EDILIZIA E URBANISTICA - 114
T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-bis, 18 maggio 2005, n.
3921
Sull'edificabilità delle aree residue dopo la decadenza
dello strumento urbanistico attuativo.
E' illegittimo il provvedimento negativo non preceduto dalla comunicazione ex
articolo 10-bis della legge
n. 241 del 1990.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
nelle persone dei Signori:
PATRIZIO GIULIA, Presidente
FRANCESCO GIORDANO, Cons.
SOLVEIG COGLIANI, Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2005
Visto il ricorso 3175/2005 proposto da: A. s.r.l.
rappresentato e difeso dall’avv. D.I.E. con domicilio eletto in ...
contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
rappresentato e difeso dall'avv. C.F. con domicilio eletto in ...
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento 4 marzo 2005 - pr. 14775 – con cui il responsabile del
–settore urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio ha comunicato alla
ricorrente il rigetto della richiesta di permesso di costruire per la
realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione e commerciale in Villalba di
Guidonia con la seguente motivazione “la richiesta è stata rigettata in fase preistruttoria, ai sensi del DPR 380/2001 e successive, in quanto non ricorrono
i presupposti per l’edificazione, essendo il lotto 936, foglio 28, sezione Le
Fosse, vincolato a verde pubblico attrezzato, come previsto dal PP di Villalba e
normato dall’art. 9 delle N.T.”
- nonché di ogni altro provvedimento annesso, connesso consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI e uditi altresì per le parti gli
avv.ti indicati nel verbale d’udienza, anche in ordine alla decisione in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la società ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di costruire in primo luogo per violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990, dell’art. 10-bis della stessa legge, come introdotto dalla legge n. 15 del 2005, per violazione del principio del giusto procedimento, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo da parte del privato e per difetto di istruttoria, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta ed infine, per violazione dell’art. 97 Cost.; nonché, da ultimo, censurava la violazione della l. n. 1150 del 1942 e dei principi della pianificazione urbanistica;
Considerato che l’amministrazione si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare eccependo la mancanza del presupposto del pericolo di danno grave ed irreparabile ai fini della concessione del provvedimento cautelare;
Ritenuto che la causa può essere decisa i forma semplificata in considerazione delle censure svolte in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di procedimento amministrativo, nonché sulla base della costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale in materia di effetti della decadenza del vincolo per decorso dei termini;
Rilevato, pertanto, che può procedersi alla decisione nel merito;
Considerato,infatti, che dagli atti emerge chiaramente che l’amministrazione ha disatteso la disposizione di cui al nuovo art. 10-bis della legge sul procedimento che dispone che “ nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti…”;
Ritenuto, pertanto, che è risultata preclusa per la parte interessata, la partecipazione al procedimento;
Considerato, altresì, che il vincolo a verde pubblico attrezzato di cui al p.p. del 1985, addotto dal Comune a giustificazione del diniego, deve ritenersi inefficace per l’intervenuta scadenza del termine decennale di efficacia del piano stesso;
Considerato, inoltre, che secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, la decadenza dello strumento attuativo non determina di per sé l’inedificabilità dell’area interessata del vincolo e nemmeno l’applicazione del regime delle zone bianche ex art. 4 legge 28.1.1977, n. 10, dovendo considerarsi se sussista comunque una disciplina urbanistica sufficientemente dettagliata, desumibile dallo strumento pianificatorio generale, tale da escludere la necessità di una rinnovata pianificazione attuativa per l’utilizzazione dell’area (cfr., da ultimo, Cons. stato, Sez. V, 16.11.2004, n. 7488).
Ritenuto, per quanto sopra argomentato, che il ricorso deve essere accolto, in relazione alle censure sopra esaminate e che per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato;
Considerato, che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione anche dell’evoluzione normativa;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato,
restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amm.va.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione II
bis), in Camera di Consiglio.
Patrizio Giulia, Presidente
Solveig Cogliani, Primo referendario
Consiglio di
Stato, Quinta Sezione 16 novembre 2004, n. 7488
(omissis)
La decadenza dello strumento urbanistico attuativo non comporta che l’area sia per ciò solo edificabile: una volta cessata l’efficacia dei piani di zona approvati ..., cui rinvia il piano regolatore generale relativamente alle zone E3 destinate all’insediamento di edilizia economica e popolare, deve ritenersi applicabile il limite dell’art. 4 u.c. l. n. 10/1977 e dell’art. 1 della l.r. n. 86/1990, senza possibilità di ricavare dalle N.T.A. una disciplina urbanistica alternativa a quella specifica che regola l’edificazione delle zone E3, in quanto gli artt. 2 e 8 delle disposizioni attuative sono prive di qualsiasi valenza programmatoria per dare una concreta e definitiva configurazione funzionale all’assetto urbanistico della zona.
(omissis)
Dei possibili ambiti argomentativi prospettabili in assenza di piani attuativi per le aree inutilizzate (l’uno implicante l’applicazione della disciplina delle zone bianche, l’altro implicante l’applicabilità della disciplina di P.R.G. ove sufficientemente dettagliata circa la destinazione d’uso), erroneamente perciò la sentenza impugnata ha optato per il secondo, ravvisando nella normativa generale tutti gli elementi per consentire l’utilizzo delle aree comprese nel piano di zona anche dopo la sua decadenza: elementi tali da escludere la necessità di una rinnovata pianificazione attuativa per l’utilizzo delle aree.
(omissis)
Secondo la giurisprudenza della Sezione, affinché la decadenza dello strumento attuativo determini la situazione del tutto peculiare nei limiti desumibili dall'art. 4 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (limiti propri dei comuni sforniti di piano generale) è necessario che difetti in tutto o in parte una disciplina desumibile dallo strumento pianificatorio (Cons. Stato, V, 1 febbraio 1995, n. 163). Ancor più recentemente è stata ribadita la possibilità di rilasciare la concessione edilizia anche in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, se sia assodato che l’area edificabile di proprietà del richiedente è l’unica a non essere stata ancora edificata e si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (Cons. Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1013). In altre parole, si può prescindere dallo strumento attuativo prescritto dalle norme tecniche di P.R.G. solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione dello strumento attuativo o quando la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sia pari agli standard urbanistici minimi prescritti (Cons. Stato, V, 24 settembre 1997, n. 1016; in ordine all’ “esistenza” delle opere di urbanizzazione: Cons. Stato, V, 25 ottobre 1997, n. 1189 e 29 aprile 2000, n. 2562).
(omissis)