EDILIZIA - 036
T.A.R.
Lombardia, sezione di Brescia, 1 giugno 2001, n. 397
(Presidente ed estensore Mariuzzo)
Nel caso di D.I.A. assume autonomo rilievo esclusivamente
l’eventuale dissenso espresso da quest’ultimo nel termine di 20
giorni prescritto dall’art. 4 del
decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito nella legge n. 493 del 1993, a prescindere dal parere positivo espresso e comunicato dal Responsabile dell’Ufficio in
ordine alla realizzabilità delle opere denunciate.
Il
ricorso col quale si contesta il silenzio del Comune su una D.I.A. costituisce
un'azione di adempimento
nei riguardi dell’autorità che non abbia previamente adottato nel
termine di 20 giorni la diffida applicabile in base alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico.
E’
illegittimo il silenzio serbato dal Comune su di una D.I.A. riguardante un manufatto
in contrasto con le norme urbanistiche (nel caso di specie un ricovero per legna
dotato di sufficiente stabilità per
poter essere annoverato anche in rapporto alle sue dimensioni fra le costruzioni urbanisticamente rilevanti ai sensi di cui
all’articolo 1 della legge n. 10 del 1977 e, comunque, la cui destinazione è estranea alla produzione del
fondo).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso n. 192 del 2001 proposto da A.F. rappresentati e difesi dalgli Avv.ti G.F., F.F. e I.F. ed elettivamente domiciliati in Brescia, via ...
contro il Comune di Alfianello (non costituito),
e contro G.F. rappresentato e difeso dalgli Avv.ti G.O e G.O. ed elettivamente domiciliati in Brescia, via ...
per l’accertamento
d’improduttività d’effetti della denuncia d’inizio d’attività edilizia 23.10.2000 e nel contempo del silenzio serbato dal resistente Comune sulla ridetta dichiarazione, nonché su quella successiva in variante alla prima del 9.1.2001
e per l’annullamento
della nota 1.2.2001 del Responsabile dell’Ufficio tecnico del resistente Comune, con cui è stato espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione del manufatto di cui alla seconda denuncia presentata, avente ad oggetto un ricovero stagionale di legna da ardere
Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di F.G.
Udito il
relatore Presidente Francesco Mariuzzo e, uditi, altresì i difensori delle
parti;
Rilevato:
che il
ricorso presentato avverso gli effetti prodotti dalla prima D.I.A. 23.10.2000 e
la successiva memoria con motivi aggiunti notificata dal ricorrente avverso la
seconda D.I.A. in variante sono stati iscritti nel ruolo camerale della Sezione
a norma dell’art. 21-bis della legge 6.12.1971, n. 1034, così come
discendente dalla legge 21.7.2000, n. 205, in quanto proposti avverso
l’assunto silenzio osservato al riguardo da parte del resistente Comune;
che il
controinteressato ha eccepito nella propria memoria del 25.5.2001 che detto
silenzio sarebbe in fatto insussistente e che in ogni caso l’impugnazione
della nota 1.2.2001 del Responsabile dell’Ufficio tecnico introdurrebbe un
ordinario giudizio in sede di giurisdizione esclusiva, in luogo del rito
speciale previsto nella norma sopra richiamata;
Ritenuto:
che detta
eccezione deve essere disattesa, dovendosi osservare che, nel quadro normativo
di cui alla denuncia di nuova attività edilizia assume autonomo rilievo
provvedimentale ai fini dell’eventuale preclusione dell’altrimenti normale
operatività della D.I.A. non già il parere positivo ancorché formalmente
espresso e comunicato dal Responsabile dell’Ufficio in ordine alla
realizzabilità delle opere ivi indicate, ma esclusivamente l’eventuale
formale dissenso espresso da quest’ultimo nel termine di 20 giorni a tal fine
prescritto dall’art. 4 del decreto-legge 5.10.1993, n. 398, convertito nella
legge 4.12.1993, n. 493;
che in
relazione a quanto sopra non può essere riconosciuto al suddetto parere
l’effetto illustrato dal controinteressato, poiché allo scadere del termine
perentorio previsto nella ricordata norma, la D.I.A. in questione si è
direttamente tradotta nell’implicita autorizzazione alla realizzazione del
manufatto in virtù della valutazione legale tipica stabilita dalla legge
rispetto alla quale alcun diverso e pozione valore costitutivo di per sé
rappresenta il già ricordato parere;
Considerato:
che alla
reiezione dell’opposta eccezione consegue che, diversamente da quanto assunto
dal controinteressato, il Collegio è tenuto a rendere la sua sentenza in questa
sede camerale al fine di stabilire se la contestata assenza dell’ordine
motivato del Responsabile del Servizio di non dar corso alla costruzione
dell’opera sia conforme o meno alle previsioni del vigente strumento
urbanistico ai sensi di cui al menzionato art. 4, comma 8, lett. b) della legge
4.12.1993, n. 493;
che a
tale peculiare quadro normativo si associa l’art. 21-bis della legge
6.12.1971, n. 1034, che espressamente prevede che il rito innovativamente
apprestato per la reazione in sede giurisdizionale avverso il silenzio della
pubblica Amministrazione si concluda con l’ordine di provvedere impartito a
quest’ultima da parte del giudice;
che dalle
svolte argomentazioni discende il corollario che l’azione in questa sede
promossa ha direttamente ad oggetto l’accertamento della fondatezza o meno
della pretesa all’emanazione di un provvedimento amministrativo avente il
contenuto richiesto dal ricorrente;
che la
presente azione si qualifica dunque come una vera e propria azione di
adempimento nei riguardi dell’Amministrazione che non abbia previamente
adottato nel termine stabilito dalla legge la statuizione di segno negativo se
del caso applicabile in base alle prescrizioni del vigente strumento
urbanistico;
che nel
caso all’esame detta conclusione deve reputarsi incondizionatamente
ammissibile, integrando l’attività interdittiva della nuova opera, laddove
sia dovuta, un tratto di attività amministrativa rigorosamente vincolata, in
cui resta assente ogni diversa e lata valutazione discrezionale nel significato
proprio di una scelta tra concorrenti interessi pubblici o privati per il
perseguimento di quello pubblico reputato poziore;
Ritenuto:
che non
vi è in proposito alcuna necessità di ulteriore istruttoria dopo quella già
espletata con ordinanza presidenziale 12.3.2001, n. 19, a seguito della quale il
resistente Comune ha prodotto in giudizio tutti gli atti del fascicolo
istruttorio;
che a
tale stregua deve affermarsi che, mentre è venuta meno la materia del
contendere con riferimento alla prima D.I.A., il manufatto di cui alla seconda
D.I.A. comunicata al Comune è in contrasto con le previsioni del visto
strumento urbanistico;
che,
infatti, da una parte esso è dotato di sufficiente stabilità per poter essere
rettamente annoverato anche in rapporto alle sue rilevanti dimensioni fra le
costruzioni urbanisticamente rilevanti ai sensi di cui all’art. 1 della
legge 28.1.1977, n. 10 e, dall’altra, la sua destinazione a ricovero di legna deve
reputarsi comunque estranea alla produzione del fondo coltivato dal ricorrente,
integrando un servizio a favore della diversa attività artigiana del figlio di
quest’ultimo, la cui azienda è pacificamente priva di sede propria in altra
località del territorio comunale;
che va
conseguentemente affermato che, in disparte restando l’assunta ed indimostrata
stagionalità della struttura, l’attività siffattamente autorizzata dal
Comune non è sotto alcun profilo ricollegabile alla produttività del fondo,
rispetto al quale è assente ogni vincolo di necessaria funzionalizzazione;
che il
ricorso va, quindi, accolto con contestuale accertamento dell’obbligo del
Comune, scaturente dal suesteso accertamento in merito, di ordinare il
ripristino dello stato dei luoghi sia con riferimento alla rimozione del
manufatto sia al ripristino dell’area agricola nella situazione quo ante;
che le
spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto
di produzione di nota spese, in complessive Lire 5.000.000, oltre a quelle
successive occorrende ed agli oneri di legge;
P.Q.M.
il T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia – in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara l’illegittimità della D.I.A. presentata il 9.1.2001 dal signor G.F., del parere positivo su di essa espresso dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e del contestuale silenzio su di essa osservato quanto all’interdizione dell’opera da parte dello stesso e conseguentemente
ORDINA
al Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di dar corso al ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge e con le modalità indicate in motivazione. Condanna il Comune di Alfianello ed il Signor G.F. a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Lire 5.000.000, in ragione della metà ciascuno e con il vincolo della solidarietà, oltre alle spese occorrende ed agli oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di Avvocato.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Brescia, 29 Maggio 2001