EDILIZIA E URBANISTICA - 094
Consiglio di Stato, Sezione V, 30 ottobre
2003, n. 6734
E' illegittimo il diniego della concessione affermando che un'area, che l’istante
intendeva asservire alla costruzione, non poteva esserlo in quanto “non
confinante e neppure vicina” al lotto interessato dalla costruzione.
La contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia
della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensì
come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere
la cubatura desiderata.
(nel caso di specie l'area che l’appellante intendeva
asservire, si trovava a distanza di 35 metri dal fondo destinato alla
costruzione, e non sussistevano divieti o limiti nella norma del P.R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3175 del 1997, proposto da L.C., rappresentato e difeso dall’avv. F.E.L., elettivamente domiciliato presso ...
contro
il Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. L.P. e dall’avv. R.V., ed elettivamente domiciliato presso ...
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Bari, 3 settembre 1996 n. 491, resa tra
le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2003 il consigliere Marzio Branca,
e uditi gli avvocati L. e C. per delega dell’avv.to V.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal sig. L.C. avverso il diniego di concessione edilizia per eccesso di volumetria rispetto alla superficie disponibile.
Il T.A.R. ha ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato cessato l’interesse alla decisione nel merito.
Contro la decisione ha proposto appello il sig. L.C. negando di aver mai espresso la suddetta valutazione e confermando di avere interesse alla decisione in quanto il Comune di Bari nelle more aveva bensì rilasciato la concessione edilizia, ma per una cubatura più limitata di quella inizialmente richiesta.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza collegiale 24 febbraio 2003 n. 983 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Bari.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere respinta, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dal Comune intimato, allegando la circostanza che l’appellante, presentando un progetto di variante con volumetria ridotta rispetto alla domanda iniziale, avrebbe prestato acquiescenza al diniego impugnato.
E’ da osservare, al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, che non si riscontra alcuna incompatibilità tra la domanda di una nuova concessione edilizia, presentata a seguito del diniego comunale sul primigenio progetto, e la volontà di contestare in giudizio il detto diniego, in quanto il permesso di costruire con le modalità e le dimensioni meno favorevoli che l’Amministrazione è disposta ad assentire, non può sopprimere il diritto di conseguire un vantaggio maggiore attraverso l’annullamento del diniego al progetto iniziale.
Ciò premesso, va ricordato che il Comune ha negato la concessione per la volumetria inizialmente richiesta, affermando che una particella fondiaria, che l’istante intendeva asservire alla costruzione, non poteva esserlo in quanto “non confinante e neppure vicina” al lotto interessato dalla costruzione.
La posizione del Comune, anche alla luce della documentazione acquisita con l’incombente istruttorio, non può essere condivisa.
La giurisprudenza della Sezione, espressa da ultimo con sentenza 1 aprile 1998 n. 400, depone nel senso che la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensì come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata.
Secondo tale orientamento, la porzione di terreno che l’appellante intendeva asservire, trovandosi a distanza di trentacinque metri dal fondo destinato alla costruzione, ben poteva essere computato ai fini della volumetria richiesta.
Ne consegue che la pretesa dedotta va accolta con riforma della sentenza di primo grado.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2003 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante, Presidente
Raffaele Carboni, Consigliere
Corrado Allegretta, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere est.