Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009
(G.U. 1 agosto 2011, n. 177)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visto, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di pubblicazione nei siti informatici degli atti e provvedimenti di amministrazioni ed enti pubblici concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge n. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il d.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90, recante «Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, gli articoli 66, 122, 124 e 238;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il d.P.R. in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

c) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

d) «copia informatica di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD;

e) «documento amministrativo informatico»: l'atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, ai sensi dell'art. 23-ter del CAD;

f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui all'art. 3, comma 35, del Codice dei contratti;

g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli articoli 53 e 54 del CAD.

Art. 2. Oggetto

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico è rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 3. Modalità di pubblicazione

1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.

2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti informatici.

3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:

a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;
b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;
c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD;
d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;
e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'Allegato 1.

4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

Art. 4. Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.

4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.

5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato 2.

Art. 5. Bilanci

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal d.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.

Art. 6. Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57-bis del CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.

Allegati 1 e 2