EDILIZIA - 018
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 6 novembre 2000, n. 842
(presid. est. Conti) - Comune di Crema (CR)
E' illegittima l'ingiunzione a demolire relativa a una
recinzione (rete e paletti) ancorché realizzata in zona Parco fluviale - La
recinzione è sottratta all'obbligo di concessione edilizia per cui l'unica
sanzione applicabile è quella pecuniaria ex articolo 10 della legge n. 457 del
1978 - L'esistenza di un ipotetico passaggio pubblico ostruito dalla recinzione
(presupposto al divieto assoluto alla sua realizzazione in zona parco) deve
essere dimostrata in modo inequivocabile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n.1415 del 1994, n. 176 del 1997 e n. 220 del 1999
proposti da Z.A.
rappresentata e difesa dagli avv.ti A.G., S.S. e
G.O. ed elettivamente domiciliata presso il terzo in Brescia, via ...,
CONTRO
il comune di Crema, in
persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio (solo nel ric. n. 176/97 ), rappresentato dall'avv. A.B.; ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione, in Brescia, via Malta n. 12,
e nei confronti (solo
nel ric. n. 1415/94)
del Consorzio di
gestione del parco naturale del Serio, del
Ministero del Ministero dei LL.PP., del Magistrato del Po, della Regione
Lombardia, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale 19.9.1994 n. 31, di demolizione di una rete metallica con paletti (notificata il 27.9.1994) nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi espressamente inclusa la nota del Comune di Crema 11.8.1994 di comunicazione di parere sfavorevole e, occorrendo l'art. 42, quinto comma, della NTA e la cartografia del PTC adottato con delibera allo stato non nota, la nota 16.12.1993 del Parco del Serio e le comunicazioni del Comune di Crema 1.3.1994 e 22.34.1994 (ric. n. 1415/94 R.G.R.)
- dell'ingiunzione di demolizione 21.11.1996 n. 20635 (notificata il 28.11.1996) di una recinzione costituita da rete metallica con paletti in ferro, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso (ric. n. 176/97 R.G.R.);
- del provvedimento sindacale 24.1.1996 n. 227, con il quale è stato comunicato che, in data 15.2.1996, si sarebbe proceduto alla demolizione d'ufficio di una recinzione, costituita da rete metallica e paletti, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi espressamente inclusa la delibera di G.M. 20.12.1995 n. 1234; (ric. n. 220/99 R.G.R.);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del comune di Crema nel ricorso n. 176/97;
Viste le memorie
dalle parti a sostegno delle proprie difese e domande;
Vista la sentenza interlocutoria n. 809/99 del 15.9.1999 e le
conseguenti acquisizioni istruttorie;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 27.10.2000, la relazione del cons. Sergio CONTI;
Uditi:
l'avv. S.S.
per la
ricorrente
e l'avv. A.B.
per la
resistente;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
L'odierna ricorrente rappresenta di essere proprietaria - in Comune di Crema - della cascina M., che si trova in prossimità del fiume Serio, dal quale è divisa da un argine costituito da un terrapieno, realizzato - su suolo di proprietà privata - dal Magistrato del Po.
Con verbale, di accertamento redatto in data 7.9.1994 dalla
Polizia municipale, veniva accertato che la A.Z. aveva "realizzato in
zona classificata dal vigente PRG - E 1 -
verde agricolo e ricadente all'interno della perimetrazione del Parco
naturale del Serio, senza la prescritta concessione edilizia" la chiusura
dell'argine golenale in sinistra del fiume Serio, costituita da rete metallica
con paletti, con annesso nuovo accesso carrale.
Sulla base di tale verbale, il Sindaco di Crema - richiamato,
altresì, lo sfavorevole parere espresso (con nota prot. 1328/bis) dal Parco
naturale del Serio, per il contrasto di quanto richiesto con la disposizione di
cui all'art. 42, 5^ comma, delle NTA del PTC adottato - ha ingiunto alla A.Z., con atto in data 19.9.1994, di provvedere alla demolizione dell'opera
abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi.
Con ricorso notificato il 21, 24 e 25 ottobre 1994 e depositato
il 9 novembre 1994, la A.Z. ha impugnato l'ingiunzione in uno con:
a) la
nota del comune di Crema di comunicazione del parere sfavorevole, e (in quanto
necessario)
b) l'art. 42, 5^ comma, delle NTA del PTC adottato,
c) la nota 16
dicembre 1993 del Parco del Serio,
d) le comunicazioni del Comune di Crema del 1
marzo 1994 e 22 aprile 1994.
La ricorrente deduce:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge n. 47/85 anche in relazione all'art. 1,
legge n. 10/77 e all'art. 10, legge
241/90), Eccesso di potere per illogicità della motivazione e del procedimento,
difetto del presupposto e travisamento;
La recinzione con rete metallica, in quanto estrinsecazione
dello jus excludendi alios, non necessita né di autorizzazione né di
concessione, di guisa che non risultava applicabile alcuna sanzione edilizia.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge e
regolamentari (art. 3, legge n. 241/90 in relazione all'art. 42, comma 5, delle NTA
del PTC adottato del Parco e in relazione all'art. 18, comma 6, L.R. n. 86/83); Eccesso di potere per assurdità della motivazione, illogicità, difetto
assoluto del presupposto e travisamento; in ipotesi subordinata: illegittimità
dell'art. 42, comma 5, delle NTA e della cartografia del PTC adottato per
violazione dello jus excludendi alios;
Manca, nella specie, il presupposto dell'esistenza di una
strada privata sulla quale si sia consolidato un uso pubblico.
In relazione alla norma di piano, si rileva che la mancata
approvazione nel biennio del Piano di coordinamento ha comportato la scadenza
del vincoli apposti che, comunque, sono illegittimi, essendo stati imposti senza
previa espropriazione.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 13, legge 6.12.1991, n. 394 e art. 8, comma
3, L.R. n. 57/85); Eccesso di potere per
tardività dell'istruttoria, illogicità della motivazione, difetto del
presupposto e travisamento;
Sull'istanza del privato si è formato, per decorso del termine
di sessanta giorni, il silezio-assenso, di guisa che il parere negativo è
intervenuto tardivamente.
4) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 2, legge n. 241/90); Eccesso di potere per violazione del procedimento e dei
principi di economicità e buon andamento dell'Amministrazione; Sviamento.
La richiesta - da parte del Parco - di sottoporre l'opera al
vaglio del Comune e il decorso di un termine superiore ai sei mesi per ottenere
risposta costituiscono indice di un atteggiamento persecutorio nei confronti del
privato.
Nessuna delle intimate Amministrazioni si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 1994 la Sezione ha
respinto (ord. n. 974/94) la domanda incidentale di sospensione degli effetti
dell'atto impugnato, osservando che il provvedimento impugnato andava
qualificato come "mera diffida a demolire".
Successivamente il Comune di Crema, con nota in data 24.1.1996,
comunicava che, essendo inutilmente decorso il termine assegnato per la
demolizione, questa sarebbe stata eseguita d'ufficio in data 15.2.1996.
Anche questo secondo provvedimento è stato impugnato da A.Z. - con ricorso notificato il 10.21996 e depositato il presso il
T.A.R.
Milano, ove è stato rubricato al n. 496/96 R.G.R. - deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge n. 47/85); Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, assurdità e
illogicità della motivazione;
Non è stata indicata l'area di sedime che deve essere
acquisita al patrimonio del Comune.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge
n. 47/85 anche in relazione all'art. 9, decreto-legge n. 30/96 e all'art. 1, terzo comma, L.R.
n. 32/92); Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, assurdità e
illogicità della motivazione;
L'opera eseguita - recinzione con rete metallica - non
necessitava di concessione.
Peraltro, una volta intervenuto il parere positivo della
Commissione edilizia, non occorreva assumere il parere del Parco, dato che
questo non risultava approvato con legge.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 42,
NTA del PTC del Parco Serio anche in relazione alla L.R. n. 86/83); Eccesso di potere
per difetto assoluto del presupposto ed errata interpretazione normativa.
Non esiste alcun passaggio pubblico sulla proprietà privata,
dato che il Parco non ha il potere di limitare l'utilizzo della proprietà,
senza che ne sia previamente disposta l' espropriazione.
L'Amministrazione comunale, pur ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 14.2.1996 la Sezione II del T.A.R.
Milano ha accolto (ord. n. 425/96) la domanda incidentale di sospensione degli
effetti dell'atto impugnato.
Con ordinanza n. 12 in data 15.2.1999, il Presidente del T.A.R.
Lombardia, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla medesima ricorrente, ha
disposto la trasmissione del gravame presso questa Sezione staccata, ove ha
preso il n. 220/99 del R.G.R.
Infine, con ordinanza in data 21.11.1996, il Sindaco di Crema -
sulla base di un nuovo sopralluogo - ha ingiunto la demolizione della medesima
opera.
Con un terzo ricorso, notificato il 21.1.1997 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 29 successivo, A.Z. impugna anche tale provvedimento, meglio specificato in epigrafe, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge
n. 47/85); Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e illogicità
della motivazione; Violazione di precedente decisione giurisprudenziale (ord. n.
425/96);
La sanzione di cui all'art. 7 della l. n. 47/85 può essere
emessa solo in caso di realizzazione sine titulo di opere da
assoggettarsi a concessione edilizia.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge n. 47/85 anche in relazione all'art. 42 NTA
del PTC del Parco Serio); Eccesso di
potere per difetto assoluto del presupposto e illegittimità derivata;
Non esiste alcun passaggio pubblico sulla proprietà privata,
dato che quello segnato sulla cartografia corre al di fuori della porzione di
argine di proprietà privata.
Sotto altro profilo, il Parco non ha il potere di limitare
l'utilizzo della proprietà, senza che ne sia previamente disposta l'
espropriazione.
3) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge n. 47/85 in relazione all'art. 8, L.R. n. 57/85); Eccesso di potere per
difetto assoluto del presupposto e per illegittimità derivata;
È illegittima la richiesta di parere al Parco del Serio,
atteso che è solo il Comune che deve esprimersi attesa la sub-delega attribuita
con l'art. 8, L.R. n. 57 del 1985.
4) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge
n. 47/85); Eccesso di potere per perplessità, carenza di motivazione e
travisamento;
Non vengono indicati i criteri seguiti per pervenire
all'individuazione dell'area di pertinenza (avente una superficie di 615 mq.).
5) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 7, legge
n. 47/85 anche in relazione al R.D. n. 523/1904); Eccesso di potere per perplessità,
carenza di motivazione e travisamento.
Il manufatto - costituente opera idraulica di III categoria -
è stato realizzato dal Magistrato per il Po, per conseguenza l'acquisizione
dell'area da parte del comune comporterebbe interferenza negli interessi
pubblici di polizia idraulica.
Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del gravame, specialmente evidenziando la sussistenza - da tempo immemorabile - del passaggio pubblico sul sentiero adiacente il fiume Serio.
Alla camera di consiglio del 14.3.1997, la Sezione ha accolto (ord. n. 222/97) la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
I tre gravami sono stati, una prima volta, chiamati alla pubblica udienza del 30.4.1999 ed ivi trattenuti per la decisione.
Con la sentenza interlocutoria n. 809/99 del 15.9.1999, la Sezione ha osservato: “l'accertamento della sussistenza o meno dell'uso pubblico (vale a dire del consolidato passaggio) dell'argine sito sulla proprietà privata della ricorrente A.Z. costituisce -sotto il profilo logico - il presupposto necessario per la risoluzione della controversia all'esame.”
Sulla base di tale premesse sono stati disposti incombenti istruttori, richiedendo:
- al Comune di Crema di fare conoscere sulla base di quali
fatti o documenti sia stata affermata l'esistenza di un consolidato uso pubblico
del percorso - specificando se lo stesso si intenda pedonale o carrabile - e se
la strada in questione risulti ricompresa nell'elenco delle strade di uso
pubblico;
- al Consorzio del Parco del Serio di produrre:
1) la relazione predisposta dagli uffici tecnici del Consorzio
richiamata nel provvedimento prot. n. 1328/bis del 21.7.1994;
2) estratto della planimetria del Piano territoriale di
coordinamento adottato il 1.12.1990 relativo alla località M. dalla
quale risulti, con evidenziazione mediante opportune coloriture, l' ambito in
cui ricade il rilevato arginale in questione e il tracciato del percorso
pedonale in oggetto;
3) una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, nella quale
venga, in particolare, illustrato:
a) se il percorso in questione è pedonale o
carrabile,
b) se lo stesso è soggetto o meno ad uso pubblico e sulla base di
quali documenti si sia individuata l'eventuale esistenza di tale uso.
- al Magistrato per il Po, ufficio operativo di Cremona, di far
conoscere, mediante relazione illustrativa, corredata dalla relativa
documentazione: a) la data di realizzazione dell'argine golenale in questione,
b) lo stato giuridico dello stesso e c) se il medesimo ha natura demaniale o
privata (per tale accertamento, rivolgendosi all’Ufficio del territorio di
Cremona dell’Amministrazione finanziaria dello Stato).
Con depositi effettuati, rispettivamente, in data 22.10.1999 e 12.11.1999, le predette Amministrazioni hanno adempiuto a quanto loro commesso.
Alla pubblica udienza del 27.10.2000 i ricorsi sono stati definitivamente trattenuti per la decisione.
DIRITTO
I gravami all’esame, già riuniti con la precedente sentenza interlocutoria n. 809/99, vengono
impugnati quattro provvedimenti sindacali: due ingiunzioni con le quali si impone il ripristino dello stato dei
luoghi un ordine di demolizione d’ufficio e un diniego di concessione.
Tutti i predetti atti attengono
alla chiusura - con rete metallica e paletti in ferro - di un tratto di argine
golenale in fronte al fiume Serio realizzato dall’odierna ricorrente A.Z..
Il comune di Crema ha negato l’invocata concessione per tale opera (già abusivamente realizzata), motivando con riferimento al parere negativo espresso dal Consorzio del Parco del Serio, il quale ha ritenuto ostativa la disposizione posta dall'art. 42, comma quinto, delle N.T.A. del P.T.C., che vieta la chiusura di strade o percorsi - di proprietà pubblica o privata - di consolidato uso pubblico.
I gravami risultano fondati e vanno, quindi, accolti.
L'articolo 42, comma quinto, del piano territoriale di coordinamento
adottato dal Consorzio di gestione del parco naturale del Serio recita: "non è ammessa, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni
volte ad impedire il libero transito ciclo pedonale, la chiusura di strade di
percorso di proprietà pubblica o privata di consolidato uso pubblico".
Alla stregua di tale disposizione - come si è già rilevato
nella precedente sentenza n. 809 del 1999 - l'accertamento della sussistenza o
meno dell'uso pubblico (vale a dire del consolidato passaggio) dell'argine sito
sulla proprietà privata della ricorrente A.Z. costituisce - sotto il
profilo logico - il presupposto necessario per la risoluzione della controversia
all'esame.
Ed, infatti, l'assoggettamento di un'area privata a servitù di
uso pubblico non è determinato dal semplice uso di fatto o da unilaterale
manifestazione di volontà della P.A., ma richiede che l'uso collettivo si sia
protratto per il tempo necessario ad usucapire il relativo diritto, ovvero trovi
il suo fondamento in una convenzione o in un provvedimento o in un atto di
ultima volontà o nel mero fatto della dicatio ad patriam (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 1993, n. 3525).
Orbene, l’ esperita istruttoria ha consentito di rilevare che le ragioni ostative evidenziate a sostegno del diniego di concessioni risultano inesistenti.
Sotto
un primo profilo, va rilevato che l’estratto della
cartografia di azzonamento del Parco del Serio (cfr. il doc. n. 2 della
produzione documentare effettuata in data 12.11.1999 dal Consorzio del Parco in
esecuzione della disposta istruttoria) non si configura, di per sé, come
elemento di valutazione risolutivo ed inequivoco, dato che dallo stesso, attese
le dimensioni di scala, non è neppure possibile arguire se il percorso pedonale
in questione abbia ad interessare la sommità del rilevato golenale (come viene
sostenuto dalle Amministrazioni) ovvero se il medesimo si dispieghi ai piedi
dell’argine (come argomentato dalla ricorrente che ha prodotto anche
fotografie dalle quali risulta l'esistenza di un viottolo pedonale, che corre al
di fuori della proprietà A.Z.).
Dalle
produzioni documentali del Consorzio (cfr., in particolare, la relazione
dell’Ufficio tecnico del 28.6.1994) è emerso, inoltre, che l’affermato
interessamento dell’argine da parte del percorso pedonale è avvenuto
esclusivamente alla stregua della mera disamina della cartografia di azzonamento
e senza lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività istruttoria (in
particolare l’effettuazione di un sopralluogo).
Dalla
documentazione che è stata richiesta al Magistrato per il Po si rileva che:
-
in località M. esisteva prima del 1979 un rilevato golenale di ridotte
dimensioni;
-
a seguito dell’evento di piena del settembre 1979, vennero disposti dall’
Ufficio operativo di Pavia del Magistrato per il Po lavori di adeguamento e
ripristino dell’argine;
-
le sezioni 7 e 9 della prodotta planimetria di progetto indicano l’entità
dell’adeguamento rispetto al manufatto esistente.
Il Magistrato per il Po ha, infine, confermato che l’opera in questione – costituente opera idraulica di 3^ categoria – è realizzata su proprietà privata della A.Z.
Non deve essere disaminata in questa sede, dato che risulta del tutto estranea all’ambito del presente giudizio, la questione attinente all’eventuale verificazione, nella specie, della c.d. occupazione appropriativa a favore dell’Amministrazione demaniale.
Gli
elementi di valutazione forniti dal Magistrato per il Po sono utilmente
integrabili con le risultanza emergenti dalla perizia asseverata prodotta dalla
ricorrente.
Tale
perizia è stata redatta da soggetto fornito di particolare conoscenza dei
luoghi e dei fatti, dato che tale tecnico ha ricoperto la presidenza del
Consorzio idraulico di 3^ categoria del fiume Serio.
Dalla
perizia emerge che, ante 1979, a riparo della cascina M. era posto un
cordolo di protezione costituito da terreno vegetale ammassato e sagomato
grossolanamente, con sezione trapezia, avente sul piano superiore la larghezza
media di metri 1, che, per le caratteristiche e la posizione, non si prestava ad
alcun transito sia pedonale che carrabile.
Va
rilevato che dalle sezioni n. 7 e 9 della planimetria di progetto, prodotta sia
dalla ricorrente che dal Magistrato per il Po, emerge con chiarezza la notevole
differenza fra la struttura preesistente e quella realizzata dopo il 1979.
In
tale contesto, deve rilevarsi che l'argine
sul quale dovrebbe correre il percorso pedonale di uso pubblico è stato
realizzato nell'anno 1979 e, almeno da quella data, il proprietario si è
opposto all'accesso indiscriminato all'argine apponendo un cartello recante la
dicitura "strada privata-divieto di accesso".
Va
soggiunto che l'argine, in quanto opera idraulica di terza categoria, può
essere utilizzato come strada pubblica o privata solo con il permesso
dall'autorità idraulica medesima.
Tali
elementi di valutazione non possono essere scalfiti dalle attestazioni in senso
contrario che vorrebbero trarsi dalle produzioni documentali comunali.
Infatti,
queste ultime sono ben lungi dal fornire prova alcuna circa l'esistenza di un
consolidato uso di passaggio che interessi specificatamente il tratto di
arginatura in questione.
Riassuntivamente, la cartografia di piano non è, per le sue dimensioni, in grado di comprovare l’interessamento della sommità dell’argine da parte del percorso pedonale, mentre le argomentazioni volte a evidenziare la sussistenza di un uso pubblico del medesimo paiono sfornite di qualsiasi fondamento.
Una
volta chiarito che non risultava esistente il passaggio sulla proprietà della
A.Z., deve rilevarsi che la recinzione della proprietà non richiede il
rilascio del titolo concessorio ma, al più, di mera autorizzazione (v. TA.R.
Trento, n. 124/99; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 novembre 1998, n. 652; T.A.R. Milano,
sez. II, 17 marzo 1997, n. 291).
L'accertata
non necessita di un titolo concessorio per la realizzazione delle opere poste in
essere dalla A.Z., comporta il venir meno sia delle due ingiunzioni di demolizione che dell’ordine di demolizione
d’ufficio, che su tale presupposto si fondano.
La sanzione della demolizione, infatti, non opera nei riguardi di opere
edilizie eseguite senza la previa
autorizzazione o in difformità della
stessa, dovendosi applicare in tal
caso l'art. 10 l. 28 febbraio 1985 n. 47 che prevede soltanto l'irrogazione
della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse (cfr. Consiglio
di Stato, sez. II, 4 giugno 1997, n. 2265).
Conclusivamente
– previo assorbimento dei profili di gravame non espressamente trattati - il
ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia -
Sezione staccata di Brescia - preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, li
ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Crema al pagamento della spese di
giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessive Lire 5.000.000
(cinquemilioni) oltre IVA e CPA.
Così deciso in Brescia, il 27.10.2000, dal T.A.R. per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Conti, Presidente estensore
Righi, Consigliere
Farina, Consigliere