EDILIZIA E URBANISTICA - 110
T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2005, n. 1004
Per la sussistenza della lottizzazione abusiva (c.d. cartolare, cioè mediante frazionamento di un fondo) non è necessario dimostrare gli indici rivelatori di cui all’art. 18 della legge 47/85, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio.
Il frazionamento di un fondo già destinato ad uso agricolo, in larga misura proveniente da un unico proprietario in lotti non idonei ad un uso conforme allo strumento urbanistico, inseriti nello stesso foglio e partita catastale, e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive appropriate a tale utilizzazione agricola configurano una lottizzazione abusiva negoziale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - III SEZIONE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 977/92 proposto da S.P. + altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. G.U., e presso lo studio dell’avv. ...

contro

- COMUNE DI PIOMBINO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 152 di sospensione della lottizzazione abusiva;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 - relatore il Consigliere dott. Rita Cerioni -, l' avv. U.G.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti, che hanno acquistato piccoli appezzamenti di terreno con destinazione agricola, in Comune di Piombino, a seguito di frazionamento di un unico mappale, impugnano l’ordinanza di cui all’epigrafe con la quale il Sindaco ingiunge la sospensione della lottizzazione ritenuta abusiva ai sensi dell’art. 18 della legge 47/85 (ora art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 - n.d.r.), ed in caso di inottemperanza dispone l’acquisizione dei relativi terreni.

I ricorrenti, pur ammettendo che il mappale in questione di mq. 30.300 è stato frazionato in dodici piccoli appezzamenti, negano tuttavia che vi siano state opere di urbanizzazione; affermano, altresì, che le recinzioni sarebbero di tipo agricolo, le strade sarebbero sentieri battuti e la regimazione delle acque sarebbe quella tipica della bonifica agricola, con la conseguenza che non sarebbe riscontrabile alcuna lottizzazione a scopo edificatorio.

La consistenza e la funzione degli interventi, come dimostrato dalla fotografie prodotte, escluderebbero qualunque ipotesi di lottizzazione.

I ricorrenti fanno, peraltro, notare che gli acquisti, intervenuti anteriormente all’ordinanza sindacale, dimostrerebbero la loro estraneità al disegno lottizzatorio salva prova contraria della loro collusione.

Infine non sarebbero state osservate le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90.

Il Comune di Piombino non si è costituito.

I ricorrenti hanno depositato la sentenza di assoluzione del Pretore di Piombino in ordine al reato di cui agli articolo 18 e 20 lett. c della legge 47/85.

2. A parere del Collegio, nonostante il Pretore di Piombino non abbia ravvisato nella fattispecie l’ipotesi di reato per lottizzazione abusiva, un inizio di lottizzazione abusiva è riscontrabile nella situazione censurata dal Comune di Piombino.

Secondo quanto ritenuto da una prevalente giurisprudenza amministrativa, perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cosiddetta cartolare, e cioè effettuata mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, non è necessario dimostrare la esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all’art. 18 della legge 47/85, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V n. 3136/04).

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 335/03, ha in particolare osservato che “il dato oggettivo del frazionamento di un unico fondo, già destinato ad uso agricolo, in larga misura proveniente da un unico proprietario (nel caso all’esame del Collegio il proprietario dante causa è unico), in lotti non idonei ad un uso conforme allo strumento urbanistico, inseriti nello stesso foglio e partita catastale, e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive appropriate a tale utilizzazione agricola configurano una lottizzazione abusiva negoziale. Non si tratta solo di elementi meramente indizianti, ma di un insieme di atti che configurano tutti i passaggi già in se necessari e sufficienti a realizzare in concreto lo scopo lottizzatorio su un fondo urbanisticamente inidoneo”.

Continua il Consiglio di Stato: “Le infrastrutture di diversa natura e consistenza realizzate sui singoli lotti, le recinzioni, le strade bianche di penetrazione in ogni singolo lotto sono tutti elementi che, se letti insieme alla segmentazione giuridica del lotto unitario originario, chiariscono la volontà di dare inizio anche alla lottizzazione materiale del sito, attraverso un mutamento della sua destinazione d’uso.

L’art. 18, infatti, non è volto a sanzionare una lottizzazione abusiva già completata, poiché in tal caso sarebbe evidente l’abuso perpetrato; esso invece è diretto a scongiurare che avvengano modificazioni in senso edificatorio, seppure minime, del territorio agricolo, allo scopo di evitare qualunque sua compromissione.

Detto articolo individua degli indici rivelatori che il Collegio reputa sussistenti nel caso all’esame.

Nella fattispecie vi è stato il frazionamento di un terreno agricolo, individuato in precedenza con un unico mappale, in lotti di dimensioni tali che non consentono il permanere di una effettiva destinazione agricola, tanto è vero che i ricorrenti confessano che sono stati acquistati per il loro “svago”; d’altra parte essi non hanno neanche dimostrato di possedere la qualità di coltivatori agricoli, che quantomeno giustificherebbe l’acquisto di terreni agricoli.

Inoltre, come è documentato nelle fotografie prodotte, i terreni sono stati recintati, sono stati serviti da strade, seppure sterrate, che consentono l’accesso ad ogni lotto, e su di essi, o almeno su parte di essi, insistono opere edilizie di varia natura, apparentemente precarie, quanto ai materiali utilizzati.

Questo insieme di attività, a prescindere dalla abusività delle singole opere insistenti sui lotti, denunzia quell’inizio di lottizzazione abusiva, che la norma sanziona affinché non venga portata a compimento.

Ad avviso del Collegio, dunque, l’ordinanza sindacale che ordina la sospensione della lottizzazione appare del tutto legittima.

Ininfluente, ai fini che la norma persegue, è poi l’estraneità dei ricorrenti all’opera di frazionamento fatta dal loro dante causa.

Tale estraneità, infatti, potrà semmai avere riflessi in altra sede.

Il ricorso pertanto va respinto; nulla sulle spese non essendosi l’Amministrazione costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Avv. Rita CERIONI - Consigliere