LAVORI PUBBLICI - 065
T.A.R. Campania, Napoli, sezione II, 22 aprile 2002, n. 2295
L'offerta economica nelle gare di progettazione non può essere condizionata.
Sulla valutazione dell'offerta in relazione al ribasso da applicarsi alla percentuale per rimborso spesa (art. 64 n. 1 lettera c), punto 1.a del d.P.R. 554/1999).

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA, Napoli, Sezione Seconda

composto dai magistrati ... 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 13179 dell’anno 2001, proposto da G.B., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti B. ed altri, rappresentato e difeso dall’avv. B.R. domiciliato in ...

CONTRO

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S.A.V. e G.V.;

NEI CONFRONTI DI

C.G.D.D., in proprio e nella qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con gli arch. P.C. ed A.C., gli ing. F.C., A.P., L.I. e F.C., rappresentato e difeso dall’avv. C.S.;

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

della determinazione n. 190 del 30/10/2001, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia ha approvato i verbali della Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione per la ristrutturazione dell’edificio delle ex Stimmatine, nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto o consequenziale, in particolare dei verbali di gara richiamati nella determinazione impugnata.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste la costituzioni in giudizio del Comune di Castellammmare di Stabia e di C.G.D.D..
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni.
Uditi alla pubblica udienza del 4.4.2002 il relatore dott. S. Scudeller e per le parti i procuratori come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato, i proprio e quale rappresentante del costituendo raggruppamento di professionisti, alla licitazione, indetta dal Comune di Castellammare di Stabia, «per l’affidamento della prestazione di servizi relativa alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, quest’ultima comprensiva del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all’art. 4 del D. Lgs. 294/1996 e s.m.i, nonché eventuale Direzione lavori per il progetto di ristrutturazione dell’edificio delle ex Stimmatine da destinare a sede distaccata di uffici comunali.»
Con la determina impugnata, il dirigente del competente settore, ha assegnato l’incarico al raggruppamento controinteressato, collocato al primo posto della graduatoria Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione di legge (art. 64 n. 1 lettera c), punto 1.a del d.P.R. 554/1999, come richiamato dalla lettera c) punto 1 prima alinea della lettera di invito; art. 17 comma 14-quater della legge 109/1994, in relazione ai minimi tariffari inderogabili previsti con D.M. Grazia e Giustizia 04/04/2001);
Violazione delle clausole di esclusione espressamente contemplate dalla lettera invito;
Violazione del principio della “par condicio” dei concorrenti in un procedimento di pubblica gara;
Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca - Irrazionalità manifesta - Sviamento - Violazione del principio di ragionevolezza e di corretta selezione nelle gare pubbliche - Illogicità manifesta.

Si sono costituiti il il Comune di Castellammare di Stabia e il Ragruppamento C.G.D.D. che hanno eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4.4.2002 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.

DIRITTO

Con atto notificato il 14.12.2001 - depositato il 27.12.2001 - il ricorrente, in proprio e quale rappresentante del costituendo Raggruppamento di Professionisti, impugna l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria e di affidamento dell’incarico, bandito con determina 139 del 14.11.2000, relativo alla progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla predisposizione del piano e del fascicolo di sicurezza ed all’eventuale direzione di lavori, relativi alla ristrutturazione dell’edificio delle ex Stimmatine.

Con un primo motivo argomenta l’esclusione del Raggruppamento C.G.D.D., in quanto lo stesso non avrebbe presentato l’offerta relativa al “ribasso percentuale da applicarsi: alla percentuale per rimborso spesa”.
Il resistente ed il controinteressato oppongono che l’offerta, per come formulata, è determinabile il che, non comporterebbe l’esclusione, ma al limite, l’attribuzione di un punteggio uguale a zero, evenienza questa che implicherebbe l’inammissibilità del ricorso, atteso il persistente divario in graduatoria.

L’analisi del particolare profilo, impone di ricostruire i termini della vicenda. La disciplina della procedura prevede che i concorrenti, in sede di predisposizione dell’offerta economica, devono indicare il «Ribasso percentuale da applicarsi: alla percentuale per il rimborso spesa». L’offerta del Raggruppamento C.G.D.D., risulta così formulata: «Alla percentuale per il rimborso spese: un ribasso pari al 100 % (cento per cento) della differenza tra l’importo posto a base di gara (pari al 30 %) e l’importo minimo inderogabile che si ottiene per l’interpolazione lineare applicando la nuova tariffa agli importi relativi alle prestazioni di cui alla stessa tabella A, alla tabella B, alla tabella B1, alla tabella B2, alla tabella B4 e alla tabella B6 della tariffa. Inoltre un ribasso pari al 100 % (cento per cento) del 30 % posto a base di gara relativamente alle prestazioni di cui alla tabella B3 della tariffa per la quale non è previsto minimo inderogabile.».
Come detto, il resistente ed il controinteressato, deducendo l’applicabilità dell’intervenuto D.M. 4 aprile 2001 (G.U. S.G. 96 - 26.4.2001), oppongono che l’offerta, come su indicata, sarebbe determinabile e tanto, escluderebbe la pertinenza del richiamo alla previsione della lettera invito, secondo cui “non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato”.

Il motivo è fondato.

Dalla pregressa esposizione, si ricava che le disposizioni dettate, nel fissare l’importo dei lavori, letteralmente impongono l’indicazione di un dato (misura percentuale) correlato alla voce «rimborso spesa», per la concreta determinazione del quale il comune ha poi richiamato le disposizioni del citato D.M.
Non hanno allora pregio le prospettazioni del controinteressato, relative al metodo dell’in­terpolazione lineare dettato da tale ultimo provvedimento e ciò in quanto, a prescindere dal tenore letterale della disposizione rinvenibile nella lettera invito, la fissazione in via generale di uno strumento (metodo di calcolo) non esime l’in­teressato dal proporre, attraverso indicazioni precise, chiare ed univoche, la misura percentuale effettiva, in grado di concorrere - per il tramite di una delle singole voci - alla valutazione dell’elemento «offerta economica».
Disattesa tale assunto, dall’accertata violazione dell’obbligo de quo, discende la presentazione di un’offerta non allineata alle previsioni di bando e quindi, l’applicazione della disposizione della lettera invito relativa alla non ammissione delle offerte indeterminate.
Tale conclusione, che si giustifica sul piano della letterale, è coerente con la strutturazione della gara nella quale il rimborso spese, le prestazioni speciali, le prestazioni accessorie e la riduzione per ee.pp., concorrono a sostanziare un unico elemento (offerta economica) la valutazione del quale, secondo il previsto fattore ponderale, presuppone un’indicazione certa e puntuale di tutte le distinte voci che lo compongono. Per tali considerazioni, l’obbligo di formulazione di una proposta completa e correlata a tutte le distinte voci, non permette di condividere l’assunto sulla possibile attribuzione, alla singola voce (rimborso spesa) mancante, di un punteggio pari a zero.

In conclusione l’offerta del Raggruppamento C.G.D.D., poiché priva di un elemento, pertanto incerta ed indeterminata, in applicazione della lettera invito, doveva esser ritenuta radicalmente nulla e quindi esclusa. La fondatezza di detto profilo, al quale segue l’assorbimento delle altre censure, importa l’accoglimento del ricorso; per le spese di giudizio si ravvisano sussistenti valide ragioni per la compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata determina dirigenziale.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4.4.2002.

dott. Antonio ONORATO, Presidente
dott. Santino SCUDELLER, Estensore