EDILIZIA E URBANISTICA - 108
T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005, n. 45
La prescrizione del P.R.G. finalizzata alla di tutela e conservazione dell’immobile non costituisce elemento preclusivo al recupero del sottotetto anche mediante sopralzo.
Il riferimento al limite massimo rappresentato dalle altezze di fatto preesistenti non può costituire uno strumento per paralizzare gli effetti della normativa regionale.

(si vedano anche: T.A.R. Milano, sez. II, 9 maggio 2003, n. 1777)
(si vedano anche: T.A.R. Brescia, 20 marzo 2004, n. 457)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA

nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO, Presidente
MAURO PEDRON, Giudice
STEFANO TENCA, Giudice, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nell’udienza camerale del 18 Gennaio 2005

Visto il ricorso 669/2002 proposto da G.M.C. rappresentata e difesi da G.G. e L.R. con domicilio eletto in ...

contro

COMUNE DI BERGAMO rappresentato e difeso da V.G. con domicilio eletto in ...

per l'annullamento del provvedimento del dirigente del Settore Edilizia privata in data 5/7/2002, di dichiarazione di inefficacia della D.I.A. presentata il 3/6/2002;
Udito il relatore Giudice STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205

Ritenuto in fatto e in diritto

- che la ricorrente ha presentato una D.I.A. per la trasformazione del sottotetto – sito al secondo piano di un edificio residenziale ubicato in zona A – da “praticabile ad abitabile”;-
che – per rispettare le disposizioni del Regolamento d’Igiene – il progetto prevedeva di raggiungere l’altezza media ponderale di m. 2,40 mediante sopraelevazione dell’ultimo piano di 60 cm. sulla linea di gronda e di colmo;
che il provvedimento comunale di diniego si fonda sul rilievo che l’intervento, “ ... essendo finalizzato alla tutela ed alla conservazione dell’immobile, consolida di fatto l’edificio nello stato di fatto in cui si trova, senza possibilità di ampliamento tanto in aderenza che in sopraelevazione ed obbliga al rispetto della posizione originaria in caso di rifacimento della copertura …”;
- che questa Sezione – con ordinanza n. 586 emessa nella Camera di Consiglio del 26/7/2002 – ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni juris;

Rilevato:

- che la L.r. 15/7/1996 n. 15 definisce sottotetti “i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza”, promuovendone il recupero ai fini abitativi “con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per contenere i consumi energetici” (art. 1), e con l’avvertenza che gli interventi non possono modificare le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde;
- che tale tipologia di intervento è normativamente configurata come ristrutturazione;

Considerato:

che la sopravvenuta L.r. 19/11/1999 n. 22 ha innovato parzialmente l’anteriore previsione, consentendo espressamente le modifiche alle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto dei soli limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed al fine di assicurare i parametri dell’altezza media ponderale prescritti all’art. 1 comma 6 della L.r. 1/96;
- che la ratio perseguita dal legislatore regionale è dunque quella di favorire la creazione di nuove residenze attraverso il razionale recupero dei sottotetti e di evitare per tale via un ulteriore consumo di nuovo territorio altrimenti necessario per la soddisfazione dei bisogni delle famiglie;
- che questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare che la novella del 1999 ha autorizzato l’innalzamento delle quote di gronda e di colmo per permettere al sottotetto di raggiungere le caratteristiche di abitabilità (cfr. sentenza 18/9/2002 n. 1176; sentenza 14/5/2002, n. 851; sentenza 20/4/2004, n. 457);
- che pertanto le finalità di tutela e conservazione dell’immobile non costituiscono elementi preclusivi alla realizzazione dell’opera così come configurata nella D.I.A.;
- che l’invocato riferimento, adombrato dalla difesa comunale, al limite massimo rappresentato dalle altezze di fatto preesistenti non può costituire uno strumento per paralizzare gli effetti della normativa regionale;
- che pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Bergamo a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.600 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.