LAVORI PUBBLICI - 064
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 2 aprile 2002, n. 1806
L'articolo 17 della legge n. 68 del 99 stabilisce la presentazione preventiva della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Non si possono confondere i due documenti tenuti distinti dalla legge. Ove si fosse convinti che l’onere imposto alle imprese sia un inutile e vuoto formalismo, potrebbe essere prospettato il sospetto dell'irrazionalità della norma sollevando questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 97, Cost. Ma questo sicuramente non è il caso, in quanto i due documenti adempiono a funzioni diverse posto che il certificato rilasciato dall'ufficio del collocamento obbligatorio attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola, mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.

(contra: Consiglio di Stato, Sezione V, 17 aprile 2002, n. 2020)
(vedasi decisiva sul punto:
Consiglio di Stato, Sezione V, 10 dicembre 2003, n. 8139)

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1773 del 2001, proposto dalla M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M.P. e B.D’A., con domicilio eletto presso ...

CONTRO

L’Azienda Sanitaria Locale RM/E, filiale italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

L’impresa A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A.C. e L.P., con domicilio eletto in ...

per l’annullamento

del dispositivo di sentenza del T.A.R. per il Lazio , sezione III, 25 gennaio 2001, n.590 e della successiva decisione n. 1880/2001;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 2252/2001 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2001 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli Avv.ti P. e P.;
Visto il dispositivo di decisione n. 518 del 9 novembre 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza specificata in rubrica, ha accolto il ricorso proposto dall'impresa A. contro l’azienda Usl Roma E e nei confronti della M., per l'annullamento degli atti concernenti la licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico, nella parte in cui la ricorrente era stata esclusa dalla gara.

Il presente appello è proposto dalla società M., che ha dapprima impugnato il dispositivo, con atto notificato il 15 febbraio 2001, e quindi ha presentato motivi aggiunti in data 30 marzo 2001.

È costituita in appello l'impresa A., che controbatte le tesi avversarie e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 6 novembre 2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L’appello proposto dalla società M, per la riforma della sentenza indicata in epigrafe, è fondato.

Il T.A.R. del Lazio ha annullato gli atti di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dell'ospedale Santo Spirito e Oftalmico di Roma, aggiudicato all’appellante, ritenendo illegittima l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dall'impresa A.

L'esclusione dell'offerta in questione è stata originata dal fatto che l'impresa “non ha presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/99 e subordinatamente perché dal certificato di cui al punto 3 della lettera di invito manca la dicitura «non risulta decaduto per revoca o annullamento»".

Secondo il primo giudice, la presentazione dell'autocertificazione sarebbe stata, nel caso di specie superflua, in quanto il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, era già stato dimostrato mediante la presentazione del certificato rilasciato in data 28 giugno 2000 dall’ufficio del Collocamento obbligatorio della Provincia di Roma. Inoltre, per quel che concerne la seconda ragione di esclusione, la mancata revoca o annullamento dell'autorizzazione certificata risultava implicitamente dalla presentazione del medesimo.

Come esattamente denunciato dall'appellante, le tesi sostenute da primo giudice non possono essere condivise.

Quanto alla prima, giova ricordare come l'articolo 17 della legge n. 68 del 99 stabilisca che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Pertanto, non è prospettabile sul piano ermeneutico una interpretazione che confonda i due documenti tenuti distinti dalla legge. Semmai, ove si fosse convinti che l’onere imposto alle imprese sia un inutile e vuoto formalismo, potrebbe essere prospettato il sospetto dell'irrazionalità della disposizione legislativa e quindi essere sollevata una questione di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Ma questo sicuramente non è il caso, in quanto i due documenti adempiono a funzioni diverse posto che il certificato rilasciato dall'ufficio del collocamento obbligatorio attesta solo il rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge in parola. Mentre il contenuto dell'autodichiarazione riguarda il rispetto sostanziale di tutte le norme concernenti collocamento obbligatorio dei disabili.

Quanto alla seconda argomentazione sostenuta dal T.A.R., a parte il carattere subordinato del motivo di esclusione, sta per certo che “la dicitura: non risulta decaduto per revoca o annullamento“ in calce al certificato di cui al punto 3 della lettera di invito è richiesta in maniera esplicita dalle norme di gara, che, in mancanza di una valida e tempestiva impugnazione, non potevano essere disapplicate dal giudice.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado.

Condanna la appellata al rimborso nei confronti della società appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in complessive £. 6 milioni.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2001, con l’intervento dei signori:

Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere estensore
Marco Lipari, Consigliere

LAVORI PUBBLICI - 064-bis
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 17 aprile 2002, n. 2020
L'articolo 17 della legge n. 68 del 99 stabilisce la presentazione preventiva della dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Tuttavia la norma va interpretata nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente che venga resa la dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, mentre solo l’aggiudicataria è tenuta a fornire la certificazione richiesta dalla legge e, in conformità con questa, anche dal bando.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5968/2001, proposto dalla U.L.S.S. 14 - di CHIOGGIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ti A.B. ed E.R. e presso il secondo elettivamente domiciliata in ...

contro

la Società T. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.C. e L.R. e presso il primo elettivamente domiciliata in ...

e nei confronti

della società A.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,

per l' annullamento

della sentenza del T.A.R. del VENETO, Sezione I, 21 aprile 2001, n. 1061;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata società T s.n.c.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
vista l’ordinanza n. 3742/2001 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001, il Cons. Paolo BUONVINO e uditi gli Avv.ti R., B. e C.;
visto il dispositivo n. 660, pubblicato l’11 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 23bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1) - Con la sentenza appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata, società T. s.n.c., avverso la propria esclusione dalla gara d’appalto dei lavori di completamento del sesto piano - reparto di neurologia e servizio di neurofisiopatologia dello stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco - nonché avverso la delibera di approvazione degli atti di gara (11 luglio 2000, n. 982/T del Direttore generale della ULSS medesima) e la nota dello stesso Direttore generale in data 17 luglio 2000, n. 4829/T, recante comunicazione della detta esclusione.

2) - Il T.A.R., rigettate le eccezioni pregiudiziali - di difetto di interesse e di tardività del ricorso - svolte dalla società intimata, ha ritenuto che illegittimamente fosse stata ritenuta, nella specie, la violazione dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 in relazione alla asserita insufficienza della dichiarazione da rendersi, in base al bando, in merito al rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.

Nel pervenire all’accoglimento della censura il T.A.R. ha rilevato, tra l’altro, che, prima della chiusura della gara, l’Amministrazione era stata edotta in tempo utile per provvedere alla riapertura delle relative operazioni, avendo l’interessata precisato di essere in regola con le prescrizioni di legge e del bando in quanto il numero dei propri dipendenti era inferiore a 15 e, quindi, gli enti preposti non le avrebbero potuto rilasciare la richiesta dichiarazione; spettava alla stazione appaltante verificare, poi, la veridicità di tali affermazioni prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.

Per i primi giudici è, inoltre, illegittima la pretesa della P.A. di veder prodotto dal partecipante alla gara un atto in alcun modo contemplato dalla lettera d’invito e dal bando quale è, appunto, la dichiarazione, autocertificata o meno, di non essere impresa soggetta agli obblighi di cui alla legge. n.68/1999; né era configurabile un onere della ricorrente di impugnativa delle regole del bando, trattandosi di concorrente per il quale la documentazione in parola non era richiesta.
Il bando, in definitiva, secondo il T.A.R., recava una ambiguità di fondo ascrivibile alla stessa amministrazione appaltante che non si è curata di distinguere il caso dell’impresa assoggettata agli obblighi della detta legge dal caso dell’impresa che ne risulti esente; per il principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra le parti, quindi, la P.A., messa al corrente delle predette circostanze prima della conclusione delle operazioni concorsuali, avrebbe potuto e dovuto dare modo all’interessata di chiarire la propria posizione, consentendole, se del caso, le necessarie integrazioni documentali.
Il T.A.R. concludeva pronunciando l’obbligo di riammetere in gara l’offerta della ricorrente, ritenendo espressamente che la riammissione non dovesse essere estesa anche a quelle imprese, escluse per gli stessi motivi, che avevano fatto acquiescenza alle determinazioni preclusive assunte dall’amministrazione nei loro confronti.

Per il T.A.R., infine, non si poneva una questione di risarcimento del danno nel momento in cui i lavori - essendo stata sospesa, in sede cautelare, la procedura d’appalto - potevano essere ancora assegnati, verosimilmente nella loro pienezza, alla ricorrente.

3) - Per l’Amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea anzitutto in quanto la nota 21 giugno 2000, a firma del patrocinante la società, non avrebbe potuto legittimare la riapertura della gara, questa essendosi, a quel momento, già conclusa con l’aggiudicazione provvisoria (31 maggio 2000); inoltre, il bando avrebbe richiesto espressamente la presentazione di una “contestuale certificazione”, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risultasse l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; e questa certificazione, richiesta espressamente dal bando, avrebbe costituito un’integrazione necessaria e coordinata all’istanza di ammissione alla gara, la cui rilevanza come riscontro probatorio delle dichiarazioni del partecipante sarebbe discesa dall’autonomia sistematica con cui viene presentata, nella lex specialis della gara, la documentazione amministrativa ma, soprattutto, dalla sanzione di decadenza che l’accompagnava.
Lo stesso bando, infatti, al punto 10 prevedrebbe espressamente l’esclusione dalla gara di tutte le offerte tardive o di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta; la mera dichiarazione resa dall’interessata sarebbe stata, quindi, da ritenere insufficiente, non potendo la stessa P.A. sottrarsi all’onere di sanzionare la carenza documentale medesima.

Con l’aggiudicazione provvisoria, del resto (31 maggio 2000), si sarebbe perfezionato l’iter procedurale comportante il perfezionamento del contratto (salva la necessaria integrazione di efficacia in sede di approvazione); sicché la procedura stessa non avrebbe potuto essere legittimamente riaperta a seguito di una missiva pervenuta alla P.A. in un momento successivo alla sua chiusura.
Poiché, poi, il bando e la lettera d’invito subordinerebbero al deposito della documentazione di cui si tratta la partecipazione alla gara stessa, ne conseguirebbe che le stesse norme della lex specialis avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate.

Fa notare, ancora, l’appellante che la T. s.n.c. avrebbe dichiarato solo di essere in regola con le norme della legge n.68/1999, mentre solo in un momento successivo - e tardivamente - avrebbe precisato di non essere tenuta all’osservanza delle relative norme; ebbene, altro sarebbe l’essere in regola, altro il non essere tenuta all’osservanza delle dette disposizioni; donde, comunque, l’assoluta equivocità, negligenza e inidoneità della dichiarazione; fin dal momento dell’invio dei documenti alla P.A. ben avrebbe potuto l’interessata autocertificare, quanto meno, di avere una manodopera inferiore ai 15 dipendenti.
L’appellante osserva, ancora, in via di subordine, che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l’eventuale riammissione in gara dell’interessata avrebbe dovuto, comunque, comportare necessariamente, da parte della P.A., per motivi di parità di trattamento e di rispetto della par condicio, anche la riammissione in gara di due altre imprese, escluse per lo stesso motivo; sicché nessuna certezza vi sarebbe in merito all’aggiudicazione a favore dell’originaria ricorrente.

4) - Resiste la società appellata insistendo per il rigetto dell’appello.

La stessa svolge, congiuntamente, appello incidentale, rilevando che, nell’ipotesi in cui, nel prosieguo del giudizio, dovesse risultare l’esecuzione, totale o parziale, da parte della controinteressata, dei lavori oggetto della gara, ad essa appellante incidentale spetterebbe il diritto al risarcimento del danno per equivalente.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

DIRITTO

1) - L’appello è infondato.

Il bando di gara prescrive, al n. 9 (modalità di presentazione dell’offerta) lettera A, che la “istanza di ammissione alla gara” contenga una dichiarazione, successivamente verificabile, attestante, tra l’altro - v. pag. 4, punto 12 della stessa lettera A - “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 68/99)”; la successiva lettera I (pag. 7 del bando), sempre relativa ai documenti da produrre in originale, prescrive una “certificazione, rilasciata dagli Uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alla legge 23.03.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili”; il punto 10) del bando, relativo alla “ricezione delle offerte”, avverte “che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutte le offerte tardive o di tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta”.
Sulla base di tale disposizione è stata esclusa la società qui appellata, che ha reso, ai fini della partecipazione alla gara, la seguente dichiarazione: “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 68/99)”; ma che non ha prodotto la “certificazione, rilasciata dagli Uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alla legge 23.03.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili”, di cui alla sopra riportata lettera I del punto 9) del bando.

Tale mancanza è stata sanzionata con l’esclusione ai sensi del citato punto 10) del bando stesso, essendo stata rivista alla stregua di una mancanza o incompletezza della documentazione richiesta.

2) - Ritiene la Sezione - condividendo le censure svolte in primo grado - che illegittimamente sia stata esclusa dalla gara l’originaria ricorrente.

Il disposto di cui all’art. 17 della citata legge n. 68 del 1999 (e, quindi, il bando che vi si richiama) prevede, infatti, che “le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione”.
Ebbene, tali disposizioni vanno interpretate nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara, sia sufficiente che venga resa (a pena di esclusione) la detta dichiarazione, attestante che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nell’ipotesi di provvisoria aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria deve, poi, essere invitata a certificare, sempre a pena di esclusione, l’ottemperanza alle norme medesime tramite i competenti uffici.
In tal senso convincono considerazioni d’ordine logico-sistematico, secondo cui ai fini della partecipazione ai pubblici appalti sono normalmente sufficienti le semplici dichiarazioni rese dai candidati, mentre la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati deve essere offerta, generalmente, solo in seguito all’aggiudicazione ovvero, negli appalti di lavori pubblici, nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata inserita tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994, deve essere operata la preventiva verifica del possesso dei requisiti ivi prescritta; e, del resto, non avrebbe senso logico richiedere, da un lato, la dichiarazione in merito al possesso del requisito e, contemporaneamente e agli stessi fini della concreta partecipazione alla gara, anche il deposito della correlativa certificazione.
Nella specie, quindi, la detta dichiarazione, atta ad impegnare la responsabilità dell’impresa, è stata ritualmente resa, sicché la stessa non avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (con la conseguente omessa apertura della sua offerta economica).

Solo l’aggiudicataria provvisoria, infatti, è tenuta a fornire la certificazione richiesta dalla legge e, in conformità con questa, anche dal bando; bando che, quindi, neppure avrebbe dovuto essere impugnato, dal momento che, in base alla sua interpretazione corretta e conforme alla legge, non avrebbe potuto disporsi l’esclusione dell’originaria ricorrente; e ciò tanto più in un caso quale quello in esame, in cui l’impresa, in quanto dotata di meno di quindici dipendenti, neppure era soggetta alle disposizioni di cui alla ripetuta legge n. 68/1999.
In occasione, poi, dell’eventuale provvisoria aggiudicazione in suo favore, l’impresa stessa ben avrebbe potuto dichiarare di non essere tenuta, dato il ridotto numero di dipendenti (non contestato, peraltro, dall’appellante), al rispetto degli obblighi dalla stessa legge previsti solo per imprese con più di 14 dipendenti, eventualmente (ma non necessariamente, dal momento che tanto non è richiesto dal legislatore né dalla lex specialis della gara) autocertificando tale circostanza ovvero, e se possibile, munendosi della relativa certificazione (sempreché, naturalmente, gli uffici preposti siano in grado di rendere anche una certificazione di contenuto negativo allorché l’impresa abbia un numero di dipendenti inferiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge per l’applicazione della stessa).

3) - Fa notare, ancora, l’appellante che la T. s.n.c. avrebbe dichiarato solo di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999, mentre solo in un momento successivo - e tardivamente - avrebbe precisato di non essere tenuta all’osservanza delle norme stesse; ebbene, altro sarebbe l’essere in regola, altro il non essere tenuta all’osservanza delle dette disposizioni; donde, comunque, l’assoluta equivocità, negligenza e inidoneità della dichiarazione; fin dal momento dell’invio dei documenti alla P.A. ben avrebbe potuto l’interessata autocertificare, quanto meno, di avere una manodopera inferiore ai 15 dipendenti.

Anche tale profilo di censura non può, per i motivi anzidetti, essere condiviso.

Come si è visto, l’offerta dell’interessata non avrebbe potuto essere esclusa prima di procedere all’apertura delle buste, dal momento che la dichiarazione anzidetta - di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 - era valida e sufficiente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, ai fini dell’ammissione all’apertura delle buste.
Quanto alla utilizzazione dell’autocertificazione, questa era possibile pur nel silenzio, sul punto, del bando di gara; ma avrebbe potuto essere richiesta, come si ripete, solo in sede di verifica dei requisiti ex art. 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994, ovvero di aggiudicazione provvisoria.
Donde, anche sotto tale profilo, l’illegittimità dell’esclusione dell’originaria ricorrente dalla gara di cui si tratta.

4) - Né può, in proposito, convenirsi con il Comune nel ritenere che l’eventuale riammissione in gara dell’interessata avrebbe dovuto, comunque, comportare necessariamente, da parte della P.A., per motivi di parità di trattamento e di rispetto della par condicio, anche la riammissione di due altre imprese, escluse, per lo stesso motivo; sicché nessuna certezza vi sarebbe stata in merito all’aggiudicazione a favore dell’originaria ricorrente, con la conseguente inammissibilità dell’originario ricorso per difetto d’interesse.
A parte il fatto che rimarrebbe comunque fermo l’interesse dell’appellata quanto meno ai fini del risarcimento del danno per perdita di chances, vi è, comunque, da osservare che nessun onere o obbligo nei sensi ora indicati fa capo all’Amministrazione, dal momento che le imprese appena dette hanno fatto acquiescenza all’esclusione nei loro confronti operata.

Le disposte esclusioni rappresentano, del resto, provvedimenti tra loro autonomi anche se contestuali; sicché l’annullamento in sede giurisdizionale di uno solo di tali atti preclusivi non implica affatto la rimozione degli altri e non pregiudica la par condicio dei concorrenti il fatto che l’ammissione alla gara venga operata nei confronti della sola ricorrente.

5) - Con l’appello incidentale svolto in calce alle proprie difese l’impresa appellata rileva che, nell’ipotesi in cui, nel prosieguo del giudizio, dovesse risultare l’esecuzione, totale o parziale, da parte della controinteressata, dei lavori oggetto della gara, ad essa appellante incidentale spetterebbe il diritto al risarcimento del danno per equivalente.
Non si tratta, in effetti, di un vero e proprio appello, ma di una riserva di domanda risarcitoria correlata a fatti e circostanze eventuali (aggiudicazione della gara all’originaria ricorrente a seguito dell’ammissione della sua offerta; verificato possesso dei requisiti di partecipazione e della rispondenza al vero delle dichiarazioni rese etc.; parziale espletamento dei lavori da parte della controinteressata), ma che dovranno, a seguito di apposita, nuova domanda, essere prese in considerazione in separata sede.

6) - Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessive lire 6.000.000 (seimilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001 dal Collegio costituito dai Signori:

CLAUDIO VARRONE, Presidente
GIUSEPPE FARINA, Consigliere
PAOLO BUONVINO, Consigliere est.
GOFFREDO ZACCARDI, Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO, Consigliere