EDILIZIA - 038
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 30 giugno 2001, n. 553
(Presidente Mariuzzo - relatore Caputo)
Il diniego di concessione edilizia per un intervento in una zona che il P.R.G. classifica edificabile non può legittimamente basarsi su supposte esigenze di tutela storico-urbanistiche-paesaggistiche che non trovano riscontro nelle previsioni degli strumenti urbanistici ed in specifici e tipici provvedimenti emanati dall’autorità competente alla imposizione di vincoli - L’affermazione sulla natura tutelabile del terreno edificabile è apodittica, se non supportata da idonea e specifica istruttoria, e giuridicamente irrilevante, posto che nessun vincolo ostativo all’edificazione è stato adottato nelle forme previste dall’ordinamento.
Il calcolo del rapporto tra volumi e area edificabile va preso in considerazione in sede di rilascio della concessione edilizia secondo gli indici di fabbricabilità della zona contenute negli strumenti urbanistici vigenti in quel momento - Una volta realizzato l’immobile nell’entità strutturale consentita all’epoca della sua realizzazione, questo sfugge alla disciplina di standards e indici planovolumetrici successivamente introdotti - Laddove poi l’edificio sia stato realizzato in un epoca in cui tali indici non erano operativi poiché nemmeno previsti, le aree contigue al terreno di sedime non vedono frustrate le potenzialità edificatorie che gli strumenti urbanistici vigenti gli assegnano in forza di un supposto vincolo pertinenziale individuato in epoca posteriore alla sua realizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 491 del 1994, proposto da I.A.C.P. di Brescia, in persona del legale rappresentante, e difeso dall’avv. G.F., ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia via ...;

contro

il Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. S.B. ed elettivamente domiciliato presso presso l'avvocatura civica in Brescia C.tto S. Agata n. 11/b;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di concessione edilizia del 10.2.94 notificato all’Ente ricorrente il 21.2.1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 15 maggio 2001, la relazione del dr. Oreste Mario Caputo;
Uditi: l'avv. l’avv. F.F. in sostituzione dell’avv. G.F. per il ricorrente e l’avv. S.B. per il Comune resistente,

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Brescia, proprietario di area di superficie pari a mq. 3110 classificata nel P.R.G. del Comune di Brescia in zona B1 edificabile, ha impugnato il diniego opposto sulla richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo edificio residenziale nell’ambito di un progetto di intervento di edilizia agevolata assistita da finanziamento regionale.
L’ente ricorrente ha premesso che l’area oggetto di intervento è latistante quella contraddistinta al mapp. 19 sulla quale insiste un antico edificio risalente al 700-800; che il nuovo edificio dovrebbe sorgere sui mapp. 16 e 17 dopo la demolizione di un fabbricato fatiscente allocato sul mapp. 16.

L’impugnazione è affidata alle seguenti censure articolate in un unico motivo:
Violazione di legge; art. 11 dispos. sulla legge in generale; art. 41-quinquies, comma 8, legge n. 1150/42; art. 7 d.m. n. 1444/1968. 
Eccesso di potere per contraddittorietà, motivazione insufficiente ed incongrua, illogicità, falsa rappresentazione dei presupposti.

L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso, rilevando la sussistenza di un nesso pertinenziale fra lo storico edificio sito sul mapp. 19 e le aree contraddistinte dai mapp. 16 e 17 ascrivibili ai c.d. broli delle ville donde l’affermazione, a giustificazione del diniego, di un supposto vincolo di infrazionabilità del lotto unitariamente considerato.

Respinta la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. n. 415/94), la causa all’udienza del 15.05.2001, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’Ente ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune di Brescia sulla richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio di edilizia abitativa agevolata sulle aree di sua proprietà contraddistinte dai mapp. 16 e 17 in zona che il P.R.G. classifica B1 edilizia residenziale.
Il diniego trae fondamento, secondo quanto si afferma espressamente nel parere richiamato per relationem, “su ragioni di fatto prima ancora che di diritto” individuate nel vincolo pertinenziale che lega lo storico edificio localizzato sul mapp.19 e le aree, ove si intende realizzare il manufatto, di cui ai mapp.16 e 17.
La coltura in atto, seminativo irriguo, con la messa a dimora di filari di alberi o cespugli disposti ad arte, è riconducibile, secondo il Comune di Brescia, al brolo della costruzione di tipo conventuale sita sul mapp. 19 da cui scaturirebbe l’infrazionabilità del lotto complessivamente considerato.
Avverso tali conclusioni le censure muovono da un comune denominatore: il vincolo di asservimento di aree, rilevante ai fini del calcolo del rapporto tra volumi ed area edificata, va esclusivamente individuato, sulla scorta di espresse previsioni contenute negli strumenti urbanistici che prescrivono gli indici volumetrici di zona, al momento dell’edificazione.

Nessuna efficacia retroattiva possono spiegare le norme di pianificazione urbanistica sull’asservimento delle aree pertinenziali successive rispetto ad un edificio già edificato. Sostenere il contrario porterebbe, oltre che a violare il fondamentale canone che ciascun fatto assunto dalla norma va disciplinato secondo la normativa vigente al momento del suo accadimento, a coonestare un vincolo atipico di inedificabilità con efficacia retroattiva, equivalente di fatto ad una misura ablativa priva di indennizzo.

Il ricorso è fondato.

Va sottolineato che il diniego di concessione edilizia per un intervento su aree incluse in una zona che lo strumento urbanistico classifica, come nella specie, edificabile non può legittimamente assumere a fondamento supposte esigenze di tutela storico-urbanistiche-paesaggistiche (così si legge nel parere richiamato per relationem nel provvedimento impugnato), che non trovano riscontro nelle previsioni degli strumenti urbanistici ed in specifici e tipici provvedimenti emanati dall’autorità competente di imposizione di vincoli.

Se per un verso, infatti, le opzioni urbanistiche contenute nel piano regolatore legittimamente destinano aree a tutela dell’ambiente (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 420), o contengono prescrizioni volte a tutelare esigenze non strettamente urbanistiche, con l’imposizione di vincoli di cui all’art. 7 legge n. 1150 del 1942; e per l’altro, si sono estesi i vincoli di destinazione su immobili a tutela di esigenze culturali e storiche incarnate nei beni, di cui per tutte al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 come convertito dalla legge 6 febbraio 1986, n. 15 (puntualmente, sul vincolo di destinazione di immobili Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 661), laddove nell’una nell’altra delle prescrizioni siano state previamente imposte, secondo il rispettivo procedimento con le garanzie partecipative previa idonea istruttoria, il diniego di concessione edilizia su area edificabile che a tali esigenze di tutela si richiami è illegittimo.

Tale vizio affetta il diniego impugnato.

Esso nega la concessione edilizia su di un area inserita in zona che il P.R.G. vigente classifica B1 edificabile, qualificando le aree di cui trattasi come brolo, senza che non solo gli strumenti urbanistici individuino tale tipo di vincolo o che esso sia stato specificamente imposto con provvedimento ad hoc, ma, per quel che più rileva, che sia stata acclarata tale qualitas fundi.
L’affermazione sulla natura di brolo dei terreni individuati nel mapp. 16 e 17, unitariamente considerati con l’immobile conventuale sito sul mapp. 19, è quindi per ad un tempo apodittica, in quanto non supportata da idonea e specifica istruttoria, e giuridicamente irrilevante, posto che nessun vincolo di tale tipo ostativo all’edificazione è stato adottato nelle forme previste dall’ordinamento.

Venendo infine alla questione della supposta infrazionabilità successiva del lotto, assunto col parere richiamato nel provvedimento impugnato a categoria concettuale, si aderisce alle argomentazioni dell’Ente ricorrente.
Il calcolo del rapporto tra volumi e area edificabile va preso in considerazione in sede di rilascio della concessione edilizia secondo gli indici di fabbricabilità della zona contenute negli strumenti urbanistici vigenti in quel momento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 731; Id., sez.V, 21 gennaio 1997, n. 63).

Una volta realizzato l’immobile nell’entità strutturale consentita all’epoca della sua realizzazione, questo sfugge alla disciplina di standards e sugli indici planovolumetrici successivamente introdotti.
Laddove poi l’edificio sia stato realizzato in un epoca in cui tali indici non erano operativi poiché nemmeno previsti, le aree contigue al terreno di sedime non vedono frustrate le potenzialità edificatorie che gli strumenti urbanistici vigenti gli assegnano in forza di un supposto vincolo pertinenziale individuato in epoca posteriore alla sua realizzazione.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese in favore dell’Ente ricorrente di lite che si liquidano in complessive Lire. 4.500.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 15 maggio 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Renato Righi - Consigliere
Oreste Mario Caputo - Relatore