LAVORI PUBBLICI - 060
Consiglio di Stato, Sezione V –
Sentenza 7 febbraio 2002, n. 702
Anche negli appalti aventi per oggetto un contratto "a corpo", la valutazione delle offerte anomale
deve prendere in considerazione le singole voci di prezzo, prescindendo da una valutazione complessiva dell’offerta
- La valutazione deve essere incentrata solo sull’esame dei
documenti prodotti dagli offerenti e su dati facilmente riscontrabili, con
esclusione di valutazioni attinenti alle capacità imprenditoriali dei singoli
partecipanti sia per la maggior difficoltà che presentano che, in, particolare,
per la indisponibilità da parte degli Enti appaltanti di elementi certi in
ordine alla capacità produttiva ed organizzativa delle imprese.
(si veda in termini Consiglio di Stato, Sezione VI,
4 gennaio 2002, n. 157)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9819/2000, proposto dall’I.C.G. s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituenda tra la stessa I.C.G. s.r.l. e l’impresa G.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. S.P.L. ed elettivamente domiciliato in ...
contro
l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e contro
il C.E.R., in persona del Presidente p.t. in proprio e quale capogruppo A.T.I. tra il C.E.R. la F. S.p.A., rappresentato e difeso dall’Avv. N.M., elettivamente domiciliato in ...
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 640 del 27 luglio 2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ESAF e del C.E.R.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 5879 del 2000, con la quale è stata
respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2001 il
Consigliere Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l’Avv. P.L. e l’Avv. M.;
Visto il dispositivo della decisione n. 402 del 9 luglio
2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La I.C.G. s.r.l. impugna la sentenza del T.A.R.
per la
Sardegna n. 640/2000 con cui è stato rigettato il ricorso presentato per l’annullamento
degli atti con i quali l’ESAF - Ente Sardo Acquedotti e Fognature - ha ritenuto
anomala l’offerta presentata dalla Società stessa nella procedura concorsuale
di appalto dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione dei Comuni
di Carbonia e S. Giovanni Suergiu ed ha aggiudicato i lavori al C.E.R.
Sono riproposte le censure di primo grado:
1) Eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di motivazione e sviamento: negli appalti a corpo la serietà dell’offerta deve essere valutata non solo con riguardo ai singoli prezzi ma anche in relazione al prezzo complessivo e tenendo conto della capacità produttiva ed organizzativa dell’impresa;
2) La Commissione di gara ha operato in modo illogico e contraddittorio nell’escludere l’offerta della I.C.G. s.r.l. che aveva correttamente documentato la serietà della sua offerta;
3) L’aggiudicazione è conseguentemente affetta da illegittimità derivata.
Si sono costituiti sia il Consorzio controinteressato che l’Avvocatura Generale dello Stato a difesa dell’ESAF e, con memorie, hanno confutato gli argomenti dell’appellante.
La causa è passata in decisione all’udienza del 3/7/2001.
DIRITTO
La Società indicata in epigrafe appella la sentenza n. 640/2000 del T.A.R. per la Sardegna con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado per l’annullamento:
A) della determinazione del Direttore Generale dell’ESAF n. 289 del 12 /4/2000 di esclusione dell’offerta della attuale appellante dalla procedura concorsuale di appalto dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione dei Comuni di Carbonia e S. Giovanni Suergiu per un importo a base d’asta di £ 12.091.632.569;
B) della relazione della Commissione di valutazione delle offerte anomale del 30/3/2000 e di tutte le determinazioni dei verbali di gara con riguardo in particolare al verbale n. 5 del 30/3/2000 nella parte in cui non ha ritenuto giustificato il ribasso offerto dalla Società stessa nonché della aggiudicazione dell’appalto al C.E.R.
Essenzialmente la sentenza appellata ha respinto le censure svolte nell’atto introduttivo del giudizio negando che negli appalti a corpo, al fine di individuare l’anomalia delle offerte, debbano essere considerati non solo i singoli prezzi, ma vada anche accertato se, tenuto conto della specifica capacità produttiva ed organizzativa delle imprese offerenti, il prezzo complessivo offerto sia tale da remunerare le singole imprese in quanto la differenza delle singole voci di spesa potrebbe trovare una adeguata contropartita nell’ambito di tutti gli altri fattori di produzione ed, inoltre, ritenendo indenne da vizi logici la valutazione effettuata dalla Commissione di gara che si è in concreto pronunciata sull’offerta della I.C.G. s.r.l.
A giudizio del Collegio la decisione è corretta e puntuale:
1) per quanto concerne il primo punto si deve osservare che è la legge
a determinare l’obbligo della considerazione delle singole voci di prezzo ed a
non richiedere una valutazione complessiva dell’offerta per tutti gli appalti
senza distinzione tra appalti a corpo ed appalti a misura, in tal senso dispone
in modo inequivoco l’articolo 21,
comma 1-bis, della legge 11/2/1994, n. 109 nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 7 del decreto-legge 3/4/1995,
n. 101,
convertito nella legge 2/6/1995, n. 216 e successive modificazioni.
Detta
disposizione prevede, infatti, che le offerte siano “corredate,fin dalla loro
presentazione,da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d’asta”.
Il tenore letterale della norma non consente, ad avviso del
Collegio, interpretazioni estensive trattandosi di disposizione diretta a
regolare in modo rigoroso e puntuale le condizioni di accesso alla gara.
Peraltro,
nello stesso art. 21 della legge n. 109 sono contemplati i due tipi di appalto di
cui si discute e non è, quindi, priva di significato la mancanza della
distinzione degli stessi quanto alla disciplina della anomalia delle offerte.
Il
legislatore, in definitiva, ha preferito che la fase, complessa e delicata,
della valutazione delle offerte anomale sia incentrata solo sull’esame dei
documenti prodotti dagli offerenti e su dati facilmente riscontrabili, con
esclusione di valutazioni attinenti alle capacità imprenditoriali dei singoli
partecipanti sia per la maggior difficoltà che presentano che, in, particolare,
per la indisponibilità da parte degli Enti appaltanti di elementi certi in
ordine alla capacità produttiva ed organizzativa delle imprese.
2) Con riguardo
alla seconda censura dell’appello è opportuno ricordare che la Commissione di
gara dopo l’esame delle giustificazioni prodotte dalla Società appellante al
momento di presentazione dell’offerta, ha richiesto ulteriori elementi di
valutazione in ordine ad alcune voci - tra le quali la n. 6 che ha portato poi
alla esclusione della Società appellante - e che in esito all’esame degli
ulteriori elementi forniti ha ritenuto non giustificata detta voce (verbale n. 5
del 30/3/2000) relativa alla fornitura e getto in opera di conglomerato
cementizio a resistenza garantita Rck 25 (n. 174 dell’elenco prezzi) per la
somma di £ 101.835.621.
Tale valutazione è, ad avviso del Collegio, fondata su
elementi condivisibili ed, invero, la prima delle analisi dei costi presentata
dalla Società I.C.G. s.r.l. era inadeguata perché l’incidenza della
casseratura non era di 2 mq. per ogni mc. di calcestruzzo messo in opera, ma di
3 mq. con una alterazione dei costi che è proprio la ragione della
presentazione di una offerta in parte diversa - anche se questo profilo non è
stato rilevato dalla Commissione di gara - e ha indotto ripetutamente negli
scritti difensivi la Società appellante a precisare che invece, non si trattava
di offerta diversa ma semplicemente della integrazione della unica offerta
proposta nella seconda analisi dei costi che ha seguito la richiesta di
precisazioni suindicata.
Per quel che riguarda questa seconda analisi la
Commissione ha rilevato che non era stato giustificato in modo idoneo il nuovo
costo del calcestruzzo più basso, evidentemente, di quello esposto nella prima
analisi per consentire di assorbire il maggior costo delle casserature, in
quanto i documenti allegati per provare i minori costi erano riferiti ad un
diverso tipo di calcestruzzo non idoneo per l’esecuzione dell’opera (cfr.
sul punto le sintetiche ma chiare motivazioni contenute nel verbale n. 5 del
30/3/2000).
Le argomentazioni svolte nell’appello e negli ulteriori scritti
dalla difesa della Società appellante non intaccano la solidità della
valutazione effettuata dalla Commissione:
non ha pregio sostenere che si
doveva tener conto del livello degli sconti effettuati dal fornitore alla
Società appellante perché la dimostrazione che se ne dava era come si è detto
contraddittoria ed insufficiente, né può avere alcun rilievo la documentazione
acquisita successivamente nel corso del giudizio per infirmare la valutazione
svolta nel procedimento che ha portato alla adozione dell’atto impugnato.
3) Si deve ancora osservare che appare esatta la valutazione del primo giudice in ordine alla novità della censura espressa in una memoria, ma non nel ricorso, con cui si sostiene che la valutazione dei singoli prezzi non possa prescindere dalla loro incidenza sull’offerta complessiva e si richiama una pronuncia della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (n. 707 del 10/2/2000) che si è orientata in tal senso, sono comunque esatte anche le considerazioni svolte nel merito - pur non necessarie essendo la censura inammissibile - nella sentenza appellata in ordine alla diversa entità percentuale della voce di costo in discussione, ben più significativa dal caso esaminato nella decisione richiamata.
4) Dalla reiezione delle censure avanzate con i primi due motivi dell’appello consegue anche la infondatezza della censura di illegittimità derivata rivolta avverso l’atto di aggiudicazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello
va rigettato.
Sussistono, tuttavia, motivi per compensare tra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
rigetta l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 e 4
luglio 2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. V -, riuniti in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei sigg.ri:
Andrea Camera, Presidente f.f.
Corrado Allegretta, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere est.
Aniello Cerreto, Consigliere
Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 14 gennaio 2002, n. 157
4. Con il secondo mezzo, si lamenta che il giudizio di anomalia è carente di istruttoria e di motivazione, limitandosi a contestare singole voci del prezzo complessivo offerto, peraltro erroneamente, e senza fornire elementi da cui si evinca la inattendibilità complessiva dell’offerta, nonché senza una verifica analitica di tute le singole voci di prezzo.
4.1. Il mezzo è fondato.
Giova in termini generali osservare che la
verifica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere condotta
analiticamente, al fine di pervenire ad un giudizio finale di attendibilità o
inattendibilità: vanno perciò considerate le singole componenti dell’offerta,
e va valutato se la anomalia di singole componenti si traduca in un giudizio di
inattendibilità dell’offerta complessiva (C. Stato, sez. VI, 10 febbraio
2000, n. 707; C. Stato, sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2908).
La circostanza che un appalto sia a corpo non esclude che la verifica di
anomalia vada condotta, con lo stesso metodo sopra indicato, in relazione alle
singole voci da cui scaturisce l’offerta finale di un unico prezzo.
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non contengono una verifica
analitica e completa di tutte le voci di prezzo.
Ne sono invece verificate solo alcune, in relazione alle quali è stato
efficacemente controdedotto che determinate quantità, che la stazione
appaltante ritiene mancanti, sono state incluse sotto altre voci dell’offerta.
Il vizio del giudizio di anomalia risiede
in due elementi:
da un lato, sono state considerate solo alcune voci dell’offerta, senza andare
a verificare se certe voci e quantità ritenute carenti non fossero state
incluse in altre componenti dell’offerta;
dall’altro lato, non si è chiarita la incidenza quantitativa e qualitativa
delle voci sospette sull’entità complessiva dell’offerta, e soprattutto,
non si sono indicati i motivi per cui l’offerta nel suo complesso va giudicata
inattendibile.
Alla luce di tali elementi, i due provvedimenti impugnati, di esclusione per anomalia, e di conseguente aggiudicazione al secondo classificato, vanno annullati, con onere per la stazione appaltante di rinnovare il giudizio di anomalia, tenendo conto dei criteri indicati nella presente pronuncia.