LAVORI PUBBLICI - 039
Consiglio di Stato, Sezione V, 4 settembre 2001, n. 4677
E' legittima l'esclusione del concorrente che ha presentato la cauzione per una somma inferiore a quella richiesta (nel caso: Lire 22.720.000 in luogo di Lire 22.732.000) - Al di là della esiguità, del tutto occasionale, della differenza, risulta disattesa una precisa e non derogabile previsione del bando.
si vedano anche: 
T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 28 giugno 2001, n. 1045
 
T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 7 aprile 2001, n. 720
T.A.R. Toscana, sezione I, 27 febbraio 2001, n. 336

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 4006 del 2000, proposto dalla s.r.l. F.C.G., rappresentata e difesa dall’avv. A.V., elettivamente domiciliata presso l’avv. A.A. in Roma, ...;

contro

la s.r.l. S.C., rappresentata e difesa  dall’avv. C.P., elettivamente domiciliata in Roma, ... presso l’avv. A.B.;

e nei confronti

del Comune di Galatina, non costituitosi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez II, n. 1490/00 resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. S.C.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 2583/00 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2001 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. V.;
Visto il dispositivo della decisione n. 290 del 31/5/2001;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Puglia, rigettata l’eccezione di tardività, ha accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. S.C. avverso l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori della fognatura bianca nel Rione Italia nel Comune di Galatina alla s.r.l. F.C.G., risultata vincitrice in conseguenza della ammissione alla gara di altra impresa che aveva versato una cauzione provvisoria inferiore a Lire 22.732.000, pari al 2% dell’importo a base d’asta, come prescritto dall’art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

Avverso la decisione ha proposto appello la s.r.l. F.C.G. assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma.

A sostegno della doglianza l’appellante ripropone l’eccezione di tardività già avanzata in primo grado, osservando che l’Impresa appellata non aveva proceduto all’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria all’appellante.

Nel merito si osserva che l’esiguità dell’errore commesso nel versamento della cauzione, pari a sole Lire 12.000, rispetto all’ammontare complessivo di Lire 22.732.000, rendeva irrilevante l’inosservanza delle prescrizioni del bando, mentre l’ammissione alla gara della ditta incorsa nell’errore costituiva applicazione del principio che impone di garantire la più ampia partecipazione alle gare per i pubblici appalti.

La controinteressata s.r.l. S.C. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

L’istanza di sospensione della sentenza non è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2001 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Va esaminata in primo luogo l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, che l’Impresa appellante ripropone in questa sede rilevando che la concorrente vittoriosa in primo grado avrebbe dovuto procedere all’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, quale atto lesivo del proprio interesse.

La tesi va disattesa.

L’orientamento della giurisprudenza sul punto è concorde e consolidato circa la attribuzione all’aggiudicazione provvisoria della natura di atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre la lesione dell’interesse della ditta che non è risultata vincitrice, lesione che si deriva soltanto dalla aggiudicazione definitiva (Cons. St., Sez. VI, 16 novembre 2000, n.6128; Sez. IV, 11 ottobre 2000, n. 5412).

Con riguardo al merito, l’Impresa appellante è costretta a fondare le sue argomentazioni sull’erroneità di una interpretazione formalistica della lettera del bando, quale dovrebbe ritenersi quella seguita dal giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto conto dell’esiguità dell’errore commesso dalla concorrente esclusa.

Mentre risultano pienamente condivisibili le considerazioni svolte nella sentenza appellata a proposito delle esigenze di segretezza, che impediscono di prendere in considerazione l’importo dell’offerta, anziché quello a base d’asta fissato nel bando, assume rilievo preminente l’impraticabilità del criterio interpretativo implicitamente proposto dall’appellante, e consistente, in pratica nel conferimento all’Amministrazione della facoltà di valutare in quali casi gli errori nel versamento della cauzione debbano determinare l’esclusione dalla gara.

Al di là della esiguità, del tutto occasionale, della differenza tra la cauzione dovuta e quella versata, il vizio del provvedimento è stato individuato, correttamente, nella preferenza accordata ad una valutazione di congruità della cauzione ai fini della copertura del rischio, così disattendendo una precisa e non derogabile previsione del bando.

L’appello va quindi rigettato, ma le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 29 maggio 2001 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente f.f.
Paolo Buonvino, Consigliere
Filoreto D’Agostino, Consigliere
Claudio Marchitiello, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere est.


T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 28 giugno 2001, n. 1045 (Pres. Fedullo - est. Grasso)
Importo della cauzione provvisoria previsto nella misura del 2% dell'importo a base di gara - Cauzione provvisoria prestata per importo inferiore.
E' legittima l'esclusione del concorrente che ha presentato la cauzione per una somma inferiore a quella richiesta (nel caso: Lire 12.000.000 in luogo di Lire 12.088.127).
E' illegittima l'esclusione del concorrente che ha presentato la cauzione per una somma inferiore a quella richiesta per semplice arrotondamento (nel caso: Lire 12.088.000 in luogo di Lire 12.088.127), irrilevante quantitativamente.
si vedano anche:
Consiglio di Stato, sezione V, 4 settembre 2001, n. 4777
T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 7 aprile 2001, n. 720 
T.A.R. Toscana, sezione I, 27 febbraio 2001, n. 336

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Salerno, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2206/2000, proposto da S. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M.L. e L.V., giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Salerno, ...

contro

il Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato rilasciato a margine della memoria di costituzione, dall’avv. A.M., con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno, ...

e nei confronti

1) della C. s.r.l., ...
2) della ditta D. di D.P.G. ...
3) della ditta A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

per l’annullamento

a) del verbale di aggiudicazione del 26 maggio 2000, di estremi sconosciuti, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore della C. s.r.l.;
b) della notata datata 30 maggio 2000, prot. n. 6063, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente di aver aggiudicato la gara in favore della stessa C. s.r.l.;
c) della determina dirigenziale n. 202/2000;
d) del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale sono state riammesse le due ditte controinteressate in precedenza escluse;
e) del telegramma datato 23 maggio 2000, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato la riammissione in gara delle due ditte escluse; f) di ogni atto presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000, il referendario dott. Giovanni Grasso;
Udite le parti presenti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

1.- Con ricorso notificato il 28 giugno 2000 e depositato il 12 luglio successivo, la ditta S. s.a.s., come in epigrafe rappresenta e difesa, premetteva di aver partecipato all’asta pubblica, indetta dal Comune di Montecorvino Pugliano, per l’aggiudicazione dei lavori di riattazione ed ampliamento della scuola elementare Bivio Pratole – S. Vito, da svolgersi con offerta al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale.
Aggiungeva di aver conseguito l’aggiudicazione provvisoria, all’esito della previa esclusione delle ditte D. di D.P.G. e A.G., le quali avevano asseritamente corrisposto una cauzione provvisoria non corrispondente al 2% dell’importo posto a base d’asta, come prescritto dal bando di gara.
Lamentava, peraltro, che – in conseguenza della illegittima riammissione in gara delle ridette concorrenti ed alla apertura delle loro offerte – l’aggiudicazione era stata definitivamente assegnata alla controinteressata C. s.r.l..

Avverso siffatta lesiva determinazione ha proposto ricorso articolato in unica, complessa doglianza, invocando l’annullamento delle epigrafate determinazioni.

2.- L’Amministrazione e due delle ditte controinteressate si sono costituite in giudizio, deducendo l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza del ricorso ed invocandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2000, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto

1.- Il ricorso è inammissibile.

1.1.- Benvero, con l’unico, complesso motivo di ricorso articolato – inteso, in prospettiva strumentale, a censurare la determinazione finalizzata alla riammissione in gara delle due ditte che vi erano state estromesse per aver presentato una cauzione provvisoria irrituale – la ricorrente assume che, ove le spiegate censure fossero fondate, l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a suo favore.

Giova liminarmente osservare, in proposito, come non sussistano, all’evidenza, perplessità di sorta in ordine alla possibilità – ad opera della ricorrente – di contestare l’ammissione in gara di ditte diverse dalla controinteressata aggiudicataria, anche nella eventualità che le stesse non risultino comunque in concreto potenziali aggiudicatarie all’esito della disposta riammissione: dovendo, per tal via, ritenersi che il canone dell’interesse ad agire, quale generale condizione dell’azione, sia rispettato le quante volte dalla invocata caducazione della impugnata determinazione amministrativa discendano, nella necessaria chiave prospettica, conseguenze favorevoli al ricorrente, nel caso di specie chiaramente riconnesse alla sfavorevole incidenza sulla valutazione delle offerte presentate conseguente alla contestata riammissione ed alla correlativa dimostrazione che, in difetto della stessa, la ricorrente avrebbe conservato l’aggiudicazione, provvisoriamente disposta in suo favore.

Ciò premesso, l’interesse ad agire della ricorrente si correla, strumentalmente, alla asserita erroneità della riammissione di entrambe le ditte controinteressate: ché, ove anche per una sola di esse la riammissione fosse per risultare correttamente disposta (e solo parzialmente fondato si dimostrasse, correlativamente, il ricorso de quo), siffatto interesse sarebbe vanificato dalla matematica impossibilità di conseguire – stante la vincolata meccanicità del procedimento di aggiudicazione – la definitiva e rivendicata aggiudicazione.

2.- Ciò posto, la ditta S. s.a.s. assume che sia la ditta D. di D.P.G. che la ditta A.G. avrebbero dovuto essere escluse (rectius: non se ne sarebbe dovuta disporre la riammissione in gara), atteso che: 

a) la cauzione provvisoria dalle stesse presentata non sarebbe risultata quantitativamente rituale, per essere in utroque inferiore al 2% imposto dalla lex specialis
b) la stessa non sarebbe stata neppure qualitativamente idonea, in quanto sprovvista della clausola di pagamento a semplice richiesta e dell’impegno del terzo garante alla prestazione della eventuale garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della gara.

2.1.- È appena il caso di osservare che – sotto il secondo dei dedotti profili – la censura, così come formulata, risulta patentemente smentita de facto dalla semplice lettura delle esibite polizze fidejussorie, le quali contengono entrambe vuoi la espressa rinunzia a formulare eccezioni nel caso di escussione ad opera della stazione appaltante, vuoi l’impegno di cui all’art. 9 comma 52 della legge n. 415/98, che sul punto ha modificato l’art. 30 della legge n. 109/94: non è dato, per tal via, di comprendere donde la ricorrente abbia tratto ragione di dolersi.

2.2.- Sotto l’altro degli esposti profili, per contro, risulta in fatto che la cauzione presentata dalle ditte interessate ammontasse rispettivamente a Lire 12.000.000 e a Lire 12.088.000, a fronte della somma di Lire 12.088.127, corrispondente al prescritto 2% della base d’asta.

Sul punto, il Collegio opina che solo con riferimento alla prima delle ridette cauzioni (la quale si discosta dalla somma prevista per un ammontare pari a Lire 88.127) la disposta esclusione risulti corretta, laddove nell’altro caso (per il quale la divergenza risulta pari ad appena Lire 127) la riammissione in gara si giustifichi sulla scorta del riconosciuto e ragionevole principio (correttamente valorizzato dalla stazione appaltante) dell’arrotondamento per approssimazione (tra l’altro normativamente fondato: cfr. art. 57 r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 e art. 19-bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

3.- Ne discende – alla stregua delle esposte premesse – che alla solo parziale fondatezza delle attoree doglianze si correla la carenza di interesse al presente gravame, il quale va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue-

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla S. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza e deduzione reietta, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Montecorvino Pugliano, della ditta D. di D.P.G. e della ditta C. s.r.l., nella complessiva misura di Lire. 4.000.000 da suddividersi in misura eguale tra le parti costituite.

Dr. Alessandro Fedullo - Presidente
Dr. Giovanni Grasso - Referendario Est.


T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 7 aprile 2001, n. 720 (Pres. Ferrari - est. De Felice)
Importo della cauzione provvisoria previsto nella misura del 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
E' legittima l'esclusione del concorrente che ha presentato la cauzione per una somma inferiore a quella richiesta (nel caso: Lire 16.600.000 in luogo di Lire 16.640.000).
La presentazione della cauzione deve ritenersi disposta a pena di esclusione - Una cauzione inferiore non integra gli estremi di una semplice irregolarità sanabile, ma di invalidità della stessa presentazione, equiparabile alla mancata presentazione.
Non ha alcuna rilevanza lo schema di bando (allegato alla determinazione di indizione della gara) che indicava la base d'asta in Lire 830.000.000 (con conseguente cauzione di Lire 16.600.000)
si vedano anche:  
Consiglio di Stato, sezione V, 4 settembre 2001, n. 4777 
T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 28 giugno 2001, n. 1045 
T.A.R. Toscana, sezione I, 27 febbraio 2001, n. 336

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 461 del 2001 proposto da M.D., rappresentato e difeso dall’avvocato D.P. e con lui domiciliato presso lo studio dell’avv. G.T.L. in Bari via ...,

CONTRO

- il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. G.C. e dall’Avv. D.C.M., ed elettivamente domiciliato in Bari, Via ..., presso lo studio dell’Avv. R.R.;

- A.I. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. M.F. ed elettivamente domiciliata in Bari, Via ..., presso lo studio dell’Avv. M.T.;

per l’annullamento

del provvedimento di non ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Barletta, emesso in data 16.1.2001, nonché dell’aggiudicazione provvisoria avvenuta il 16.2.2001 a favore della A.I. s.n.c., e, ove occorra, del bando di gara del 21.12.2000 nella parte in cui indica in lire 16.640.000 l’importo della cauzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della A.I. s.n.c.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 4.4.2001, il Dott. Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorrente è stato escluso, avendo l’amministrazione aggiudicatrice ritenuto che la cauzione versata, di lire 16.600.000, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori pari a lire 830.000.000, secondo le somme indicate dallo schema di bando allegato alla determinazione di indizione della gara, non era sufficiente, in quanto il bando di gara pubblicato aveva previsto un aumento del 2% dell’importo dei lavori, che corrispondeva pertanto alla somma di lire 832.000.000, facendo aumentare il minimo della cauzione a L.16.640.000;

Considerato che il ricorrente lamenta la esclusione, deducendone la illegittimità, in quanto la insufficienza della cauzione non è prevista a pena di esclusione né dal bando, né dalla legge;

Considerato che il ricorrente lamenta altresì l’eccesso di potere e la violazione del principio di buona fede, avendo fatto affidamento sul precedente importo indicato nello schema di bando, ed enunciando il principio in base al quale il responsabile del procedimento era tenuto a concedergli di integrare la polizza;

Considerato che il ricorrente lamenta che l’importo dei lavori deve essere depurato dalla misura fissa e non soggetta al ribasso concernente gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;

Ritenuto che, tuttavia, l’importo dei lavori, per lire 832.000.000 senza detrazioni, dal quale si ricava l’importo della cauzione minima del 2% nella misura di lire 16.640.000, va determinato secondo la lex specialis costituita dal bando, non avendo alcuna rilevanza uno schema precedente;

Ritenuto che la presentazione della cauzione, stante la obbligatorietà della stessa prevista dal bando, deve ritenersi disposta a pena di esclusione;

Ritenuto che la presentazione di una cauzione inferiore al minimo previsto non integra gli estremi di una semplice irregolarità sanabile, ma di invalidità della stessa presentazione, come tale equiparabile alla mancata presentazione, a nulla rilevando, altrimenti, la fissazione dell’importo minimo;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa ai sensi della legge n. 205/2000;

Considerato e ritenuto quanto sopra, rigetta il ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.4.2001, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Gennaro Ferrari - Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti - Componente
Dott. Sergio De Felice - Componente, est.


T.A.R. Toscana, sezione I, 27 febbraio 2001, n. 336 (Pres. Nicolosi - est. Colombati)
E' illegittima l'esclusione del concorrente che ha presentato la cauzione per una somma pari a quella richiesta dal bando e dalla lettera di invito ma inferiore a quella richiesta negli atti allegati contenenti indicazioni contraddittorie (nel caso: Lire 556.750.000 in luogo di Lire 578.464.000) - La regola della gara è quella indicata nel bando e riprodotta nella lettera d’invito, a prescindere dalle indicazioni contenute in un allegato alle condizioni tecniche.

si vedano anche: 
Consiglio di Stato, sezione V, 4 settembre 2001, n. 4777 
T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 28 giugno 2001, n. 1045 
T.A.R. Puglia, Bari, sezione I, 7 aprile 2001, n. 720

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2825/00 proposto dalla S. s.r.l., in qualità di Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Impresa con S.M. s.c. a a r.l., in persona del legale rappresentante Dott. M.M., rappresentata e difesa dagli avvocati M.P. e M.Z. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Firenze, via ...

contro

il Centro Amministrativo Regionale della Regione Militare Centro - Firenze - Servizio amministrativo, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

e, nei confronti

della S.O. s.c. a r.l.., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento in data 25.9.2000, comunicato in data 16.10.2000 di esclusione della ricorrente dalla licitazione privata per l’affidamento del 3° lotto del servizio di pulizia locali presso Enti e Reparti dell’Esercito,

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2001, il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.P. e l’avv. dello Stato P.P.;
Ritenuto che, nella fattispecie, risulta applicabile l’art. 4 della legge n. 205/2000;

FATTO

Con ricorso notificato il 16.11.2000 la società S. s.r.l., in qualità di capogruppo dell’A.T.I. con S.M. s.c. a r.l. quale mandante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 25.9.2000, comunicato il 16.10.2000 dal Centro amministrativo regionale della Regione militare centro di Firenze, con il quale essa è stata esclusa dalla partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia del lotto 3 relativo a locali di enti e reparti dell’Esercito, nonché l’annullamento di ogni altro atto al primo preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione della gara. La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 205/2000

L’esclusione è stata disposta per una presunta insufficienza della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente nella misura pari al 5% dell’importo “presunto” annuo dell’appalto secondo le previsioni del bando e non dell’importo desumibile dalle tabelle allegate alle condizioni tecniche.

Questi i motivi: 

1) violazione degli atti di gara, eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in tema di gare: il bando costituisce la lex specialis della procedura e non può essere modificato da un allegato alle condizioni tecniche; in ogni caso, in presenza di indicazioni contraddittorie, doveva prevalere quella favorevole all’ammissione alla gara; 
2) violazione degli atti di gara e dei principi generali relativi sotto altro profilo: il bando non commina espressamente l’esclusione per l’ipotesi verificatasi; l’ipotetica erronea prestazione di cauzione avrebbe costituito irregolarità formale inidonea ad alterare la par condicio dei partecipanti; il presunto difetto di calcolo della cauzione era di modesta entità, tale da poter essere integrato, senza giungere all’esclusione dalla gara.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione militare, opponendosi al ricorso e svolgendo con successiva memoria le proprie tesi difensive.

Con ordinanza n. 1493/2000 di questo T.A.R. è stata accolta l’istanza cautelare e, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 5, della legge n. 205/2000 è stata contestualmente fissata l’udienza di discussione del 20.2.2000, all’esito della quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla gara de qua per aver prestato una cauzione di lire 556.750.000, inferiore a quella asseritamente richiesta di lire 578.464.000.

Il bando di gara prevede (punto 6) per il lotto 3 un “importo annuo ‘presunto’ di lire 11.135.000.000” e (punto 11) rinvia alla lettera d’invito per quanto concerne le “cauzioni ed altre forme di garanzia richieste”. Il bando è pubblicato nella G.U. – foglio inserzioni del 26.6.2000.

La lettera d’invito del 31.7.2000, a sua volta, dopo avere nelle premesse rinviato all’allegato A per la “località di esecuzione, divisione in lotti, numero mq. da pulire per ogni tipologia di locali e prezzo base ‘palese’”, precisa al punto II (Documentazione - n. 5) che tra i documenti va presentato il “titolo comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio, pari al 5% dell’importo ‘presunto’ annuo dell’appalto per ciascun lotto”.

Soltanto nelle “Condizioni tecniche per il servizio di pulizia presso enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate” edizione 2000 (doc. 6 allegato al ricorso) è specificato, nelle tabelle allegate per il lotto 3, un importo annuo di lire 11.569.285.884, diverso da quello indicato nel bando.

E’ illegittima pertanto l’esclusione della ricorrente avvenuta per avere essa presentato una cauzione ritenuta insufficiente, posto che la regola della gara è quella indicata nel bando e riprodotta nella lettera d’invito. La cauzione doveva essere pari al 5% del prezzo “presunto” e non del prezzo “palese”, indicato soltanto in un allegato alle condizioni tecniche relative ai lavori da prestarsi presso locali e reparti delle forze armate.

Alle prescrizioni del bando e della lettera d’invito si è attenuta la ricorrente, a nulla rilevando quanto osservato dall'amministrazione militare nella sua memoria e cioè che tutte le altre partecipanti alla gara si sono adeguate al prezzo palese.

In una fattispecie come quella in esame, in cui non è prevista a pena di esclusione la presentazione di una cauzione  asseritamente insufficiente, la p.a. avrebbe dovuto invitare la ricorrente a integrare l’ammontare offerto, tenendo conto sia  della contraddittorietà delle previsioni delle condizioni tecniche rispetto a quanto stabilito dagli atti principali della gara (bando e lettera d’invito), sia della lieve differenza pari a soli 21 milioni  rispetto ad un importo cauzionale offerto di oltre 550 milioni (precisamente, a fronte di lire 578 milioni, asseritamente dovute, è stata prestata cauzione per lire 556.750.000).

Il ricorso pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara nonché il provvedimento di aggiudicazione, se intervenuto. La p.a. intimata è tenuta, pertanto, a riprendere il procedimento inserendovi anche la ricorrente, una volta che essa abbia integrato la propria cauzione.

Quanto alla domanda risarcitoria la reintegrazione in forma specifica, sotto forma di riammissione della ricorrente nella gara,soddisfa alla richiesta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

ordina all’Amministrazione militare di Firenze di reintegrare la ricorrente nella procedura di gara nei sensi di cui in motivazione;
condanna l’Amministrazione militare al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali liquidate in complessive Lire. 5.000.000 (cinquemilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 20 febbraio 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Maurizio Nicolosi - Presidente f.f.
Dott.ssa Marcella Colombati - Consigliere rel. est.
Dott. Giuseppe Di Nunzio - Consigliere