LAVORI PUBBLICI -
018
Consiglio di Stato, Sezione IV - sentenza n. 2338 del 19 aprile 2000
(Regione Campania c/o Comune di Frattamaggiore)
E’ legittimo
l’affidamento di lavori mediante trattativa privata all'impresa, titolare del contratto
originario in scadenza, nell’ambito delle
previsioni dei cui all'articolo 24,
comma 6, della legge n. 109 del 1994, nelle more dell’affidamento
definitivo ad altra impresa già aggiudicataria del servizio per la prossima
gestione.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale rappresentato e difeso dall'avv. V.B. con il quale elettivamente domicilia in Roma ... e/o l'ufficio di rappresentanza della Regione Campania;
contro
Comune di Frattamaggiore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I.a, n. 1069 del 21 aprile 1999;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'appellato Comune;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Udita alla
pubblica udienza del 12 novembre 1999 la relazione del Consigliere Roland Ernst
Bernabè e uditi, altresì, l'avv. R.C. su delega dell'Avv. V.B. per l'appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto n. 909
del 29.12.1998 il Comune di Frattamaggiore aveva deliberato di affidare alla ditta
P.P. di S. Antimo i lavori di scavo e ripristino della sede stradale a
seguito delle perdite idriche della rete cittadina per l'importo di lire
ventimilioni oltre IVA del 20% e alle stesse condizioni già indicate nel
capitolato speciale di precedente appalto concluso con la stessa impresa per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Nel medesimo atto è stato statuito che tale affidamento deve ritenersi sospeso
al momento in cui la ditta O., aggiudicataria di nuovo appalto relativo
alla gestione dell'acquedotto cittadino sarebbe formalmente sub entrato alla
ditta P.P.
Il Prefetto di Napoli a norma dell'articolo16,
comma 1-bis. legge n. 55 del 1990 (ora
a norma dell'articolo 135 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 - n.d.r.).
investiva della
questione il CO.RE.CO Sezione Provinciale di Napoli con la motivazione "che il
citato affidamento contrasta con gli interessi pubblici, nonché con i principi di corretta
gestione della finanza pubblica, in ordine alla scelta del contraente, in quanto
ha ad oggetto un appalto da considerarsi del tutto autonomo rispetto a quello già
aggiudicato, per un biennio, alla medesima ditta".
Il CO.RE.CO, condividendo tale avviso, annullava l'atto sottopostogli per il controllo "in quanto in contrasto con l'art. 8-bis legge n. 216 del 1995 (mancata convocazione di 15 ditte)" (in realtà con l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 - n.d.r.).
Il Comune di
Frattamaggiore impugnava la decisione tutoria con ricorso proposto dinanzi al T.A.R.
Campania, sostenendo che l'affidamento
dei lavori alla ditta P.P. non era da configurarsi come trattativa privata ma
come mera proroga di appalto per un breve periodo al fine di assicurare il
servizio di che trattasi nelle more dell'affidamento definitivo di esso alla
ditta O., già aggiudicataria dell'appalto per la prossima gestione.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso
del Comune, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Regione Campania, deducendo le
seguenti censure:
violazione del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
della legge 3
gennaio 1978, n. 1,
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
Violazione art. 8-bis legge 2 giugno 1995, n. 216 e art. 24 legge n. 415 del 1998
combinata con la circolare del Ministro LL.PP. 22 dicembre 1998,
prot. n. 2100/UE.
Resiste il Comune appellato.
All'udienza del 12 novembre 1999 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Sostiene la
Regione appellante che al caso in esame debba applicarsi l'art. 8-bis R.D. n.
827 del 1924 (???) attesa l'impossibilità di considerare l'appalto
de quo come mero affidamento di
lavori in economia ex legge n. 109 del 1994.
Di conseguenza, anche volendosi ammettere l'applicabilità, nella fattispecie,
della legge n. 415 del 1998, sarebbe stato comunque violato il principio della par
condicio, comunque vigente anche con la predetta nuova disposizione normativa.
L'assunto non può essere condiviso.
La delibera
comunale annullata dal CO.RE.CO è stata adottata in data 23 dicembre 1998, cioè
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 415 del 1998 di riforma della
legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994.
Tale legge all'articolo 24, 6°
comma, ammette l'affidamento di lavori in economia
fino all'importo di 200.000 ECU.
Deve ritenersi, pertanto, che il Comune abbia correttamente agito nel fare
ricorso alla trattativa privata nell'ambito della previsione di cui al comma 6
del citato articolo 24.
Attesa la modesta entità dell'importo dei lavori da affidare (20 milioni),
l'interpello di più ditte (ex articolo 99 del regio decreto
n. 827 del 1924) non era,
infatti, indispensabile, tenendo conto che i costi del confronto concorrenziale
sarebbero risultati incongrui rispetto all'entità dell'appalto.
Va aggiunto, inoltre, che con precedente delibera del 13.11.1997 il Comune di
Frattamaggiore aveva già disposto in ordine all'affidamento dell'intera
gestione della rete idrica alla ditta O, nella quale gestione dovevano
considerarsi incorporati anche i relativi lavori di manutenzione.
Di conseguenza, pur non essendo stato tale appalto ancora formalmente operante alla data della delibera contestata (23.12.1998), esso costituiva pur sempre una preclusione all'instaurazione di una procedura negoziata (trattativa privata con gara informale) o aperta (propriamente concorsuale), stante l'indisponibilità dell'oggetto dell'appalto.
Deve rilevarsi, infine, che il nomen iuris (proroga) adoperato dall'Amministrazione non può inficiare la regolarità della trattativa privata in oggetto, essendo desumibile dal contesto che con tale locuzione, in sostanza, si intendeva fare riferimento alle condizioni del precedente contratto con la ditta P.P., appena scaduto.
Profilo di censura, il ricorso in appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - respinge il ricorso in appello
indicato in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.