EDILIZIA - 014
Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2000, n. 3612
(presid. Iannotta, est. Marchitiello) - Comune di Gabicce Mare
Illegittimo annullamento (in realtà decadenza) di una concessione edilizia per mancato ritiro del relativo documento nel termine stabilito da una legge regionale ... senza adeguata istruttoria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE n. 3612 depositata il 26 giugno 2000

sul ricorso in appello n. 1674/1989 proposto dal Comune di Gabicce Mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. B.G. ed elettivamente domiciliato in Roma, Via ... c/o Studio Avv. E.S.,

CONTRO

Il Sig. S.M., rappresentato e difeso dall'Avv. G.G., con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via ...,

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. delle Marche 24 maggio 1989, n. 116;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sig. S.M. in data 21 marzo 2000;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 4 aprile 2000, la relazione del Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi l'avv. G. R., su delega dell'avv. B.G. e l'avv. M. L., su delega dell'avv. G.G.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. S.M. proponeva al TA.R. delle Marche cinque ricorsi.

Con il primo, n. 487/1987, impugnava l'ordinanza del Sindaco di Gabicce Mare 5 marzo 1987, di annullamento della concessione edilizia del 10 luglio 1984, assentita al ricorrente per la sistemazione a campeggio di un'area di sua proprietà in località Gabicce Monte.

I successivi tre ricorsi, n. 633/1987, n. 992/1987, n. 961/1988, erano rispettivamente diretti avverso i provvedimenti del Sindaco di Gabicce Mare del 12 maggio 1987, n. 3450, di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del campeggio, del 3 agosto 1987, n. 5999, di conferma del provvedimento precedente, del 20 luglio 1988, n. 270 di diniego del rinnovo della stessa autorizzazione per l'anno 1988.

L'ultimo ricorso, n. 961/1988, era diretto ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione cautelare del 1 settembre 1988, n. 409, pronunciata dal T.A.R. nel giudizio originato dal ricorso n. 961/1988.

Si costituiva nei relativi giudizi il Comune di Gabicce Mare, opponendosi all'accoglimento dei ricorsi. Il T.A.R. delle Marche, con la sentenza del 24 maggio 1989, n. 116, riuniti i ricorsi, li ha accolti e annullato gli atti impugnati con i primi quattro ricorsi e, per il quinto, dichiarato l'obbligo del Comune di Gabicce Mare di ottemperare alla ordinanza di sospensione dell'efficacia pronunciata nel procedimento incidentale originato dal ricorso n. 961/1988.

Appella il Comune di Gabicce Mare deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.

Si è costituito il Sig. S.M. che ha chiesto la conferma della sentenza appellata.

All'udienza pubblica del 4 aprile 2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. delle Marche ha accolto, dopo averli riuniti, cinque ricorsi del Sig. S.M.

Il primo ricorso (n. 487/1987) era diretto avverso il provvedimento del Sindaco di Gabicce Mare 5 marzo 1987, n. 203, di annullamento della concessione edilizia n. 22/103 del 10 luglio 1984, assentita al ricorrente per la sistemazione di un'area a campeggio in località Gabicce Monte.
I successivi tre ricorsi (n. 633/1987, n. 992/1987 e n. 961/1988) erano volti all'annullamento dei provvedimenti sindacali del 12 maggio 1987, n. 3450, del 3 agosto 1987, n. 5999 e del 20 luglio 1988, n. 270, di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del campeggio.
L'ultimo ricorso (n. 1267/1988) era diretto ad ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento del Sindaco di Gabicce Mare del 20 luglio 1988 resa dal T.A.R. nel corso del giudizio originato dal ricorso n. 961/1988.

Appella il Comune di Gabicce Mare con due motivi.

Con il primo, il Comune appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità della impugnativa del provvedimento sindacale 5 maro 1987, n. 203, di annullamento della concessione edilizia n.22/103 del 10 luglio 1984.
Secondo l'appellante, il Sig. S.M. non avrebbe avuto interesse ad impugnare il provvedimento di annullamento della concessione, in quanto questa era già decaduta, o comunque era improduttiva di effetti, perché l'interessato non aveva ritirato il relativo documento nel termine di sessanta giorni dalla data del suo rilascio, come espressamente stabilito dall'art. 15 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18.

Il motivo è infondato.

Osserva la Sezione, innanzitutto, che l'art. 15 della legge regionale ora citata non collega la decadenza della concessione edilizia al mancato ritiro del documento ma al mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno decorrente da quello del ritiro del titolo.
La disposizione stabilisce anche che l'interessato " è tenuto" a prendere in consegna il documento nel termine di sessanta giorni dal suo rilascio.
La norma è evidentemente diretta a dare certezza al termine di validità della concessione edilizia ai fini di una puntuale individuazione del termine di inizio dei lavori di costruzione, non a sanzionarne la decadenza per il mancato ritiro del titolo nel termine da essa fissato.
In ogni caso, la decadenza avrebbe dovuto formare oggetto di un apposito provvedimento sindacale, che ne avesse accertato i presupposti rendendone operanti gli effetti, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa per tutti i casi di decadenza di concessioni edilizie (Cfr. da ultimo, Sez. V, 15 giugno 1998, n. 834). Nel caso in esame, infine, la concessione edilizia è stata ritenuta operante dalla stessa amministrazione comunale, che, per l'appunto, l'ha annullata.

Anche il secondo motivo di appello, rubricato "difetto di motivazione", deve essere respinto.

Il Comune appellante, infatti, ha rilevato - che la sentenza del T.A.R. si sarebbe adeguata acriticamente alle considerazioni svolte dal ricorrente (nella memoria del 4 aprile 1989) assumendole integralmente nella motivazione ("riprodotte nella sentenza da pag. 14 a pag. 31").

Ma tale rilievo non è idoneo a configurare un difetto di motivazione della pronuncia, in quanto l'obbligo di motivare è adempiuto dal giudice anche quando questi si richiami alle difese di una parte o ne faccia proprie le argomentazioni, riportandole testualmente nella sentenza, quando affermi di condividerle.
Il rilievo, oltretutto, è inveritiero, in quanto la sentenza appellata è puntualmente e congruamente motivata, e il primo giudice ha accolto le censure dedotte dall'originario ricorrente dandosi carico di argomentare le sue conclusioni anche con richiamo ai principi giurisprudenziali ricorrenti in materia.

In conclusione, l'appello va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.

Condanna il Comune di Gabicce Mare al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessive Lire 5.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Cosi deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 4 aprile 2000, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta, Presidente
Corrado Allegretta, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere
Claudio Marchitiello, Consigliere - estensore