EDILIZIA - 069 
Consiglio di Stato, sezione V, 1 ottobre 2002, n. 5127
Legittimamente il Comune applica le sanzioni ex articolo 3 legge n. 47 del 1985 in caso di ritardo nel pagamento del contributo di concessione rateizzato, nella misura integrale rispetto alla rata corrisposta tardivamente senza tener conto di eventuali importi corrisposti in misura inferiore a quella predeterminata.
Trattandosi di obbligazioni interamente regolate dalla legge la pubblica amministrazione è sfornita di qualsiasi potere circa la qualificazione e l'accettazione del pagamento solo parziale anche ai sensi dell'articolo 1181 del codice civile.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 1308/96 proposto da Immobiliare N. s.p.a. in persona dell’amministratore pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. F.P. domiciliata ex articolo 35 c.2 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

contro

il Comune di Rivalta in persona del Sindaco in carica non costituitosi in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte Sezione Prima n. 637/1994 pubblicata mediante in deposito il 7 dicembre 1994;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Nominato relatore per l’udienza del 30 aprile 2002 il Consigliere Filoreto D’Agostino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fato e in diritto quanto segue;

Ritenuto in fatto

Viene In decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.A.R. per il Piemonte ha respinto il ricorso, interposto dall’odierna appellante, per l’annullamento del provvedimento del Sindaco di Rivalta prot. 11074 B1 del 13 luglio 1990 con il quale si applicava la sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori, relativi alla concessione edilizia n. 66/87 e, comunque, nella parte in cui veniva determinata tra lire 44.51.914. anziché in misura inferiore.
All’udienza del 30 aprile 2002 la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

L’appello è infondato.

Per una compiuta disamina del gravame è necessaria l’esposizione dei fati dai quali deriva la vicenda contenziosa.

Il Comune di Rivalta rilasciava all’immobiliare N. s.p.a. concessione edilizia n. 66/1987 per la costruzione di due edifici per complessivi 15 appartamenti.
Gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione venivano determinati in complessive lire 148.506.365, da versare in quattro rate tute di eguale importo (pari a lire 37.116.590.) alle seguenti scadenze: la prima all’atto del rilascio della concessione edilizia, le altre tre rispettivamente al 31 gennaio 1988, al 31 luglio 1988 e al 31 gennaio 1989.

La prima rata veniva pagata.

A seguito di ordinanza di sospensione dei lavori emanata il 20 novembre 1987 (e revocata il successivo 1° marzo 1988), la società appellante sospendeva il pagamento delle rate relative agli oneri concessori e corrispondeva la seconda rata solo il 28 luglio 1988.

Un successivo versamento veniva effettuato il 26 gennaio 1989.

Il 28 gennaio 1989 il Comune di Rivalta invitava l’espletamento a corrispondere l’importo di lire 37.126.950 a titolo di sanzioni per ritardato pagamento della seconda e terza rata.
Il successivo 31 marzo 1989 l’appellante provvedeva al pagamento di detto importo.
Solo successivamente al versamento così effettuato (con nota 10 aprile e 23 magio 1989) l’immobiliare di None s.p.a. contestava l’applicabilità di sanzioni sul rilievo del ritardo derivante dall’illegittima sospensione dei lavori.

Queste prospettazioni non erano considerate favorevolmente dal Comune che, in un primo tempo, indicava il residuo credito in complessive lire 74.253.190 (pari alla quarta rata e alle sanzioni nel frattempo maturate) e, successivamente, stabiliva di completare il versamento effettuato il 31 marzo 1989 ai seguenti titoli:
lire 14.850.638 per sanzioni nella misura del 20% (cioè per ritardo nel pagamento inferiore ai 120 giorni) relativamente alla seconda e terza rata;
lire 22.275.957 per acconto sulla quarta rata residua, sulla quale applicare la misura doppia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 lettera c della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

L’appellante sostiene che:

a) il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione;
b) erroneamente il Comune avrebbe imputato il versamento effettuato il 31 marzo 1989 quanto mane in parte a sanzioni, dovendo lo stesso essere riferito in conto capitale (cioè alla quarta rata);
c) in ogni caso, anche a voler seguire il sistema delle imputazioni utilizzato dal Comune di Rivalta, la residua parte della sorte capitale non versata era comunque di lire 14.850.638 sicché l’intero importo ancora dovuto ammonterebbe, a tutto concedere, a lire 29.701.276 (pari a 100% ai sensi del citato art. 3 della legge n. 47 del 1985) e non già a lire 4.51.914

Ssub a).
Va, in primo luogo, respinta la tesi sull’asserita carenza di motivazione.
Il provvedimento impugnato contiene una sintetica, ma sufficientemente chiara, esposizione delle ragioni che determinano la richiesta dell’amministrazione, individuandosi in quel conteso sia il computo delle somme versate, sia l’imputazione per i diversi titoli.
In ogni caso, l’amministrazione comunale non era chiamata a una valutazione che impingesse nei suoi poteri discrezionale, ma era tenuta, molto più semplicemente, a individuare, in base ai versamenti già effettuati la portata del suo credito residuo.
Va peraltro soggiunto che l’esattezza dei computi discende quasi per tabulas un rapporto di dare-avere e dal ritardo ampiamente cumulato dall’appellante nei pagamenti, anche tenendo conto del trimestre di sospensione dei lavori.
Nessuna integrazione dell’atto amministrativo in contestazione può, infine, desumersi dagli scritti difensivi di prime cure del Comune, che si è limitato a dare ragione dei computi operati nell’ambito del contraddittorio instaurato dall’odierna appellante.

Sub b).
La nota 28 febbraio 1989 del Comune di Rivalta invitava l’esponente a corrispondere l’importo di lire 37.126.950 a titolo di sanzioni per il ritardo pagamento della seconda e terza rata. La circostanza che l’immobiliare None s.p.a. ritenesse, per contro, di effettuare il pagamento della quarta rata non è, pertanto, opponibile specialmente sul ricorso che le contestazioni in ordine all’applicabilità di sanzioni furono esposte dall’appellante solo dopo aver effettuato il versamento.
Va peraltro sottolineata la contraddittorietà delle affermazioni della parte istante che assume di aver ritenuto di pagare per ben due volte la quarta rata (una prima volta con il pagamento del 26 gennaio 1989 e una seconda con quello del 31 marzo successivo).
E’ comunque sufficiente a respingere il dedotto motivo il rilievo che il debito più antico era costituito dalle sanzioni maturate per i ritardati pagamenti in epoca antecedente la scadenza della quinta rata.

Sub c).
Non può condividersi neppure l’ipotesi di riduzione della richiesta da lire 44.551.914 a lire 29.701.276.=
Alla data del 13 luglio 1990 (quando fu adottato l’impugnato provvedimento), l’amministrazione comunale di Rivalta non aveva ricevuto l’integrale pagamento della quarta rata pari a lire 37.126.590.=
Trattandosi di obbligazioni interamente regolate dalla legge, una volta che ne sia determinato in concreto l’ammontare, non era in potere della p.a. qualificare e accettare l’adempimento parziale, in armonia ai principi stabiliti dall’art. 1181 del codice civile.
L’inadempimento, in altre parole, operava per l’intero.
L’amministrazione avrebbe dovuto (a questa stregua) operare il raddoppio dell’intera somma dovuta cioè 37.126.590 x 2. Poiché, tuttavia, una quota di quella somma era imputabile a precedenti sanzioni, il calcolo ha coerentemente tenuto conto di quella detrazione e ha conseguentemente ridotto la misura dell’aumento di contributo sul doppio della somma originariamente dovuta, scomputata di quanto ricevuto a diverso titolo.

Nessun errore può, di conseguenza, ravvisarsi nell’operato dell’appellato Comune.

Sembra tuttavia equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 30 aprile 202 dal Consiglio di Stato – Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone, presidente
Corrado Allegretta, consigliere
Paolo Buonvino, consigliere
Goffredo Zaccardi, consigliere
Filoreto D’Agostino, estensore