EDILIZIA - 052
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 28 gennaio 2002, n. 100
Villa divisa in due distinti appartamenti che dopo l’intervento di ristrutturazione è stata ricondotta ad un’unica unità immobiliare: tipologia di intervento per il quale non trova applicazione l’esenzione dai contributi di urbanizzazione prevista dall’art. 9, lett. d), legge n. 10 del 1977 - La la norma subordina l’esenzione agli interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari: il manufatto oggetto dell’intervento deve essere, fin dall’origine, ante opera, unifamiliare - L'esenzione è strettamente connessa con gli immobili unifamiliari, che già in origine prima dell’intervento di ristrutturazione siano tali (cfr. T.A.R. Marche 12 febbraio 1998, n. 250).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8/1998 proposto da C.D.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.F. e I.F. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia ...

contro

Il Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Silvana Bini ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura civica in Brescia via Corsetto S. Agata n.11/b

PER L'ANNULLAMENTO

Del provvedimento del 27.10. 97 avente ad oggetto diniego di restituzione delle somme versate a titolo di contributi di urbanizzazione e costruzione per intervento edilizio effettuato in via S. Antonio n. 24;

e per l’accertamento

dell’infondatezza della pretesa di lire  55.340.432 a titolo di contributo di concessione e urbanizzazione;

e per la condanna

alla restituzione della somma di lire 38.509.131 corrispondente alla parte di contributo già versato e trattenuto indebitamente dall’amministrazione , oltre interessi dal giorno del versamento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 27.11.01 la relazione del dr. O.M. Caputo;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Brescia ha espresso il diniego sulla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di contributi di urbanizzazione e costruzione per l’intervento edilizio di ristrutturazione consistente nell’accorpamento di due appartamenti facenti parte di una villa sita in via S.Antonio n. 24.

Dopo aver premesso di avere versato Lire 55.340.432 a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione e costruzione al solo fine di ottenere la concessione edilizia, il ricorrente ha dedotto l’infondatezza della richiesta da parte dell’amministrazione di pagamento dell’indicato importo poiché l’intervento edilizio sarebbe esente da contributo ai sensi dell’art. 9, lett. d) l.n. 10/77.

L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi:

La ristrutturazione dell’edificio unifamiliare, non comportando aumento volumetrico e senza alcun aggravio del carico urbanistico, sarebbe esente a norma dell’art. 9, lett. d), legge n. 10/77 dall’imposizione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

L’amministrazione si è costituita precisando che l’edificio ristrutturato è stato in parte destinato a studio professionale, e che, comunque, in relazione all’accorpamento di due unità immobiliari comprese nella villa difetterebbe il presupposto previsto dalla norma della tipologia unifamiliare del manufatto.

Alla pubblica udienza del 27.11.01 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Vanno preliminarmente precisate le acquisizioni processuali in fatto.

Il ricorrente in data 3.07.96 ha presentato istanza di concessione edilizia per la ristrutturazione di un edificio sito in Brescia in via S. Antonio n. 24.
L’intervento edilizio descritto in dettaglio nella relazione tecnica allegata alla richiesta di concessione consiste: nell’accorpamento dei due appartamenti di cui è composta la villa da ristrutturare; nell’abbassamento della soletta tra il primo piano ed il rifacimento del sottotetto con il recupero abitativo dello stesso; e nell’allargamento del piano interrato; ed infine nella modifica del prospetto posteriore ivi inclusa il sistema distributivo al piano terra con la realizzazione di uno studio professionale.

E’ indiscusso pertanto che la villa originariamente a due piani, divisa in due distinti appartamenti, dopo l’intervento di ristrutturazione è stata ricondotta ad un’unica unità immobiliare.
Per tale tipologia di intervento di ristrutturazione non trova applicazione l’esenzione dai contributi di urbanizzazione prevista dall’art. 9, lett. d), legge n. 10/77.
Mette conto infatti rilevare che la norma espressamente subordina l’esenzione agli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari.

Il manufatto oggetto dell’intervento deve essere, fin dall’origine, ante opera, unifamiliare.
E ciò in conformità ad una serie di concorrenti elementi univocamente convergenti con il dato letterale.

Sotto quest’ultimo profilo non va passato sotto silenzio l’orientamento giurisprudenziale consolidato che considera tassativa l’elencazione dei casi di concessione edilizia gratuita, escludendo l’applicazione di essi in via analogica (Cons. St., sez. V, 14 ottobre 1992, n. 987; T.A.R. Lazio, sez. Latina, 1 agosto 1994, n. 752; T.A.R. Lombardia; sez.II, 5 giugno 1995, n. 800).
La ratio che ispira la specifica esenzione è di derivazione sociale: l’edificio unifamiliare, nell’accezione socio economica assunta dalla norma, coincide con la piccola proprietà immobiliare, tale da meritare per gli interventi di ristrutturazione un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie (cfr. T.A.R. Lombardia , sez.II, 10 ottobre 1996, n. 1480).
Pertanto l’esenzione è strettamente connessa con gli immobili di piccole dimensioni, per l’appunto unifamiliari, che già in origine prima dell’intervento di ristrutturazione siano tali (cfr. T.A.R. Marche 12 febbraio 1998, n. 250).

In definitiva si vogliono incentivare le opere atte ad adeguare le case unifamiliari alle necessità abitative del nucleo familiare, senza estendere l’esenzione ad altre tipologie di intervento che prescindano dall’entità strutturale e dalla dimensione spaziale dell’immobile comparata con il suo valore economico.

Nel caso che ne occupa la villa ( si vedano le planimetrie e la documentazione fotografica in atti) , oltre ad essere di notevole pregio, era composta da due separate e distinte unità immobiliari, che per dimensione delle superfici occupate e caratteristiche strutturali non è assimilabile all’edificio unifamiliare preso in considerazione dalla norma.
Alla medesima stregua si deve respingere la richiesta formulata in via subordinata di esenzione dagli oneri di urbanizzazione.
A fronte della natura dell’intervento il contributo di urbanizzazione è legittimo, poiché la ristrutturazione, in riferimento alle opere innanzi analiticamente descritte, incide comunque in misura rilevante sul carico urbanistico (T.A.R. Lombardia , Brescia, 23 gennaio 1998, n. 34)
Del resto lo stesso ricorrente nella memoria presentata all’udienza di discussione (dd. 27.11.01) ha ammesso che nell’edificio è stato ricavato uno studio per l’esercizio dell’attività professionale della moglie.

Sicché il parziale mutamento di destinazione d’uso, in origine solo abitativo, è ex se ostativo all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in complessive 2.000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, del 27.11.2001 con l'intervento dei Signori:

Francesco MARIUZZO, presidente
Oreste Mario CAPUTO, Giudice relatore
Elena QUADRI, Giudice.