EDILIZIA E URBANISTICA - 135
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, sez. I, 23 marzo 2010, n.
1360
Un piano attuativo scaduto, per la parte inedificata, può essere oggetto di
nuova pianificazione più restrittiva da parte di un nuovo strumento urbanistico
generale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 894 del 2007,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R.L. srl, rappresentata e difesa dall’avv. A.L., con
domicilio eletto presso il medesimo legale in ...
contro
COMUNE DI SIRMIONE, rappresentato e difeso dagli avv. F.B. e G.S. con domicilio eletto presso i medesimi legali in ..
per l'annullamento
a) nel ricorso introduttivo:
- del silenzio dell’amministrazione sulla richiesta
presentata il 7 marzo 2007 relativa alla realizzazione di un
edificio commerciale in via Brescia (ex strada statale 11)
nel Comune di Sirmione;
- della nota del responsabile del Settore Urbanistica
prot. n. 7395 del 16 maggio 2007 contenente la comunicazione
delle ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire
e dell’autorizzazione paesistica;
b) nei primi motivi aggiunti: del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 2207 dell’11 febbraio 2008, con il quale è stato comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire;
c) nei secondi motivi aggiunti: del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 6444 del 23 aprile 2008 contenente la reiezione definitiva della domanda di autorizzazione paesistica;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Sirmione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010
il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente R.L. srl è proprietaria di un’area avente superficie pari a 4.120 mq situata in via Brescia nel Comune di Sirmione (mappale n. 582/parte, ex mappale n. 53/parte). Sulla zona grava un vincolo paesistico. L’area di proprietà della ricorrente era stata inserita, assieme ai limitrofi mappali n. 123 e 124, nel perimetro del piano di lottizzazione “Casetto”, collocato in zona D2 (commerciale) e disciplinato da una convenzione urbanistica stipulata il 16 ottobre 1986 tra il Comune e la società C. snc. Quest’ultima era proprietaria dei soli mappali n. 123 e 124 aventi superficie pari a 6.480 mq, ma attraverso gli art. 3-4-5-6-10-12 della convenzione si era impegnata a coinvolgere nella lottizzazione il proprietario del mappale n. 53 per far eseguire su tale area una parte delle opere di urbanizzazione nonché per far ottenere all’amministrazione l’acquisizione gratuita delle relative superfici. Il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione era fissato in 5 anni.
2. La società C. snc ha effettivamente costruito sulla porzione di sua proprietà un supermercato con le relative opere di urbanizzazione. La lottizzazione del mappale n. 53 è invece rimasta inattuata.
3. Sull’area di questo mappale la ricorrente vuole ora realizzare un edificio commerciale seguendo l’impostazione del piano di lottizzazione, e a tale fine ha presentato in data 7 marzo 2007 una domanda di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica. L’edificio progettato ha una superficie pari a 1.800 mq. Dopo una serie di contatti preliminari il Comune con nota del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 7395 del 16 maggio 2007 ha comunicato i motivi ostativi (difformità rispetto al piano di lottizzazione, mancata indicazione delle aree da cedere gratuitamente all’amministrazione o da assoggettare a uso pubblico, mancanza della relazione geologica e della relazione paesistica). La nota precisava che nel caso in cui non fossero state formulate controdeduzioni nel termine di 10 giorni il diniego avrebbe dovuto considerarsi definitivo. La ricorrente ha depositato in data 19 giugno 2007 alcuni elaborati grafici e la relazione paesistica.
4. Non avendo ottenuto ulteriori comunicazioni dal Comune
la ricorrente ha presentato impugnazione contro il silenzio
(o il diniego implicito) con atto notificato il 20 luglio
2007 e depositato il 2 agosto 2007. Le censure sono così
riassumibili:
(i) violazione dei termini procedimentali per
il rilascio del permesso di costruire (v.
art. 38 della LR
11 marzo 2005 n. 12);
(ii) violazione dell’art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990 n. 241, sia per la tardiva comunicazione
del preavviso di diniego sia per l’asserita conformità
urbanistica del progetto;
(iii) arbitrarietà del diniego, in
quanto il Comune non avrebbe dimostrato il contrasto con le
previsioni urbanistiche.
5. In corso di causa il Comune con provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 2207 dell’11 febbraio 2008 ha espresso il diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica. Tale decisione si basa sulla circostanza che il piano di lottizzazione era scaduto da tempo senza che gli impegni previsti dagli art. 3-4-5-6-10-12 della convenzione urbanistica fossero stati rispettati (v. sopra al punto 1).
6. Contro il diniego dell’11 febbraio 2008 la ricorrente
ha proposto impugnazione con motivi aggiunti notificati l’11
aprile 2008 e depositati il 24 aprile 2008. La ricorrente ha
innanzitutto precisato alcune circostanze di fatto:
(a) dopo
l’edificazione da parte della società Casetto snc il Comune
ha modificato la viabilità rendendo inattuabili alcune
previsioni del piano di lottizzazione;
(b) con nota del 22
giugno 2006 il Comune ha sollecitato il completamento delle
opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione
rivelando in questo modo il persistente interesse alla
conclusione di tale disegno edificatorio;
(c) la maggior
parte dei sottoservizi è già stata realizzata per gli
edifici presenti in zona e dunque il completamento del piano
di lottizzazione richiederebbe solo l’individuazione delle
aree a parcheggio pubblico previa definizione della nuova
viabilità di accesso;
(d) il PRG del 2000 non ha introdotto
ostacoli al completamento del piano di lottizzazione, in
quanto l’area è stata classificata in zona D7 (commerciale e
direzionale).
Sulla base di questi presupposti la ricorrente
ha formulato nei confronti del diniego dell’11 febbraio 2008
le seguenti censure:
(iv) violazione dell’art. 17 della
legge 17 agosto 1942 n. 1150, in quanto il Comune non
avrebbe tenuto conto degli effetti conformativi permanenti
dei piani particolareggiati scaduti (fatti salvi nel caso in
esame anche dal PRG del 2000, che ha confermato la vocazione
commerciale della zona);
(v) contraddittorietà, in quanto il
Comune da un lato considera ostativa la mancata attuazione
degli art. art. 3-4-5-6-10-12 della convenzione urbanistica
ma dall’altro con la nota del 22 giugno 2006 ha dimostrato
di avere interesse al completamento del piano di
lottizzazione;
(vi) violazione dell’affidamento;
(vii)
violazione dei tempi della procedura, come già rilevato nel
ricorso introduttivo. Oltre all’annullamento dell’atto
impugnato è stato chiesto il risarcimento dei danni da
ritardo.
7. In seguito il Comune con provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 6444 del 23 aprile 2008 ha deciso la reiezione definitiva della domanda di autorizzazione paesistica, confermando il parere negativo della commissione per il paesaggio n. 224 del 25 luglio 2007 (trasmesso con nota del responsabile del Settore Urbanistica prot. n. 11788 del 1 agosto 2007). In tale parere la commissione aveva rilevato che l’edificio progettato modificava massicciamente lo stato dei luoghi ponendosi fuori scala rispetto ai fabbricati vicini. L’impatto doveva considerarsi particolarmente invasivo a causa della visibilità dell’edificio dalla strada di accesso all’abitato. Il provvedimento del 23 aprile 2008 motiva inoltre il diniego paesistico richiamando le vicende urbanistiche dell’area, e in particolare la mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione.
8. Contro il diniego paesistico la ricorrente ha proposto
impugnazione con ulteriori motivi aggiunti notificati il 23
giugno 2008 e depositati il 4 luglio 2008. Le censure si
possono così sintetizzare:
(viii) abuso di potere e
fraintendimento della situazione di fatto, in quanto le
valutazioni paesistiche devono rimanere separate da quelle
urbanistiche, e in ogni caso tutti i sottoservizi necessari
sono già presenti in zona (come evidenziato nei primi motivi
aggiunti) con la conseguenza che le uniche opere di
urbanizzazione mancanti sarebbero le aree a parcheggio
pubblico;
(ix) erroneità delle valutazioni paesistiche
(l’edificio progettato non sarebbe più alto di quelli
esistenti, né più impattante, tenuto conto che si inserisce
in un’area già edificata per fini residenziali e
commerciali):
(x) disparità di trattamento, in particolare
con riguardo alle autorizzazioni al sopralzo di edifici
posti sul retro di quello progettato;
(xi) arbitrarietà
nella condotta degli uffici comunali, che non hanno posto la
ricorrente nella condizione di superare i rilievi formulati.
Anche in questo caso è stato chiesto il risarcimento dei
danni.
9. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la
reiezione del ricorso. Questo TAR con l’ordinanza cautelare
n. 613 del 4 agosto 2008 ha in parte accolto la tesi della
ricorrente in relazione ai seguenti aspetti:
(a) la scadenza
della convenzione urbanistica non impedisce il completamento
del programma edificatorio mediante interventi singoli
qualora l’area sia stata adeguatamente urbanizzata, tuttavia
l’amministrazione recupera un ampio potere di modificare la
disciplina urbanistica (v. TAR Brescia 19 dicembre 2007 n.
1358);
(b) per edificare non è necessario che tutte le opere
di urbanizzazione siano state completate ma che lo siano in
misura prevalente: deve quindi esistere una griglia di
servizi e infrastrutture rispetto alla quale la nuova
edificazione possa rappresentare un completamento;
(c) sul
piano urbanistico il Comune non sembra aver cambiato
orientamento, in quanto l’area è stata classificata come D7
(attività commerciali e direzionali) e ancora in data 22
giugno 2006 l’amministrazione ha chiesto il completamento
delle opere di urbanizzazione;
(d) sul piano paesistico,
dato che il contesto è già definito da edifici commerciali
di rilevanti dimensioni, per curare l’inserimento nel quadro
di accesso al centro abitato sono sufficienti, secondo il
principio di proporzionalità, prescrizioni relative alle
caratteristiche costruttive e alle misure di mitigazione.
Questa decisione è stata però annullata dal Consiglio di
Stato Sez. IV con l’ordinanza cautelare n. 6251 del 25
novembre 2008, in quanto è stata considerata decisiva la
mancanza o l’incompletezza delle opere di urbanizzazione.
10. In data 10 dicembre 2009 la ricorrente ha depositato una perizia giurata attestante le opere di urbanizzazione presenti in zona e collegabili al nuovo edificio. Sono stati individuati i seguenti sottoservizi: linea dell’illuminazione pubblica; rete delle acque nere; rete delle acque bianche; rete elettrica; rete del gas; rete telefonica; rete dell’acquedotto; linea antincendio.
11. In data 18 dicembre 2009 il Comune ha depositato la
scheda A17 del PGT adottato con deliberazione consiliare n.
16 del 21 aprile 2009. In tale scheda l’area in questione
(ex piano di lottizzazione Casetto) ha conservato la
destinazione commerciale e direzionale ma con alcune
limitazioni:
(a) è ammessa una superficie lorda di pavimento
fino a 1.350 mq in aggiunta ai fabbricati esistenti;
(b) è
previsto l’obbligo di presentare un piano esecutivo.
12. L’adozione del PGT fa cadere l’interesse a una
pronuncia di merito sul diniego di permesso di costruire e
di autorizzazione paesistica, perché l’edificazione può
ormai avvenire unicamente nella misura consentita dalla
nuova disciplina urbanistica. In particolare è ora
necessaria la riformulazione del progetto con la
presentazione di un piano esecutivo. Le modifiche introdotte
nel PGT prevalgono sulle situazioni in itinere come quella
in esame, in quanto la scadenza del piano di lottizzazione
affievolisce le aspettative edificatorie dei proprietari, i
quali sono esposti, una volta passato il termine di validità
del piano, alle nuove scelte urbanistiche
dell’amministrazione. Le limitazioni che possono essere
imposte alla discrezionalità urbanistica sono quelle
derivanti dalla conformazione del suolo che si sia
stabilizzata in seguito alla trasformazione in concreto dei
luoghi. In sostanza vi è conformazione se vi è stata anche
edificazione, e purché tale edificazione abbia ormai
tracciato le caratteristiche indelebili della zona. Come già
esposto in sede cautelare, non serve che sia intervenuto il
completamento delle opere di urbanizzazione, è sufficiente
che ne sia stata realizzata la parte prevalente e che la
parte restante possa essere ultimata tramite il riempimento
degli spazi vuoti secondo le linee del piano di
lottizzazione. Il caso in esame è particolare per due
aspetti:
(a) l’originario piano di lottizzazione si è scisso
e la parte residua di proprietà della ricorrente non è
edificata;
(b) sono certamente presenti significative opere
di urbanizzazione ma queste consistono nei sottoservizi (v.
sopra al punto 10), i quali, essendo interrati, non hanno
trasformato (e quindi neppure conformato) la superficie del
lotto. Di conseguenza il Comune non incontra ostacoli nella
modifica della disciplina urbanistica attraverso il PGT e
rimane libero di ridisegnare la superficie inedificata.
13. L’improcedibilità coinvolge anche le domande risarcitorie, la cui definizione presuppone la decisione nel merito. Si osserva d’altra parte che nella vicenda in esame non vi sono le condizioni per il risarcimento del danno da ritardo, in quanto il confronto tra la ricorrente e gli uffici comunali era giustificato sia dalla necessità di trovare un raccordo tra il progetto e il piano di lottizzazione (in particolare per quanto riguarda la cessione delle aree e la viabilità) sia dalla presenza di profili ambientali, i quali (per la natura degli interessi protetti) dovevano ricevere una valutazione aggiornata rispetto al momento della stipula della convenzione urbanistica.
14. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. La complessità della vicenda e di alcune delle questioni esposte consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia, Sezione I, dichiara
improcedibile il ricorso.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del
giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
Carmine Russo, Referendario