono" sono sostituite dalle seguenti "; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono";
3) al comma 12, dopo la parola: "CIPE," sono inserite le seguenti "entro trenta giorni dall' approvazione";
ff) all'articolo
129, comma 3, primo periodo,
le parole: “i contratti” sono sostituite dalle
seguenti: “gli appalti”; al secondo periodo, le
parole: “i contratti” sono sostituite dalle seguenti:
“gli appalti;
gg) all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
2) al comma 3, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo”;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.”;
4) al comma 6, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo”;
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.”;
hh) all'articolo
135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola
"revoca" è sostituita con la seguente: "decadenza";
ii) all'articolo 141,
comma 4, il secondo periodo è
soppresso;
ll) all’articolo 159:
1) al comma 1 le parole: “entro novanta giorni dalla comunicazione scritte da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto” sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter.”;
mm) all’articolo 160, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici
servizi hanno privilegio generale, ai
sensi degli articoli 2745 e seguenti
del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle società di
progetto che siano concessionarie o
affidatarie di contratto di
partenariato pubblico privato o
contraenti generali ai sensi
dell'articolo 176.”;
nn) all'articolo
160-bis:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.”;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
4-quater. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario.”;
oo) all'articolo
188, comma 1, le parole "previsti nel
regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 38";
pp) all'articolo 189,
comma 4, lettera b), la parola "revoca" è sostituita
dalla seguente: "decadenza";
qq) all'articolo 191,
comma 1, lettera a) le parole "di cui all'articolo
188", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
38";
rr) all'articolo 192:
1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: “, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.” e il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 5 è abrogato;
3) il comma 6 è abrogato;
ss) all'articolo
194, comma 10, le parole: "terminali di
riclassificazione" sono sostituite dalle
seguenti:
"terminali di rigassificazione";
tt) all'articolo 203:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.”;
2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d’opera, per stralci successivi, sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.”;
uu) dopo l'articolo
240, è inserito il seguente:
"Art. 240-bis. Definizione delle riserve
(art. 32, co. 4, d.
m. n. 145/2000)
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di
riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse. ";
vv) all’articolo 253:
1) al comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.”;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 5.”;
3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.”;
4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
“15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.”;
5) dopo il comma 26 è inserito il seguente:
“26-bis. In relazione all’articolo 159, comma 2, fino all’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.”;
zz) all’articolo 256:
1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: “345” sono inserite le seguenti: “351, 352, 353, 354 e 355”;
2) al comma 1, dopo il settimo capoverso è inserito il seguente: “- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;”;
3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso è inserito il seguente: “- l’articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;”;
4) al comma 1 dopo l’ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:“- l’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l’articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;”;5) al comma 4, primo capoverso, le parole: “ 351; 352; 353; 354; 355” sono soppresse;
aaa) all’allegato XXI, articolo 28,
comma 4, secondo periodo, le parole:
“gli organismi statali di diritto
pubblico” sono sostituite dalle
seguenti: “le amministrazioni
pubbliche”;
bbb) all’allegato XXI, articolo 37
sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: “una polizza indennitaria civile per danni a terzi” sono sostituite dalle seguenti: “una polizza di responsabilità civile professionale”;
2) al comma 1, lettera c), le parole: “con il limite di dieci milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “con il limite di cinque milioni di euro”.
Art. 3 (Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.