Legge 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
(G.U. 28 maggio
2015, n.
122)
Art. 1.
1. Dopo il
titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito
il seguente:
«Titolo VI-bis - Dei
delitti contro l'ambiente.
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,
della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del
delitto di inquinamento ambientale)
Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva,
quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia
ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica
la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette
anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della
reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove
anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da
cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più
persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni
di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al
triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli
anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale)
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque
abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un
ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della
rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.
Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e
452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai
medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due
terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma
precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale
o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente
diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad
alta radioattività)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede,
acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura
ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto
deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,
della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino
alla metà.
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o
mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce,
intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo
ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)
Quando l'associazione di cui all'articolo
416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo
scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo
416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo
416-bis è finalizzata a commettere taluno dei
delitti previsti dal presente titolo ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo
di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in
materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis
sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate
da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte
pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia
ambientale.
Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo
scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal
presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela
dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto
deriva la violazione di una o più norme previste dal
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra
legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è
aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è
aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è
procedibile d'ufficio.
Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)
Le pene previste per i delitti di cui al presente
titolo, per il delitto di associazione per delinquere di
cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo
452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a
due terzi nei confronti di colui che si adopera per
evitare che l'attività delittuosa venga portata a
conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, provvede
concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e,
ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e
diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui
che aiuta concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado disponga la sospensione del procedimento per un
tempo congruo, comunque non superiore a due anni e
prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,
al fine di consentire le attività di cui al comma
precedente in corso di esecuzione, il corso della
prescrizione è sospeso.
Art. 452-undecies. (Confisca)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti, a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre
ordinata la confisca delle cose che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato o che servirono a
commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti
previsti dal presente titolo, sia stata disposta la
confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice
individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro
eventuali proventi sono messi nella disponibilità della
pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso
per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione
nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente
provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario,
alle attività di bonifica e di ripristino dello stato
dei luoghi.
Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)
Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo
444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina
il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico
del condannato e dei soggetti di cui all'articolo
197 del presente codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo
II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.
Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del
giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede
alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato
dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno
a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro
80.000».
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
3. All'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano
a persone estranee al reato. Quando essa non sia
possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità
e ne ordina la confisca».
4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».
5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».
8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».
9. Dopo la
parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli
illeciti amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale.
Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente parte si applicano
alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale
previste dal presente decreto che non hanno cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche
protette.
Art. 318-ter. (Prescrizioni)
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,
l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria di cui all'articolo
55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia
giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita
prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente
specializzato competente nella materia trattata,
fissando per la regolarizzazione un termine non
superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.
In presenza di specifiche e documentate circostanze non
imputabili al contravventore che determinino un ritardo
nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato
per una sola volta, a richiesta del contravventore, per
un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento
motivato che è comunicato immediatamente al pubblico
ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o
al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre
specifiche misure atte a far cessare situazioni di
pericolo ovvero la prosecuzione di attività
potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato
relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo
347 del codice di procedura penale.
Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento)
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo
318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione
è stata eliminata secondo le modalità e nel termine
indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione,
l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare
in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni,
una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al
pubblico ministero l'adempimento della prescrizione
nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione,
l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute
dall'organo accertatore)
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un
pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e
dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione
all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli
318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero
della propria attività senza ritardo.
Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale)
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal
momento dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale fino al momento in cui il pubblico ministero
riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo
318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma
1, il procedimento rimane sospeso fino al termine
indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la
richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre,
l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né
gli atti urgenti di indagine preliminare, né il
sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e
seguenti del codice di procedura penale.
Art. 318-septies. (Estinzione del reato)
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore
adempie alla prescrizione impartita dall'organo di
vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato
dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a
norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della contravvenzione con modalità diverse da quelle
indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice
penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla
metà del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie)
1. Le norme della presente parte non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della medesima parte».
Art. 2
1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».
3.
All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da
euro seimila a euro trentamila».
4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».
5.
All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di
cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro cinquecento a euro duemila».
6.
All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste
al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro
trentamila».
Art. 3
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.