EDILIZIA -
066
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 2 agosto 2002, n. 1100
(Presidente Mariuzzo; est. Tricarico)
Il potere di pianificazione in materia urbanistica appartiene in via
principale al Comune, dovendosi considerare il potere della Regione
come concorrente e mai sovraordinato rispetto a quello del Comune medesimo.
Sono illegittime le modifiche d'ufficio confermate in
sede di approvazione del P.R.G. che non siano adeguatamente motivate in
relazione alle controdeduzioni del Comune.
Si tratta di un buon
esempio di un Comune che non si lascia incantare dal meccanismo dell'ingoiare
le proposte di modifica d'ufficio - spesso maldestre ed assurde - propinate
dalla Regione pur di concludere rapidamente l'iter di approvazione del P.R.G.
e che si oppone (con successo) alle proposte irragionevoli,
ragionevolmente accettando quelle assennate.
Tra le altre di interesse:
- non è vero che l'azzonamento
di P.R.G. debba raffigurare anche "le linee di inedificabilità totale o
parziale derivanti dalla presenza di elettrodotti", soprattutto
perché solo un superficiale può credere che dette linee (ovviamente
irregolari, avendo un andamento connesso non solo al tracciato lineare, ma
anche all'altezza dei condotti elettrici) possano essere raffigurate su di
una planimetria a scala 1:2000; è perciò sufficiente una norma che
richiama l'esistenza del vincolo;
- per evidenti ragione di
gerarchia delle fonti, il P.R.G. ben può modificare (in riduzione) il p.e.e.p.
vigente, limitandosi a non raffigurare parte del piano di zona vigente
senza che l'operazione richieda una previa variante del piano attuativo stesso;
- le fasce di rispetto
stradale e ferroviario ben possono essere indicate da una mera linea di
arretramento (anzi, è meglio far così per evitare che l'imposizione di
un vincolo di inedificabilità lungo le strade di progetto abbia a cadere
per l'eventuale decorso del fatidico quinquennio);
Si tratta di vere e proprie
ovvietà, che, a volte (non sempre), la Regione contesta
e contraddice, pretendendo di prevalere solo perché ha inventato il
procedimento veloce di approvazione per deglutizione del rospo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso n. 127 del 2000 proposto dal COMUNE di SAN PAOLO d’ARGON,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviani Mario e Ballerini Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via Moretto n. 42/a,
contro
la REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Pujatti Piera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mento Donatella in Brescia, via Gramsci n. 28,
e nei confronti della
S. S.p.A. in persona del rappresentante legale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetti Mario ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. in Brescia, via Malta n. 12;
per l’annullamento
in parte qua della delibera della Giunta regionale 12.11.1999 n. 6/46324, con la quale è stata approvata con modifiche d’ufficio l’adottata variante generale al P.R.G., limitatamente alle modifiche d’ufficio individuate col presente ricorso.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della Regione Lombardia e della S. S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dai
difensori delle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla
pubblica udienza del 12.4.2002, la dott.ssa Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
Con deliberazione 19.3.1999 n. 6/42097, la Giunta regionale ha proposto una serie considerevole di modifiche d’ufficio al P.R.G. adottato dal Comune di San Paolo d’Argon con deliberazione consiliare 9.12.1996, n. 34.
Il Consiglio comunale, con deliberazione 28.6.1999 n. 27, ha esaminato le proposte di modifiche d’ufficio e si è espresso in senso favorevole con riguardo ad undici di esse e, approvando le proprie controdeduzioni, in senso solo parzialmente favorevole per altre dodici ed in senso contrario per ulteriori altre sette.
La Giunta regionale, con la deliberazione 12.11.1999, n. 6/46324, ha solo in parte aderito alle predette controdeduzioni, mentre per alcune altre ha confermato le modifiche d’ufficio proposte con la citata delibera n. 6/42097.
La delibera n. 6/46324 è stata impugnata con l’odierno ricorso, nel quale è stato dedotto il seguente motivo di doglianza concernente tutte le modifiche d’ufficio:
1) violazione della disciplina di cui all’art. 10, 2° e 4° comma della legge. 17.8.1942, n. 1150 e all’art. 27, 3° comma della L.r. 15.4.1975, n. 51;
nonché, con riferimento alle singole modifiche d’ufficio:
2) proposta di modifica n. 2:
violazione per falsa applicazione dell’art. 7 della
legge. n. 1150/1942 e degli articoli 13, 14, 16 e 18 della L.r. n. 51/1975 - difetto assoluto di motivazione;
3) proposta di modifica n. 3:
difetto assoluto di motivazione - violazione della gerarchia delle fonti;
4) proposta di modifica n. 4:
difetto assoluto di motivazione - carenza di istruttoria e di ponderazione;
5) proposta di modifica n. 6:
difetto assoluto di motivazione - travisamento e carenza di istruttoria;
6) proposta di modifica n. 9:
difetto di motivazione - contraddittorietà- sviamento;
7) proposta di modifica n. 10:
violazione per falsa applicazione dell’art. 1 della L.r. 7.6.1980, n. 93 -
difetto assoluto di motivazione - travisamento e carenza di istruttoria;
8) proposta di modifica n. 13:
difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 13, 1° comma della
legge
n. 1150/1942- difetto di ponderazione e di istruttoria - travisamento;
9) proposta di modifica n. 15:
difetto assoluto di motivazione;
10) proposta di modifica n. 21:
difetto assoluto di motivazione - travisamento - carenza di istruttoria e di
ponderazione;
11) proposta di modifica n. 24:
difetto assoluto di motivazione;
12) proposta di modifica n. 25:
difetto assoluto di motivazione;
13) proposta di modifica n. 30:
difetto assoluto di motivazione.
Si sono costituite in giudizio tanto la Regione Lombardia quanto la S. S.p.A., le quali hanno controdedotto rispetto a quanto denunciato dal Comune ricorrente.
Con deliberazione della Giunta 22.12.1999, n. 6/47299, la Regione Lombardia ha proposto una modifica d’ufficio rispetto alla variante al P.R.G. qui considerata.
Pur a fronte di controdeduzione rispetto a tale proposta di modifica contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale 29.3.2000, n. 8, la Giunta regionale l’ha approvata con deliberazione 22.9.2000, n. 7/1290.
Alla pubblica udienza del 12.4.2002 il ricorso in esame è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità o meno delle numerose modifiche d’ufficio, riportate nel presente ricorso, proposte e confermate dalla Regione Lombardia rispetto alla variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di San Paolo d’Argon.
2 - In via generale e con
riferimento all’onnicomprensivo motivo di doglianza dedotto dal Comune
ricorrente, consistente nella presunta violazione dell’art. 10, 2° e 4° comma della
legge. 17.8.1942, n. 1150 e dell’art. 27, 3° comma della L.r. 15.4.1975, n.
51,
si rende opportuna una premessa in ordine alla definizione del potere di
pianificazione territoriale ed alla relativa attribuzione e ripartizione di
competenze.
Detto potere compete in via
principale al Comune, dovendosi, invece, considerare il potere della Regione
come concorrente e, comunque, mai sovraordinato rispetto a quello del Comune
medesimo.
2.1 - In tale ottica le modifiche d’ufficio ad uno strumento urbanistico generale o ad una sua variante, come è nella specie, devono essere viste necessariamente come del tutto eccezionali.
Specificamente esse devono
ritenersi ammissibili solo nelle ipotesi tassativamente contemplate all’art.
10, 2° comma, lett. a), b), c) e d) della legge n. 1150/1942, vale a dire nell’ipotesi
in cui “siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento;
b) la razionale e coordinata
sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio o di
complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l’osservanza dei limiti di
cui agli artt. 41-quinquies, 6° e 8° comma (di volume e di altezza dei
fabbricati, di distanza tra questi, di densità edilizia, di rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) e 41-sexies ( spazi per parcheggi) della medesima legge”.
2.2 - Dovrà, pertanto, qui valutarsi, con riferimento alle singole varianti d’ufficio, se le stesse o almeno qualcuna di esse rientrino in una o più ipotesi sopra richiamate, al fine di poterne verificare in via generale l’ammissibilità, salvo poi vagliare altri aspetti che saranno rilevati successivamente.
2.3 - Continuando questa disamina di carattere generale, va aggiunto che devono in via astratta ammettersi, altresì, quelle varianti che siano tali da non comportare “sostanziali innovazioni, tali cioè da non mutare la caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione”, richiedendo in tal caso, comunque, sempre una congrua motivazione.
2.4 - Questa previsione di cui al citato art. 10 della Legge urbanistica è pressoché ripetuta a livello regionale nella L.r. n. 51/1975 all’art. 27, 3° comma, di cui il Comune ricorrente lamenta pure la violazione.
2.5 - In ogni caso, come sopra rilevato, posto che il potere di pianificare l’uso del territorio, che si estrinseca nella destinazione e nella configurazione da imprimere allo stesso, spetta in via principale al Comune nel cui ambito questo s’inserisce, la Regione può, nei casi sopra esaminati e con i limiti appena evidenziati, proporre modifiche d’ufficio rispetto a quanto già disposto in sede di adozione e di eventuale accoglimento di osservazioni presentate dagli interessati, ma spetta pur sempre al Comune medesimo decidere se conformarsi o meno a tali proposte di modifiche.
2.6 - Qualora, nella valutazione
discrezionale rimessa a quest’ultimo, voglia accogliere le proposte di
modifica, esso deve esprimere chiaramente la propria volontà in tal senso, come
tale diversa da quella manifestata in precedenza, al momento dell’adozione del
P.R.G. o di sua variante, e che a quella si sostituisca.
La giurisprudenza è pressoché
unanime nel senso appena visto (cfr.:Cass. - sez. II - 3.8.1984, n. 4622; Cass.
- sez. II - 15.4.1991, n. 3922; Cons. Stato - sez. IV - 29.6.1982, n. 429).
2.7 - Tutt’al più, qualora vi
sia un interesse superiore che giustifichi la circostanza per cui le
controdeduzioni offerte dal Comune rispetto alle proposte di modifica d’ufficio
provenienti dalla Regione debbano essere disattese, è necessario che la Regione
stessa fornisca congrua ed adeguata motivazione in merito.
In assenza di motivazione, il che
determina ex se un vizio inficiante la relativa delibera, il disporre, in
sede di approvazione definitiva, sic et simpliciter le modifiche d’ufficio
così come proposte in precedenza, senza tener in alcun conto le controdeduzioni
presentate dal Comune, sostanzia, altresì, un difetto di ponderazione e di
istruttoria, profilo rilevante di eccesso di potere avente effetti vizianti.
2.8 - E’ proprio quanto si è
verificato nel caso di specie, come risulterà più evidente nel corso dell’esame
delle singole modifiche d’ufficio, atteso che si è appunto constatato un
atteggiamento della Giunta regionale acritico e del tutto avulso da qualsiasi
considerazione svolta dal Comune in ordine a ciascuna delle proposte di
modifica.
Pertanto deve ritenersi senz’altro
fondato il primo motivo di censura dedotto da quest’ultimo nel ricorso in
epigrafe.
3 - Con riguardo alle singole
modifiche, partendo dalla proposta individuata al n. 2, questa è rappresentata
dalla necessità di riportare in cartografia “le linee di inedificabilità
totale o parziale derivanti dalla presenza di elettrodotti, così come previsto
dalla normativa vigente in materia”.
La proposta considerata, non
rientrando in alcuna delle ipotesi contemplate all’art. 10, 2° comma, lett.
a), b), c) e d) della legge n. 1150/1942, avrebbe richiesto una congrua
motivazione, nella specie, al contrario, mancante, essendo contenuto un generico
quanto imprecisato riferimento alla normativa vigente in materia, ex se
non in grado di farne percepire il fondamento.
Il Comune controdeduce alla
stessa, rilevando che dette linee, non aventi andamento regolare, per ciò
stesso non possono essere riportate sul P.R.G. con la dovuta puntualità, in
ragione della scala di 1:2000 di questo, ed, inoltre, che, comunque, già l’art.
11, u.c. delle N.T.A. del P.R.G. contiene detta prescrizione di inedificabilità
in relazione alle viste aree circostanti gli elettrodi, che saranno di volta in
volta individuate.
La proposta di modifica viene
approvata dalla Regione senza considerare l’allegata impossibilità oggettiva
di realizzarla nonché la non necessità della stessa, sulla base di una mera
opportunità, senza perciò motivare in contrario rispetto alla detta
controdeduzione.
In effetti l’art. 7 della
citata legge n. 1150/1942, il quale prevede che il P.R.G. contenga, tra gli altri,
la determinazione dei vincoli da osservarsi in ogni zona, rimane soddisfatto
dall’art. 11 delle N.T.A., come correttamente evidenziato dallo stesso Comune.
4 - Con riferimento alla proposta
di modifica n. 3, in cui la Regione chiede di “riportare in cartografia la
perimetrazione del piano di zona vigente, che deve essere recepito…”,
rispetto al quale il Comune ha affermato di poterla accoglierla, per la parte
che ha inteso mantenere nel P.R.G., ossia per quella già attuata, rilevando che
invece per quella non attuata tale piano dovrà essere modificato in riduzione,
la prima ha sostenuto che per la riduzione in questione sarebbe necessaria una
variante ad hoc del PEEP.
A tale riguardo, è fondato il
vizio di violazione della gerarchia delle fonti, dedotto dall’Amministrazione
comunale, atteso che il PEEP, essendo un piano attuativo del P.R.G., è a questo
sott’ordinato e ben può una modifica da apportare al primo essere introdotta
direttamente nel P.R.G.
5 - La proposta di modifica n. 4
consiste nel ricondurre a zona E3 un ambito azzonato in parte in “C2-residenziale
di espansione” ed in parte in “verde attrezzato”, sul rilievo che si
tratterebbe di “nuova previsione insediativa in erosione di aree agricole…in
un quadro ambientale di particolare valore paesaggistico monumentale”.
Rispetto ad essa il Comune ha
controdedotto, affermando di poter comunque tutelare la chiesetta di S. Antonio
proprio mediante “l’attuazione del piano attuativo in questione che…prevede
spazi di uso pubblico…” ed inoltre che sarebbe necessario “dare
alla frazione Tredici…spazi di uso pubblico”.
La motivazione addotta poi dalla
Regione per non accogliere la richiamata controdeduzione appare del tutto
incongrua, giacché in realtà non spiega in relazione alla controdeduzione
stessa, bensì aggiunge rilievi ulteriori rispetto al fondamento della propria
proposta di modifica.
6 - Per quanto concerne la
proposta di modifica n. 6, essa consiste nel riazzonare ambiti già azzonati in
parte “B1-residenziale di contenimento allo stato di fatto” ed in parte “B2-residenziale
di completamento o sostituzione” in “zona E2-di salvaguardia ambientale
gli ambiti 1.c1, trattandosi di lotti interclusi…che pregiudicherebbero l’integrità
ambientale…” ed in E6-di rispetto fluviale, (Torrente Seniga, indicato
quale corso d’acqua classificato come pubblico) “in quanto
comprometterebbero ulteriormente un quadro paesaggistico...”.
Il Comune di San Paolo d’Argon,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di non dover
accogliere la detta proposta per una parte del territorio individuata come 1.c1,
rilevando la ridotta entità dei lotti contestati, come tale “non… in
grado di compromettere il quadro ambientale”, mentre, con riguardo agli
ambiti 1.c2, ha accolto solo per quella parte classificata zona 4, “in
ossequio alle indicazioni dello studio geologico”.
La Regione Lombardia,
disattendendo completamente le controdeduzioni opposte, senza fornire alcuna
adeguata motivazione in merito, ha confermato la proposta suindicata, sulla base
di un parere del Servizio Beni Ambientali al quale aveva già fatto riferimento
nella proposta medesima, non tenendo conto, quanto a 1.c1, della limitata
consistenza dell’edificazione, quanto a 1.c2, della circostanza che il
Torrente Seniga non era soggetto a vincolo in quanto privo di valore paesistico
(come rilevato dalla stessa Regione che, con delibera ad hoc, l’aveva
inserito appunto nell’elenco dei corsi d’acqua non sottoposti a vincolo), in
tal modo mostrando anche una carenza di istruttoria ed un travisamento dei
fatti, come fondatamente denunciato nel presente ricorso dal Comune.
7 - La proposta di modifica n. 9 è rappresentata dal riazzonare gli ambiti azzonati “E3-zone agricole periurbane e/o intercluse” in “zona speciale per opere ed impianti”, al fine di localizzare impianti ed opere sussidiari e complementari all’Interporto ubicato sulle aree limitrofe di Montello ed Albano S. Alessandro, costituiti da “impianti tecnologici e ferroviari, viabilità di servizio, mitigazioni ambientali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento dell’accessibilità all’Interporto”.
7.1 - In proposito il Comune ha
rilevato che il proprio territorio è esterno al perimetro dell’Interporto di
cui trattasi, il che deriverebbe da una valutazione circa le esigenze dello
stesso, il che sarebbe poi in contraddizione con la necessità, evidenziata
dalla Regione, di realizzare detti impianti di immediato utilizzo dell’Interporto
stesso.
Ha ancora messo in evidenza come
la dotazione impiantistica dell’Interporto dovrebbe essere localizzata nel suo
perimetro, da approvare mediante accordo di programma dal quale, al contrario,
il Comune ricorrente è stato estromesso, per estendere, diversamente, lo stesso
al Comune di Montello, e come d’altra parte, qualora si decidesse di investire
le aree del Comune di San Paolo d’Argon dell’insediamento dell’Interporto,
tale decisione dovrebbe essere presa con accordo di programma.
7.2 - La Regione non ha affatto tenuto conto delle motivazioni addotte dal Comune a sostegno del mancato accoglimento della proposta, ed, al contrario, l’ha confermata.
7.3 - In ordine alla modifica in esame il presente ricorso è stato notificato alla Società S. S.p.A., la quale, essendo chiamata a realizzare l’Interporto in esame ed essendo, altresì, proprietaria delle aree in contestazione dalla stessa acquistate al fine di realizzare i visti impianti, risulta essere controinteressata.
7.3.1 - La controinteressata, relativamente a questa modifica d’ufficio, in primo luogo eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse o, comunque, per sopravvenuta carenza.
7.3.1.1 - Afferma in proposito
che il Piano regionale dei Trasporti, qualificato come piano territoriale di
coordinamento ed in quanto tale vincolante, attribuirebbe il carattere della
funzionalità alle aree circostanti il centro di interscambio merci, tra le
quali s’individuerebbero quelle ricomprese nel territorio del Comune
ricorrente.
Deve rilevarsi che il rilievo
della S. S.p.A. attiene non già all’interesse al ricorso, ma se mai al
merito, atteso che, del tutto integro rimanendo tale interesse derivante dalla
dedotta lesione prodotta dalla modifica e dalla possibilità di rimuoverla
attraverso l’eventuale accoglimento del ricorso stesso, esso serve a sostenere
la presunta legittimità della medesima modifica d’ufficio.
In proposito il ricorrente
evidenzia che, posto che il richiamato piano territoriale dei trasporti non
costituisce un piano territoriale di coordinamento, risultando una mera
elencazione di opere, comunque lo stesso è stato superato nel corso del 1999.
7.3.1.2 - Quanto all’eccepita
sopravvenuta carenza d’interesse, la stessa si fonda sull’assunto che,
essendo medio tempore intervenuta una variante che avrebbe a sua volta
modificato la variante in oggetto avverso la quale il Comune di San Paolo d’Argon
non ha proposto ricorso, questo avrebbe prestato acquiescenza rispetto a quella
qui in questione.
L’eccezione va disattesa, dal
momento che è errato il presupposto: infatti la variante successiva cui fa
riferimento la S. S.p.A ha un oggetto diverso rispetto a quello considerato.
7.3.2 - Si eccepisce, altresì, l’inammissibilità
per essere stato il ricorso in epigrafe notificato solo alla stessa quale
controinteressata, mentre ci sarebbero altri contointeressati nei confronti dei
quali detta notifica non è stata eseguita.
Anche la vista eccezione è
infondata, atteso che l’obbligo di notifica ai controinteressati riguarda quei
soggetti nei confronti dei quali l’atto gravato possa produrre effetti e che
siano individuati o, quanto meno, facilmente individuabili.
Qui, trattandosi di atto
generale, non sussiste tale obbligo, non riscontrandone i detti presupposti.
7.4 - Nel merito devono ritenersi
fondati i vizi di contraddittorietà, con riferimento alla proposta di modifica,
e di assoluta carenza di motivazione, nella conferma della proposta da parte
della Regione, dedotti dal Comune di San Paolo d’Argon..
La difesa della Regione rileva
come si tratterebbe di opera di interesse nazionale, per la quale la modifica d’ufficio
rientra tra quelle di cui al 2° comma, lett. b), dell’art. 10 della legge n.
1150/1942.
In realtà l’opera d’interesse
nazionale, rappresentata dall’Interporto, risulta esterna al territorio del
Comune ricorrente
8 - Passando alla proposta di
modifica d’ufficio n. 10, per la parte che rileva in questa sede, questa
consiste nel ricondurre gli ambiti già azzonati in parte B1 ed in parte B2, se
ambiti 3a a zona “E1-area agricola ad alta intensità degli investimenti”
(rispetto alla quale il Comune vuole invece mantenere la classificazione B per
gli insediamenti agricoli non consolidati), se ambiti 3c a zona “E2- agricola
di salvaguardia ambientale e della collina” ( in ordine alla quale il Comune
controdeduce, evidenziando che gli stessi non si trovano in una “posizione
tale da compromettere la salvaguardia ambientale”, essendo, al contrario,
inseriti in un contesto edificato lungo una strada provinciale.
In merito sono da accogliere le
censure sollevate dal Comune di San Paolo d’Argon, il quale prospetta il
difetto assoluto di motivazione, il travisamento dei fatti e la carenza di
istruttoria, nonché la violazione per falsa applicazione dell’art. 1 della
L.r. 1980, n. 93.
Infatti la Regione, senza
procedere ad alcun riesame a seguito di quanto controdedotto dal Comune, è
evidentemente incorsa nel travisamento dei fatti, contestualmente violando la
citata L.r. n. 93/1980, la quale prevede che, in sede di programmazione
territoriale, si provveda a destinare ad attività agricole il patrimonio
agricolo al fine di valorizzarlo e di recuperarlo, mentre nel caso di specie è
chiara una diversa vocazione del territorio considerato, ed inoltre non ha
minimamente motivato rispetto alle controdeduzioni del Comune.
9 - La proposta di modifica n. 13
si riferisce all’art. 6 delle N.T.A. e consiste nello stralcio dei Piani
particolareggiati dalle tipologie di piani attuativi.
Con riferimento a detta proposta,
il Comune ha controdedotto sostenendo che è lo stesso art. 13 della Legge
urbanistica a
stabilire che il piano particolareggiato sia “strumento generale di
attuazione del P.R.G.”.
La Regione, disattendendo del
tutto quanto rilevato dal Comune senza fornire alcuna giustificazione, ha
realizzato un evidente difetto di motivazione e, contestualmente, la violazione
della richiamata disposizione dalla portata inequivocabile.
10 - In ordine alla proposta di
modifica d’ufficio n. 15, per la parte che qui interessa, essa è
rappresentata dall’integrazione del punto 2 dell’art. 17 delle N.T.A. con la
dicitura: “la zona è destinata a dar sede agli impianti ferroviari che
comprendono, oltre la linea ferroviaria, le relative opere d’arte quali
sovrappassi, sottopassi…, gli edifici, i manufatti e le attrezzature di
stazione, di scalo merci e di servizio all’esercizio ferroviario…”
eccetera, nonché con l’ulteriore dicitura: “a prescindere da quanto
individuato dalle tavole di azzonamento del P.R.G. lungo i tracciati delle linee
ferroviarie è vietato…” .
Il Comune ha controdedotto, per
quanto concerne la prima parte, affermando l’inapplicabilità di tale
previsione perché le “aree destinate alla sede ferroviaria…avendo una
profondità variabile dagli 8 ai 10 metri non sono…idonee a dar sede” a
quanto sopra indicato, mentre, con riferimento alla seconda parte, rilevando l’inutilità
della previsione, atteso che la normativa di cui al d.P.R. 11.7.1980, n. 753
contiene il divieto ivi indicato, ed anzi il pericolo di incertezze
interpretative determinato dall’inciso “a prescindere da quanto
individuato dalle tavole di azzonamento del P.R.G.”.
La conferma della suindicata
proposta non è stata corredata di alcuna motivazione, di cui il Collegio
riconosce, perciò, il difetto assoluto, dedotto da parte ricorrente.
11 - La proposta di modifica n.
21 si riferisce ad una modifica dell’art. 31 delle N.T.A., che, nella parte
qui considerata, è nel senso di “abbassare l’altezza massima consentita
a m. 7,50 trattandosi di zone per le quali è stato previsto il contenimento
dello stato di fatto e tenuto conto dei parametri edificatori del P.R.G. del
1984 e di elevare a 10 metri la distanza minima tra pareti finestrate nel
rispetto del D.M. n. 1444/68”.
Il Comune contesta, mettendo in
evidenza come la vista “riduzione dell’altezza massima vanificherebbe la
possibilità di eventuali contenuti sopralzi” ed inoltre come, in realtà,
la richiamata disciplina concernente le distanze si riferisce esclusivamente a
nuove costruzioni, il che non può accadere nella zona considerata, essendo la
stessa di contenimento.
Precisa a tale ultimo proposito
il Comune che, anche se si volesse considerare il sopralzo “nuova costruzione”,
lo stesso potrebbe comunque essere realizzato in presenza di pareti non
finestrate per le quali non vale il limite di distanza anzidetto.
Anche in questo caso la Regione,
senza motivare, non ha tenuto conto di tali controdeduzioni, e perciò deve
riscontrarsi, oltre che il già rilevato difetto di motivazione, anche la
carenza o, quanto, l’insufficienza dell’istruttoria.
12 - Passando alla proposta di
modifica n. 24, con riguardo unicamente alla parte non accolta dal Comune, essa
è rappresentata dalla modifica dell’art. 36 delle N.T.A. del P.R.G., nel
senso di stralciarne il terzultimo periodo (“nelle nuove costruzioni, ed
anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq.
per ogni 10 mc. di costruzione. Ai soli fini della dotazione minima nelle zone
produttive…verrà considerata una volumetria virtuale…”),
“in
quanto non è giustificabile l’applicazione dei parametri edilizi di un’altra
zona su ambiti che si intendono preservare da nuove edificazioni”.
Il Comune si è opposto, mettendo
in rilievo che, trattandosi di aree destinate a rimanere private, sarebbe stato “necessario
non imporre un vincolo di inedificabilità assoluta”, rappresentando “un’edificabilità
sulle contigue zone D della medesima proprietà” proprio l’obiettivo
perseguito dal P.R.G..
La Regione ha fatto una
valutazione di mera opportunità non condivisa per le suindicate ragioni dal
Comune, rispetto alle cui controdeduzioni la stessa non ha minimamente motivato,
da cui il vizio di difetto di motivazione.
13 - Con riguardo alla proposta
di modifica d’ufficio n. 25, consistente nella modifica da apportare all’art.
38 delle N.T.A., precisamente, per la parte che qui interessa, “introducendo
al 1° periodo la dicitura «nella misura massima del 50% della s.p.l.»”
in quanto si tratta di zona di completamento mista produttivo-commerciale, il
Comune di San Paolo d’Argon, dopo aver puntualizzato che, in effetti, tale
modifica interessa l’art. 38-bis, l’ha accolta solo per la destinazione
commerciale nei lotti liberi, al fine di evitare disparità di trattamento a
fronte di analoghe situazioni, e di mitigare la portata per i lotti già
edificati.
Anche in questo caso, in assoluto
difetto di motivazione, la Regione si è limitata, sic et simpliciter, a
confermare la propria proposta di modifica.
14 - Infine, la proposta n. 30 si
riferisce all’art. 54 delle N.T.A., prevedendo, per quanto rileva in questa
sede, di “limitare al 10% la possibilità di incremento volumetrico degli
edifici esistenti al fine di non alterare le caratteristiche tipologico -
architettoniche dei manufatti”.
Nonostante il rilievo, da parte
del Comune, che tale limitazione avrebbe di fatto impedito contenuti ampliamenti
e che il pregio ambientale sarebbe stato, comunque, tutelato, atteso che detti
ampliamenti erano possibili solo con riferimento a edifici non caratterizzati da
tale pregio, la Regione ha ugualmente confermato detta proposta di modifica d’ufficio
in assoluto difetto di motivazione.
15 - Tutti i vizi denunciati sono fondati e, pertanto, il ricorso de quo deve essere accolto.
16 - In ordine alla decisione sulle spese di giudizio e sugli onorari di difesa, il Collegio è dell’avviso che le stesse debbano seguire la soccombenza, rimanendo a carico della Regione Lombardia per 3/4 e della Sibem S.p.A. per 1/4, e che possano essere liquidate in complessivi € 4.900,00 (quattromilanovecento), oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato..
Condanna la Regione Lombardia e la S. S.p.A. a corrispondere, in ragione dei 3/4 la prima e di 1/4 la seconda, al ricorrente Comune di San Paolo d’Argon la somma complessiva di € 4.900,00 (quattromilanovecento), a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 12 aprile 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco MARIUZZO - Presidente;
Oreste Mario CAPUTO - Giudice;
Rita TRICARICO - Giudice
estensore.