EDILIZIA - 034
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 20 marzo 2001, n. 121
(Presidente Mariuzzo; est. Caputo)
Le caratteristiche degli immobili per l'esercizio dell’azienda agricola sono in rapporto all’entità  dell’azienda quale polo agricolo autosufficiente all’allevamento dei bovini - In tale senso  depone esplicitamente l’art. 2 legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 - Il concetto di opere funzionali individua una categoria aperta di manufatti  ove l’estensione del terreno dell’azienda agricola rileva al fine di stabilire l’effettivo nesso di strumentalità necessari - La ridotta dimensione dell’area dell’azienda non consente di rilasciare una concessione edilizia in zona agricola mancando il nesso di strumentalità - Il riconoscimento dell’attività agricola che rileva ad altri fini è presupposto necessario ma non sufficiente per l’ottenimento della concessione edilizia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1051/96 proposto da F.S. e L.T., rappresentati e difesi dall’avv. S.C., ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del TAR sez. Brescia, in Brescia via Malta n.12; 

contro

il Comune di Sale Marasino, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati R.S. e M.B. ed elettivamente domiciliato  presso gli stessi in Brescia, via ...;

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia di cui al provvedimento del Sindaco del Comune di Sale Marasino del 22.05.1996.

Visto il ricorso  con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2001 la relazione del  dr. Oreste Mario Caputo; 
Uditi gli avvocati S.C. per i ricorrenti e M.B., per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia per la costruzione di un manufatto in zona agricola strumentale  all’azienda di allevamento bovini.
Le censure muovono da un unico denominatore: il Comune non ha alcuna competenza per individuare soglie dimensionali di aziende agricole al di sotto delle quali esse si debbano considerare come inesistenti.
In tal senso si assume la violazione dell’art. 2, comma 4, legge regionale n. 93 del 1980 nonché delle disposizioni tecniche di attuazione del P.R.G.

Il Comune si è costituito chiedendo al reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9.02.2001 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La questione principale dedotta all’esame dal ricorso si incentra sull’ambito dei poteri esercitabili dal Comune in materia di rilascio di concessioni edilizie  per manufatti da realizzare in zona agricola  strumentali all’azienda agricola.
Secondo i ricorrenti nessuna valutazione è riservata all’amministrazione municipale in relazione all’individuazione della  consistenza strutturale minima dell’azienda  idonea a consentire l’edificazione.

Va in contrario osservato, già sul piano diacronico, che il T.U. Leggi Sanitarie disciplinava all’art. 234 le dimensioni minime delle stalle , in rapporto al numero annuo medio dei capi ricoverati.
Le caratteristiche strutturali  degli immobili strumentali all’esercizio dell’azienda agricola sono da sempre in diretto  rapporto all’entità  dell’azienda, complessivamente considerata quale polo agricolo autosufficiente all’allevamento dei bovini.

In tale senso  depone esplicitamente l’art. 2 legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 laddove prevede che “In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo, … alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos ...”.

Il concetto di opere funzionali individua una categoria aperta di manufatti  ove l’estensione del terreno dell’azienda agricola rileva al fine di stabilire l’effettivo nesso di strumentalità necessaria.

Pertanto la ridotta dimensione dell’area di pertinenza dell’azienda (mq. 2218) è tale , come ritenuto dall’amministrazione resistente con l’impugnato diniego, da non consentire di rilasciare una concessione edilizia in zona agricola per un edificio (di mq.144)  in difetto del nesso di strumentalità.

Né in contrario rileva il fatto che i ricorrenti siano a tutti (altri)  effetti imprenditori agricoli.

Il riconoscimento dell’attività agricola che rileva ad altri fini (es. servizio per i contributi agricoli unificati) è solo il presupposto necessario ma non sufficiente per l’ottenimento della concessione edilizia che fa  invece  precipuo riferimento ai requisiti strutturali dell’azienda.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 9 febbraio 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia