LAVORI PUBBLICI - 080
Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2002, n. 3269
E' illegittima l’esclusione dalla gara per mancata apposizione del sigillo
anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta
contenente l’offerta.
Non è decisivo che la lettera di invito prescriva l'obbligo di sigillatura dei
"lembi di chiusura" (al plurale) in quanto ogni chiusura di
qualunque busta presenta comunque (almeno) due lembi intesi come parti della
busta destinate ad essere unite mediante l’incollatura.
In presenza di un margine di incertezza nell’interpretazione di una clausola
di gara, occorre preferire la lettura che garantisce la più ampia
partecipazione alla procedura, sempre che non risulti violata la par condicio
tra le concorrenti e non sia messa in dubbio la segretezza delle offerte.
(conformi: T.A.R. Puglia 5 giugno 2001, n. 2081; T.A.R.
Calabria, Catanzaro, 26 febbraio 2001, n. 326; T.R.G.A. , Bolzano, 15 maggio
2001, n. 113, T.A.R. Sardegna, 19 maggio 2003, n. 627)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2843 del 2000, proposto dalla s.c. a r.l. C.C.C.R.A. di S. e B., rappresentata e difesa dall’avv. G.L.S., elettivamente domiciliata in ...
contro
il Comune di Bettona, rappresentato e difeso dall’avv. A.M.M., elettivamente domiciliato nel di lui studio in ...
e la C.R.P. S.p.A.
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, del 14 luglio 1999 n. 737, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bettona;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il consigliere Marzio
Branca, e uditi gli Avv.ti A. su delega dell’Avv. L.S. e l’Avv. M.M.;
Visto il dispositivo di decisione n. 697 del 19 dicembre 2001;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, sono stati respinti i ricorsi proposti dalla s.c. a r.l. C.C.C.R.A. di S. e B. avverso la esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Bettona, l’aggiudicazione del medesimo alla C.R.P., ed ogni altro atto della procedura.
Il T.A.R. ha ritenuto legittima l’esclusione
dell’appellante disposta per la ragione che la busta recante la domanda di
partecipazione non presentava la sigillatura con ceralacca su tutti “i
lembi di chiusura”, come prescritto dal bando, ma solo sul lembo destinato
all’introduzione dell’incartamento.
La sentenza ha anche giudicato non fondato il motivo di ricorso con il quale è
stato denunciato il difetto da parte della aggiudicataria di un requisito
prescritto dal capitolato, art. 14, comma 2, lett. a): avere sede o dipendenza e
poter svolgere il servizio in Bettona capoluogo.
Egualmente infondato è stato ritenuto il motivo con il quale è stata censurata
per incompatibilità l’emissione del parere di regolarità da parte del
funzionario comunale membro della Commissione giudicatrice.
Con l’atto di appello il C.C.C.R.A.
di S. e B. ha ribadito le censure già avanzate in primo grado.
Il Comune di Bettona si è costituito nel giudizio di appello ed ha chiesto il
rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di appello, che concerne l’illegittimità dell’esclusione dalla gara, motivata dalla mancata sigillatura a ceralacca di tutti i lembi di chiusura della busta contenente l’offerta, è fondato.
Va condiviso in proposito l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui è illegittima l’esclusione dalla gara per mancata apposizione del sigillo anche sul lembo di chiusura già preincollato dal costruttore della busta contenente l’offerta (T.A.R. Toscana n. 334 del 1990; T.A.R. Veneto n. 1298 del 1995, n. 223 del 1996).
Il primo giudice ha concluso nel
senso opposto a quello qui accolto sulla base del numero plurale (“lembi di
chiusura”) figurante nella lettera di invito, ma il criterio non risulta
decisivo, potendosi osservare che ogni chiusura di qualunque busta presenta
comunque due lembi, individuabili in quelle porzioni della busta destinate ad
essere unite mediante l’incollatura.
In presenza di un margine di incertezza nell’interpretazione di una clausola
del bando, in applicazione del principio più volte affermato dalla
giurisprudenza, occorre preferire la lettura che garantisce la più ampia
partecipazione alla procedura, sempre che non risulti violata la par condicio
tra le concorrenti e non sia messa in dubbio la segretezza delle offerte (ex
multis, Sez. V, 3 febbraio 1997, n. 134), e tali circostanze nelle specie
non sono configurabili.
L’accoglimento del primo motivo, comportando la ammissione alla gara dell’appellante, rende illegittimo il provvedimento di aggiudicazione, ed avrebbe quindi carattere assorbente delle altre questioni proposte con il gravame.
Il Collegio ritiene tuttavia opportuno esaminare gli altri motivi di ricorso respinti dal primo giudice.
La censura con la quale si
sostiene che la Banca aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per difetto
del requisito prescritto dal capitolato speciale, art. 14, comma 2, lett. a):
avere sede o dipendenza e poter svolgere il servizio in Bettona capoluogo, non
è fondato.
Sebbene la aggiudicataria non disponesse di una sede o di una dipendenza in
Bettona capoluogo, il TAR, all’interpretazione letterale della clausola,
favorevole alla tesi dell’appellate, ha preferito correttamente una lettura
logico sistematica, nel senso ciò che la norma afferisse ad una modalità di
svolgimento del servizio, e che la stessa dovesse ritenersi osservata ove la
banca concorrente si fosse impegnata ad aprire una sede o dipendenza nel centro
storico, oltre che a svolgere il servizio per due ore al giorno in tale sede.
In favore della tesi seguita dal primo giudice depongono sia la circostanza che la clausola richiedesse, non già un fatto, ma una dichiarazione, sia la mancanza della specifica comminatoria di esclusione in caso di omessa dichiarazione. Ma argomento decisivo sembra quello, valorizzato dal T.A.R., desumibile dal comportamento della stessa Amministrazione che ha proceduto all’invito anche nei confronti di banche notoriamente prive di sedi o dipendenze in Bettona capoluogo.
Il terzo motivo di appello, facente leva sulla pretesa illegittimità del parere di regolarità tecnica reso dal funzionario comunale ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142 del 1990, in quanto membro della Commissione di gara, va disatteso.
La giurisprudenza della Sezione (7 agosto 1996, n. 884) ha chiarito come la norma tenda ad accentuare l’impegno del funzionario responsabile del servizio, coinvolgendolo non come soggetto terzo rispetto ad un determinato procedimento, ma appunto nella qualità di capo della struttura che ha curato l’istruttoria dell’affare sottoposto alla deliberazione dell’organo politico. E si è ritenuto che la finalità della norma non debba essere vanificata in caso di partecipazione alla commissione giudicatrice in una gara di appalto.
L’accoglimento del primo motivo conduce peraltro, come si è detto, all’accoglimento dell’appello, ma le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati con i
ricorsi di primo grado;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere - estensore
LAVORI PUBBLICI - 080-bis
Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2002, n. 3272
E' illegittima l’esclusione dalla gara per mancata apposizione del sigillo di
ceralacca qualora la lettera di invito non prescriva con chiarezza tale
adempimento purché sia garantita la non manomissione della busta; quest'ultima
finalità può essere ottenuta anche con la firma apposta dal concorrente sui
lembi di chiusura.
Nel linguaggio corrente, il termine sigillare non evoca necessariamente l’impiego
della ceralacca ma esprime una modalità di chiusura che garantisca l’integrità
del contenuto, in mancanza del riferimento all’uso della ceralacca,
solitamente presente nei bandi di gara, è scusabile l'errore del concorrente
che abbia inteso che per sigillatura potesse intendersi la semplice chiusura con
firma sui lembi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6318 del 1999, proposto dalla s.r.l. Cooperativa R., rappresentata e difesa dagli avv.ti N. e C., elettivamente domiciliata in ...
contro
la s.c. a .r.l. H., rappresentata e difesa dall’avv. G.M., elettivamente domiciliata in ...
e nei confronti
del Comune di Laurea di Borrello, non costituitosi;
e sul ricorso n. 6755 del 1999, proposta dal Comune di Laureana di Borrello, rappresentato e difeso dall’avv. A.M.C. elettivamente domiciliato in ...
contro
la s.c. a .r.l. H., rappresentata e difesa dall’avv. G.M. elettivamente domiciliata in ...
e nei confronti
della s.r.l. Cooperativa R., non costituitasi;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. Reggio Calabria, 16 aprile 1999 n. 460, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.c. a r.l. in entrambi i
giudizi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Viste le ordinanze nn. 2005 e 2022 del 1999 con le quali sono state accolte le
richieste di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il consigliere Marzio
Branca, e uditi gli Avv.ti C. e G.;
Visto il dispositivo di decisione n. 693 del 19 dicembre 2001;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.c. a r.l. H. avverso la esclusione dalla gara bandita dal Comune di Laureana di Borrello per le prestazioni connesse alla realizzazione di un centro polivalente di aggregazione giovanile, e la conseguente aggiudicazione dell’appalto alla Cooperativa R..
Il T.A.R. ha ritenuto che l’esclusione, motivata sulla mancata chiusura con sigillo a ceralacca della busta recante l’offerta, fosse illegittima in quanto, fra l’altro, le espressioni usate nella lettera di invito non lasciavano intendere con sicurezza la prescrizione della specifica modalità pretesa dalla commissione giudicatrice.
Avverso la decisione hanno proposto appello la Cooperativa R. e il Comune appaltante chiedendo il rigetto del gravame.
La cooperativa H. si è costituita in entrambi i giudizi per chiedere il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 le cause passavano in decisione.
DIRITTO
Va disposta in primo luogo la riunione dei due ricorsi in appello in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
La società appellata è stata esclusa dalla gara perché l’offerta dalla stessa presentata era contenuta in un plico non sigillato con ceralacca.
Il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’esclusione per due concorrenti ragioni:
a) la lettera di invito non esprimeva con chiarezza la prescrizione della sigillatura a ceralacca;
b) nel linguaggio corrente, il termine sigillare non evoca necessariamente l’impiego della ceralacca e dei sigilli, ma esprime una modalità di chiusura che garantisca l’integrità del contenuto della busta.
Tali argomentazioni sono da condividere.
La lettera di invito ha indicato le caratteristiche della busta contenente l’offerta nel modo che segue: “debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura”. Al rigo successivo prosegue: “Detta busta sigillata contenente l’offerta deve essere racchiusa …”.
E’ da ammettere che, in mancanza del riferimento all’uso della ceralacca, solitamente presente nei bandi di gara, la concorrente sia stata indotta in errore ed abbia inteso che per sigillatura dovesse intendersi la semplice chiusura prescritta in precedenza.
Il Collegio, d’altra parte, deve tenere conto di come la giurisprudenza, pur avendo più volte affermato che per sigillatura, ai sensi dell’art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, deve intendersi l’apposizione di un’impronta su materia molle, atta a garantire l’autenticità della provenienza del plico da quel determinato mittente (Cons. St., Sez. V, 3 novembre 2000, n. 5906), in qualche caso abbia ritenuto che l’uso del sigillo non è indispensabile purché sia garantita la non manomissione della busta (Sez. IV, 10 giugno 1998, n. 937; 4 dicembre 1998, n. 1603). E tale finalità può essere ottenuta anche grazie alla firma apposta dai rappresentanti dell’impresa sui lembi di chiusura, come nella specie imposto dalla lettera di invito.
In conclusione gli appelli devono essere rigettati, ma le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti gli appelli in epigrafe, li rigetta;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001 con l'intervento dei magistrati:
Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere - estensore