EDILIZIA E URBANISTICA - 050
Consiglio di Stato, sezione V, 30 gennaio 2002, n. 501
Per l'applicazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 47 del 1985, secondo il quale «per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme» è necessario che solo una parte dell’opera sia stata realizzata in difformità e che la restante porzione sia conforme all’elaborato originario - Viceversa quando il manufatto realizzato è radicalmente diverso da quello assentito la sanzione va computata con riferimento all’intero immobile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. Quinta) ANNO 1999, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr.4309/99, proposto dalla A.I. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G.G. ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in ...

contro

il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. N.M. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. L.L. in ...

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari Sez I n.820/98 in data 26 gennaio 1998-21 ottobre 1998;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2001, relatore il consigliere Carlo Deodato, udito l’avv. G. Guarino per la società appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto

FATTO

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante diretto ad ottenere, previo annullamento degli atti con i quali il Comune di Molfetta aveva determinato la misura del contributo di concessione dovuto a titolo di oblazione ed aveva subordinato il rilascio della concessione in sanatoria al pagamento della sanzione ex art.13 legge 47/85, la condanna dell’Ente intimato alla restituzione dell’importo indebitamente pagato in esecuzione dei provvedimenti contestati. Con l’appello sono state riproposte le medesime censure disattese con la decisione impugnata, nei riguardi della quale è stato, altresì, dedotto il difetto di motivazione sul punto della misura della difformità.

Si è costituito il Comune appellato, contestando la fondatezza dell’impugnazione e domandandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2001 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La società appellante contesta, la correttezza della misura del contributo di concessione determinato dal Comune di Molfetta in occasione del rilascio della concessione in sanatoria richiesta dalla stessa A.I. s.a.s.. Premesso che l’entità dell’oblazione risulta calcolata dall’Ente nella misura massima, e cioè sulla base del presupposto che l’opera è stata eseguita in totale difformità o con variazioni essenziali, rispetto al progetto originariamente presentato ed assentito, sostiene l’appellante che il contributo avrebbe dovuto essere determinato, in misura significativamente inferiore, ai sensi dell’art.13 IV comma L.47/85, assumendo l’applicabilità dell’ipotesi di parziale difformità, e rileva l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado sotto i due profili appresso esaminati.

2. Con una prima serie di argomentazioni viene dedotto il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della concessione in sanatoria ed alla misura della difformità riscontrata. Il motivo è infondato. Anche prescindendosi, invero, dal rilievo che la legittimità sostanziale degli atti impugnati, di seguito accertata, impedisce di riconoscere alcuna rilevanza processuale all’eventuale verifica di un vizio meramente formale, tale potendosi qualificare il difetto di motivazione, si osserva che le determinazioni contestate, in quanto conformi a specifica istanza della società interessata, non esigevano alcuna motivazione circa i presupposti, di fatto e di diritto, del loro contenuto dispositivo. Posto, invero, che l’istanza di concessione in sanatoria risulta presentata a seguito della conoscenza, da parte dell’odierna appellante, del diniego di approvazione della variante e dell’ordine di sospensione dei lavori, risulta palese che la stessa iniziativa dell’interessata rivela la consapevolezza, da parte della stessa, delle condizioni per il rilascio del provvedimento invocato nonché il suo interesse a conseguire il peculiare titolo edilizio previsto e disciplinato dall’art.13 legge 47/85, unitamente a tutti gli effetti connessi previsti da quella disposizione, ivi compreso il pagamento del contributo di concessione. In ordine, poi, alla dedotta omessa valutazione, in sede di determinazione della misura dell’oblazione, dell’ipotesi di parziale difformità, prevista dal IV comma, basti rilevare che siffatto rilievo risulta assorbito dalla verifica, appresso svolta, della correttezza sostanziale del computo per intero della sanzione, atteso che, vertendosi in tema di diritto alla ripetizione di un pagamento asseritamente indebito, assume rilevanza decisiva l’analisi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè della ricorrenza della situazione di fatto, parziale difformità dell’opera realizzata, prevista dalla disposizione richiamata quale presupposto del computo ridotto dell’oblazione.

3. La controversia, pertanto, si risolve nella verifica dell’entità della difformità, finalizzata all’esame della correttezza del calcolo del contributo concessorio controverso. Va, innanzitutto, rilevato che la disposizione invocata dalla A.I. s.a.s. a sostegno delle proprie tesi esige, per la sua applicazione, l’agevole individuazione della porzione dell’opera difforme dal progetto originario. Perché la situazione di fatto possa ricondursi alla fattispecie astratta regolata dall’art.13 IV comma, in sostanza, è necessario che solo una parte dell’opera sia stata realizzata in difformità dal progetto assentito e che, quindi, la restante porzione sia conforme all’elaborato originario. Solo in presenza di siffatta situazione, infatti, risulta possibile determinare il contributo, come prescrive la norma, con limitato riferimento alla porzione difforme. Viceversa, com’è evidente, quando il manufatto realizzato è radicalmente diverso da quello assentito non può trovare applicazione la disposizione invocata dall’appellante, per l’agevole rilievo che, in quel caso, difetta la stessa possibilità della parziale determinazione del contributo, e va, quindi, computata la sanzione con riferimento all’intero immobile.

Tanto chiarito in ordine ai presupposti, di fatto, di applicabilità della fattispecie richiamata dall’appellante, occorre procedere alla verifica della ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni sopra indicate. Si osserva, al riguardo, che la puntuale analisi svolta sulla questione dell’entità della difformità dal primo Giudice, non solo sfugge alle censure di carenza ed insufficienza, formulate con l’atto di appello, ma va condivisa e confermata, in quanto correttamente fondata sulla verifica dei pacifici ed oggettivi elementi di fatto ricavabili dalla documentazione versata in atti. Le modifiche apportate al progetto assentito vanno giudicate, dunque, idonee ad alterare la struttura dell’opera, per come autorizzata, in misura tale da impedire il preteso riconoscimento di una difformità limitata ad una porzione definita del fabbricato e da imporre, di contro, l’accertamento della radicale diversità, rispetto al manufatto descritto nell’elaborato inizialmente presentato, dell’edificio realizzato. A ben vedere, infatti, la costruzione di un solo corpo di fabbrica, in luogo dei due previsti nella concessione edilizia, la conseguente diversa localizzazione di una parte rilevante dell’edificio, l’eliminazione della galleria originariamente concepita e la riduzione della superficie del piano interrato integrano modifiche così rilevanti della struttura dell’opera da indurre a ritenere il manufatto eseguito totalmente diverso da quello progettato, quanto a struttura, tipologia e caratteristiche planovolumetriche. Così esclusa l’applicabilità dell’ipotesi prevista dall’art.13, IV comma, va, in definitiva, confermata la correttezza delle determinazioni impugnate in primo grado.

4. Alle considerazioni che precedono consegue la reiezione dell’appello.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l’appello proposto dalla A.I. s.a.s. avverso la sentenza del T.A.R. Puglia n.820 del 21.1.98 e condanna l’appellante a rifondere al Comune appellato le spese di questo grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di L.4.000.000.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2001, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere
Carlo Deodato - Est. Consigliere