LAVORI PUBBLICI - 082
T.A.R. Liguria, sezione II, 22 giugno 2002, n. 705
Il rapporto tra l'A.T.I. (delle società di ingegneria) concorrente e il professionista geologo indicato come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto) mancando gli elementi di cui all’art. 1655 codice civile; si tratta invece di contratto d’opera intellettuale di cui all'art. 2230 codice civile: nel caso non è dunque dato riscontrare  gli estremi del subappalto ai sensi dell’art. 18 legge n. 55 del 1990, né al contrario depone l’art. 17, comma 14-quinquies, legge n. 109 del 1994, poiché l’esclusione della relazione geologica dalle eccezioni al divieto di subappalto non ha altro significato che quello di confermare che la redazione della stessa relazione non costituisce, di per sé, appalto o subappalto.

Ai sensi dell'art. 51 d.p.r. n. 554 del 1999, la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento essendo sufficiente la sua presenza, nella società,  come collaboratore.

(per la presenza del geologo si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 157)
(per la presenza di collaboratori si veda anche
  T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 aprile 2002, n. 850
)

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA - SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

sul ricorso n. 1435/2001 R.G.R. proposto da società T. & A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti L.P. e P.G., presso il primo elettivamente domiciliata in ... - ricorrente -

contro

Regione Liguria, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.B. e M.S., presso le stesse elettivamente domiciliata in ... - resistente -

e nei confronti

di T. & T. G. Limited, in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento costituito con TAU  s.r.l. – F.N.M. s.r.l. – L.L.A.N.D. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. G.I., presso lo stesso elettivamente domiciliata in ... - controinteressata e ricorrente incidentale -

per l'annullamento

del provvedimento della Regione Liguria, non conosciuto, di approvazione dei lavori della Commissione di valutazione e di aggiudicazione alla A.T.I. con capogruppo la T. & T. G. Limited della gara per licitazione privata indetta per l’affidamento della redazione del progetto preliminare del riuso del sedime ferroviario della linea da Ospedaletti a San Lorenzo a Mare con riferimento all’assetto del corridoio costiero e progettazione definitiva primo stralcio di pista ciclabile nel tratto tra la Stazione di Santo Stefano al Mare – Torre dei Marmi, come previsto dal PRUSST del ponente ligure (D.M. 8/10/1998 e s.m.i.); 
di tutti i verbali della Commissione di valutazione, fra i quali in particolare quelli in data 1 agosto 2001 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria, e dei relativi allegati; delle schede da essa predisposte con l’attribuzione dei punteggi; 
della graduatoria finale e dell’approvazione della medesima; 
di tutti gli atti  di approvazione dell’operato della Commissione di valutazione; 
delle note della Regione Liguria prot. n. 109717/12042 del 1 agosto 2001 di comunicazione degli esiti della procedura e prot. n. 123721/13112 del 3 settembre 2001, a riscontro dell’esposto della società ricorrente in data 10 agosto 2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la lettera d’invito.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della ditta controinteressata;
Visto il ricorso incidentale proposto da quest’ultima;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2002, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Piscitelli  per la ricorrente e l'avv. Benghi per l'amministrazione resistente nonché l'avv. Inglese per la controinteressata;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La società T. & A., che ha partecipato alla gara per licitazione privata indetta con decreto n. 797 del 18.4.2001 dalla regione Liguria per l’affidamento del progetto preliminare del riuso del sedime ferroviario della linea da Ospedaletti a San Lorenzo a Mare, meglio in epigrafe precisato, come previsto dal programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio del ponente ligure, di cui al dm 8.10.1998, espone che la lex della procedura stabiliva come criterio di aggiudicazione quello determinato dall’art. 23 lett. b) d.lgs. n. 157/1995, con applicazione del metodo del confronto a coppie stabilito dal d.p.c.m. n. 116/1997. In particolare, il punteggio sino ad un massimo di 100 punti sarebbe stato distribuito sugli elementi di valutazione consistenti in modalità di erogazione del servizio, merito tecnico, prezzo, termine di consegna.

Essendo stata invitata con lettera del 16.5.2001, la società ricorrente, designata capogruppo di costituendo raggruppamento, ha presentato la propria offerta, corredata di tutti i necessari documenti. La commissione, nominata con d.p.g.r. dell’8.6.2001, durante la prima seduta ha escluso tre aspiranti su sette; nella seconda seduta ha fissato i criteri applicativi degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara; nella terza ha dato inizio alla valutazione tecnico-economica delle offerte; nella prima parte della successiva seduta ha proseguito tale valutazione, mentre la seconda parte è stata effettuata in seduta pubblica. La commissione ha così comunicato che a seguito della valutazione condotta in ordine alle offerte tecniche  erano stati assegnati 54, 34 punti alla ditta controinteressata e 47,66 punti alla ricorrente; si è passati poi alla valutazione dell’offerta economica, in esito alla quale sia la ricorrente che la controinteressata hanno avuto 20 punti. Pertanto, il raggruppamento con la società controinteressata quale capogruppo è stato proposto come vincitore, con il punteggio complessivo di 74,34 punti su 100, mentre il raggruppamento guidato dalla ricorrente si è classificato al secondo posto, con 67,66 punti su 100.

Il rappresentante della ricorrente ha peraltro chiesto all’amministrazione di verificare l’eventuale incompatibilità in capo alla T. & T. tra l’aggiudicazione e l’affidamento dell’incarico e la funzione dalla stessa rivestita per le operazioni di monitoraggio e coordinamento delle iniziative a livello nazionale dei progetti di riqualificazione approvati, alle quali è stata interessata dallo stesso ministero del lavori pubblici, come risulta dal protocollo d’intesa tra il ministero e la Regione Liguria. In data 10.8.2001 il medesimo rappresentante ha esposto la situazione di incompatibilità alla regione, esposto nel quale ha anche evidenziato l’assenza, nel raggruppamento aggiudicatario, di un soggetto abilitato alla redazione della relazione geologica. Con nota del 3.9.2001 la regione ha ritenuto di non condividere l’esposto e, con nota del 26 successivo, ha trasmesso alla ricorrente parte della documentazione presentata dal raggruppamento vincitore e i verbali contenenti le valutazioni della commissione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dei principi generali in materia contrattuale della P.A., di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione art. 97 Cost. eccesso di potere sotto diversi profili.

La società T. & T. aveva conseguito, in raggruppamento con altra società, l’affidamento da parte del ministero dei lavori pubblici dei servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati relativi ai programmi di riqualificazione urbana di cui al dm 8.10.1998, tra i quali è incluso anche quello relativo alla realizzazione dell’intervento oggetto della gara di progettazione impugnata. In particolare, alla controinteressata era affidato lo svolgimento dell’incarico in stretto collegamento anche con gli enti locali, al fine, tra l’altro, di formulare eventuali modificazioni procedurali e organizzative per agevolare l’accesso ai fondi europei e favorire l’attuazione di programmi, razionalizzare le procedure amministrative e contabili per l’ammissione a finanziamento e di accreditamento dei fondi, e di definire norme contrattuali per l’utilizzazione di specifiche tecniche e modalità di fornitura di informazioni al fine di agevolare l’esercizio di attività di assistenza, monitoraggio, valutazione e controllo. Il protocollo d’intesa firmato il 23.10.2000 tra regione e ministero per l’attuazione del programma del ponente ligure ribadisce la posizione di rilievo della T. & T. anche nei confronti della regione Liguria che, in qualità di soggetto promotore, si impegna a favorire, pena revoca dei finanziamenti, l’attività di monitoraggio e sostegno svolta dall’A.T.I.  con la controinteressata capogruppo, in qualità di soggetto competente in nome e per conto del ministro.

Con l’aggiudicazione oggi contestata la controinteressata si trova ad essere progettista per conto della regione degli interventi sulla cui realizzazione deve esercitare, per conto del ministero, il monitoraggio. Ancora più evidente è il paradosso della situazione, ove si consideri che la revoca dei finanziamenti come sopra prevista priverebbe la regione della dotazione destinata a coprire gli oneri della redazione del progetto posto a base di gara: la situazione genera pertanto un conflitto di interessi, in contrasto con i principi in epigrafe evidenziati.

2)  Violazione art. 17, commi 8 e 14-quinquies, legge n. 109 del 1994, art. 51,  comma 5, d.p.r. n. 554 del 1999, artt. 9 e 13 disciplinare di gara, art. 24 capitolato speciale d’appalto. Violazione dei principi in materia di subappalto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Il capitolato speciale ha previsto l’obbligo per i concorrenti di redigere le relazioni geologica, geotecnica, idrolitica, idraulica e sismica per lo sviluppo del progetto definitivo per il tratto tra la stazione di Santo Stefano a Mare e Torre dei Marmi; l’art. 17 cit., richiamato dal capitolato speciale, ha disposto che negli incarichi di progettazione, direzione lavori e tecnici l’affidatario non possa avvalersi del subappalto, con determinate eccezioni ma con l’esclusione della relazione geologica.

Nella fattispecie, il raggruppamento della controinteressata ha inserito tra i consulenti esterni della società TAU s.r.l. il geologo M.A., che non è membro dell’A.T.I. partecipante, non figura nell’organico della società, né ha mai collaborato con la stessa: trattasi quindi di prestatore di servizi esterno al raggruppamento e la sua individuazione configura un subappalto di prestazioni specialistiche  che ricade nel divieto di cui sopra.

Inoltre, l’art. 51 d.p.r. n. 554 del 1999 dispone che, ai sensi dell’art. 17 cit, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; a norma del capitolato, la presenza del giovane professionista deve essere verificata almeno per la mandataria. Nella fattispecie nessun giovane professionista partecipa alla composizione del raggruppamento vincitore, né la mandataria ha comprovato il possesso del requisito, non essendo presente nel suo organigramma la suddetta figura professionale.

3) Violazione punto 4 disciplinare di gara, art. 23 lett. b) d.lgs. n. 157 del 1995 e d.p.c.m. n. 116 del 1997, art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto diversi profili.

La commissione non ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni delle preferenze accordate ad un progetto rispetto all’altro, in sede di confronto a coppie di cui al d.p.c.m. citato, né degli elementi che hanno formato oggetto di valutazione.
La mancanza di motivazione diventa ancora più grave tenuto conto delle incongruenze  dell’attribuzione dei punteggi, che hanno portato ad accordare a due offerte tra loro ritenute equivalenti diverse valutazioni nel confronto con le altre offerte. Ove il metodo di aggiudicazione prescelto fosse stato correttamente applicato, alla ricorrente sarebbe stato attribuito un punteggio di 55,57 punti, che avrebbe condotto all’aggiudicazione.

4) Violazione delle previsioni di cui al punto 13 del disciplinare, art. 10 comma 1-quater legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere sotto diversi profili.

In esito al sorteggio, la prova dei requisiti dichiarati è stata chiesta al raggruppamento controinteressato, del quale fa parte F.N.M. s.r.l., che non ha fornito la dimostrazione richiesta.

5) Violazione art. 2 d.p.c.m. n. 116 del 1997, art. 14 del d.lgs. n. 157 del 1995 e art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e illogicità.

La commissione ha omesso di prendere in considerazione i criteri indicati dalle norme citate nella valutazione del merito tecnico delle offerte: i subelementi di ponderazione individuati nella disciplina di gara non sono stati, infatti, valutati sulla base dei criteri espressi all’art. 14 cit., ma unicamente sulla base delle specifiche caratteristiche tecniche dell’offerta. Tale scelta immotivata è ancora più illogica se si considera che l’organo tecnico doveva scegliere il soggetto più idoneo alla realizzazione del progetto, e che la scelta non poteva prescindere dalla valutazione della capacità professionale dell’offerente. In ogni caso, se il procedimento seguito fosse ritenuto conforme alla normativa di gara, sarebbe quest’ultima ad essere viziata sotto i profili evidenziati.
La ricorrente concludeva per l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dall’amministrazione intimata e dalla ditta controinteressata, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 22.11.2001 l’istanza cautelare è stata respinta.

La società controinteressata ha poi proposto ricorso incidentale, sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno ravvisato l’incompatibilità dell’ATI ricorrente, nonché, in via subordinata, nella parte in cui potrebbero ravvisarsi incongruenze nei punteggi attribuiti, delle quali si sarebbe avvantaggiata la ricorrente principale.

Questi i motivi di tale illegittimità:

1) Violazione di principi generali un materia di procedura concorsuali, di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa e art. 97 Cost.. eccesso di potere sotto diversi profili.

La ricorrente principale versa in situazione di incompatibilità a partecipare alla gara, posto che il suo amministratore unico ha svolto per la regione Liguria, in A.T.I. con altre imprese, il servizio per la realizzazione del progetto per il riuso della linea ferroviaria del ponente ligure, avente ad oggetto l’approfondimento delle tematiche anche di pianificazione nell’ambito della prossima dismissione della ferrovia Ospedaletti – San Lorenzo al Mare. La ricorrente si è trovata pertanto ingiustamente avvantaggiata dal bagaglio di studi e soluzioni acquisiti dal suddetto professionista; né a pareggiare la situazione può essere sufficiente la messa a disposizione, da parte dell’amministrazione regionale, del materiale concernente il progetto di cui trattasi.

2) In subordine: violazione punto 14 disciplinare, art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 157 del 1995 e dpcm n. 116 del 1997. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Ove, come non è, fosse applicabile al metodo del confronto a coppie la proprietà transitiva, la commissione avrebbe assegnato all’A.T.I. T. & T. punteggi inferiori a quelli che le sarebbero spettati.
La controinteressata concludeva perché, in accoglimento del proprio ricorso incidentale, il gravame principale fosse dichiarato inammissibile.

All’odierna udienza le parti hanno ribadito le proprie posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società T. & A. impugna i risultati della gara per l’aggiudicazione della redazione del progetto preliminare meglio in narrativa specificato, relativo al progetto  di riqualificazione urbana del ponente ligure, gara alla quale ha partecipato nella qualità di capogruppo di associazione temporanea.

Il ricorso non è fondato, e può pertanto prescindersi dall’esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata T. & T., vincitrice, in A.T.I., della selezione.

I) Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ammissione della T. & T., in quanto questa società ha conseguito in precedenza l’affidamento, da parte del ministero dei lavori pubblici, dei servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati relativi ai programmi di riqualificazione urbana, promossi dal d.m. ll.pp. 8.10.1998.

La censura non è condivisibile, perché tra i due incarichi non è data riscontrare quella incompatibilità che darebbe vita, nella tesi della ricorrente, ad una situazione di conflitto di interessi: essi sono, infatti, del tutto diversi per oggetto, impegno e durata, oltre che per l’ambito soggettivo dei contraenti.

Secondo la convenzione stipulata tra il ministero e la società controinteressata, il cui contenuto non e in contestazione, l’incarico a questa affidato a supporto dell’attività del comitato previsto all’art. 3 dm 8.10.1998 riguardava il monitoraggio delle procedure per la promozione dei progetti di riqualificazione urbana fino alla stipula dell’accordo di programma con gli enti promotori, ed è quindi limitato alla fase programmatoria anteriore e prodromica alla progettazione. Concretamente, l’incarico, affidato dal ministero, prevede l’effettuazione di studi ed elaborazioni informatiche, la formazione del personale ministeriale  e la diffusione dei risultati prodotti: concerne, in altre parole, l’iter delle procedure e non il controllo, né tanto meno la progettazione, dei singoli interventi, la cui realizzazione appartiene alla competenza delle amministrazioni promotrici. La gara oggi in discussione, invece, è stata indetta dalla regione Liguria e prevede l’affidamento della redazione del progetto preliminare del riuso del sedime ferroviario, per una specifica tratta: oggetto completamente diverso, che ha in comune con il primo solo l’inserimento nell’ambito dell’ampia procedura finalizzata all’obiettivo della riqualificazione voluta dal dm 8.10.1998.

Il primo motivo è quindi infondato.

II) Anche il secondo mezzo, che si basa sull’assunto che la società TAU, facente parte dell’A.T.I. aggiudicataria, avrebbe affidato in subappalto l’incarico di redigere la relazione geologica, non è fondato.

Il rapporto tra l’impresa e il professionista iscritto all’albo, indicato, nel caso di specie, come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può, infatti, essere inquadrato di per sé nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto), elementi del quale sono, in base alla definizione dell’art. 1655 codice civile, l’organizzazione dei mezzi, l’assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un’opera o di un servizio. E’ evidente, infatti, che il modulo contrattuale funzionale al rapporto di cui si tratta è, normalmente, quello delineato dall’art. 2230 codice civile, vale a dire il contratto d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa: di conseguenza, la riconducibilità del singolo rapporto all’appalto, se non può essere esclusa a priori, deve nondimeno essere dimostrata specificamente, mentre nel caso di specie non e dato riscontrare gli estremi del subappalto ai sensi dell’art. 18 legge n. 55 del 1990. Né elementi contrari a quanto esposto possono ricavarsi, come pretende la ricorrente, dall’art. 17, comma 14-quinquies, legge n. 109 del 1994, poiché l’esclusione, disposta nella norma, della relazione geologica dal novero delle eccezioni al divieto di subappalto non ha altro significato che quello di confermare che la redazione della stessa non costituisce, di per sé,   possibile oggetto di tale contratto.

Quanto alla restante parte del motivo in esame, avente attinenza all’art. 51 d.p.r. n. 554 del 1999, e alla mancata presenza nel raggruppamento aggiudicatario del cosiddetto giovane professionista, trattasi di censura infondata, posto che dalla documentazione prodotta in sede di gara emerge che tra i propri collaboratori la società controinteressata annovera l’architetto A.L., iscritta all’albo dal 1999, e che, in base alla giurisprudenza della Sezione (sentenze nn. 837, 838, 873 del 2001), l’obbligo di presenza di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento.

Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

III) Con il seguente terzo mezzo la ricorrente censura l’attribuzione dei punteggi, sia sotto il profilo dell’omessa motivazione, sia sotto quello della violazione di regole di logica.

Né l’uno, né l’altro aspetto delineano, peraltro, l’illegittimità pretesa.

L’attribuzione di punteggi numerici non richiede, infatti, ulteriore specificazione del giudizio, essendo di per sé espressione di un apprezzamento in termini comparativi e con riferimento alle specifiche voci predeterminate nello schema di valutazione.

Quanto alla pretesa illogicità dei giudizi formulati da alcuni commissari, nel corso del confronto a coppie, occorre puntualizzare che tale metodo consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta, con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza, ben può darsi che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché trattasi di valutazione che ha riferimento solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato. Non essendo definite in termini assoluti, le quantità numeriche attribuite non godono della proprietà transitiva, e non possono perciò essere giudicate in base allo stretto principio che governa i giudizi espressi in termini assoluti. Anche il motivo esaminato è pertanto infondato e va respinto.

IV) Stessa sorte tocca al quarto motivo, poiché, come la società F.N.M. s.r.l., mandante dell’A.T.I. aggiudicataria,  ha rappresentato all’amministrazione in sede di offerta, la stessa ha acquisito il ramo d’azienda di F.N.M. s.p.a. denominato Divisione Ingegneria, e ha comprovato i requisiti dichiarati in gara, ex art. 10 comma 1-quater legge n. 109 del 1994, mediante allegazione delle attività da quest’ultima società svolte. Non sussiste pertanto né il dedotto vizio di mancata comprova dei requisiti, né, alla luce dei principi sulla cessione d’azienda e, in particolare, dell’articolo 35 legge n. 109 del 1994, la pretesa diversità tra soggetto partecipante alla gara e soggetto al quale sono riferite le certificazioni prodotte.

V) Ancora la ricorrente contesta la mancata valutazione del parametro “merito tecnico” sulla base degli elementi di cui all’art. 14 d.lgs. n. 157 del 1995, in pretesa violazione del d.p.c.m. n. 116 del 1997: tale valutazione è stata infatti condotta alla stregua delle caratteristiche tecniche dell’offerta. Risulta peraltro dalla documentazione in atti che la commissione ha esaminato i profili di cui all’art. 14 cit. in sede di prequalifica, ai fini dell’ammissione alla gara, ed ha quindi assolto all’obbligo, imposto dall’art. 2 d.p.c.m. cit. di prendere in esame tali elementi i fini della scelta del contraente. Né, d’altra parte, la ricorrente adduce sotto quale aspetto una diversa considerazione degli elementi rilevanti avrebbe portato ad un diverso, e per sé più favorevole, esito della gara. Anche questa censura non è perciò condivisibile.

VI) Il ricorso è conclusivamente infondato e va respinto.

Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23 maggio 2002.

Mario Arosio, Presidente
Roberta Vigotti, Consigliere, estensore
Stanislao Rosati, Consigliere

LAVORI PUBBLICI - 082-bis
Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2004, n. 157
L'indicazione di un professionista geologo in sede di gara, quale presenza obbligatoria per la relazione geologica nell'ambito di una gara di progettazione, è sufficiente e non obbliga il concorrente altrimenti sfornito di tale qualificazione professionale a costituire un'associazione professionale o un raggruppamento temporaneo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2284 del 2003 proposto da R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. A.R. ed elettivamente domiciliato in ...

contro

A.A., in proprio e quale rappresentante di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentato e difeso dall’Avv. G.C. ed elettivamente domiciliato in ...

e nei confronti

- del Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco p.t., n.c.
- del Dirigente in carica del Settore 1, Affari Generali, del Comune di Vibo Valentia, n.c.

per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. prima, n. 337 del 20.2.2003.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 14 novembre 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti A.R. e G.Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, con bando di gara pubblicato il 29.11.2001, poi rettificato con successivo atto, ha indetto una procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, concernente il recupero urbano di un quartiere cittadino, con obbligo della redazione di una relazione geologica ed effettuazione di indagini geognostiche e geotecniche.

Alla procedura hanno chiesto di partecipare, tra gli altri, l’arch. Righini, quale professionista singolo, e l’ing. Alvaro, in proprio e quale legale rappresentante di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti.
L’arch. R., inizialmente escluso dalla gara e poi riammesso in esecuzione della sentenza del T.A.R. Calabria, n. 850 del 23.4.2002, che aveva annullato l’esclusione, è risultato al primo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione aggiudicatrice in base al punteggio assegnato a ciascun concorrente e, pertanto, gli è stato affidato l’incarico.

2.- L’ing. A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Calabria tutti gli atti di gara, ritenendoli illegittimi per violazione di legge e, sotto più profili, del disciplinare di gara, con conseguente illegittimità della determinazione del Dirigente del Settore 1 del Comune di Vibo Valentia, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è provveduto all’aggiudicazione dell’incarico all’arch. R.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, avendo ritenuto fondato - ed assorbente delle altre censure dedotte - il primo motivo di gravame con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e della normativa di settore (L. n. 1815 del 1939, art. 17, comma 1, lett. d) e g) e art. 13, comma 5, L. n. 109 del 1994, art. 51 d.P.R. n. 554 del 1999), in quanto il Righini, che aveva partecipato alla gara come professionista singolo, non aveva la capacità professionale per sottoscrivere la relazione geologica, essendo privo di detta qualifica, e non poteva, inoltre, considerarsi in associazione con il geologo C., indicato nella domanda come redattore della relazione geologica, non avendo con questi costituito una associazione professionale nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, né espresso la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo.

3.- Il presente appello proposto dall’arch. R. per l’annullamento della suddetta sentenza è fondato.

L’appellante, nel compilare il modulo - Allegato A - da inserire nella busta A (documenti amministrativi), ha precisato di partecipare quale professionista singolo e di essersi “associato” al geologo C. “unicamente per lo studio e la relazione geologica”.
Tale modalità di partecipazione non appare in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara.

L’art. 4 stabilisce, infatti, che “i partecipanti alla gara dovranno indicare quali professionisti saranno responsabili dei sotto elencati settori specialistici” e precisamente:
1) relazione geologica, indagini geognostiche e geotecniche,
2) progettazione;
3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
4) direzione dei lavori
5) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
.

Il successivo articolo 6 stabilisce, inoltre, che i concorrenti o i raggruppamenti dovranno operare con una organizzazione professionale numericamente e qualitativamente idonea a garantire l’espletamento dell’incarico, con l’indicazione del numero e delle qualifiche professionali utilizzate per garantire l’espletamento dell’incarico.
Conformemente a quanto richiesto dalle disposizioni suddette, l’arch. Righini ha indicato nel geologo C. il responsabile per la relazione geologica e non essendo questi un costante collaboratore dello studio lo ha qualificato come “associato unicamente per lo studio e la relazione geologica”; in altri termini ha indicato il collaboratore, responsabile di uno dei settori specialistici, che avrebbe fatto parte, ai soli fini della redazione della relazione geologica, della organizzazione professionale che avrebbe dovuto garantire l’espletamento dell’incarico.

Appare, pertanto, del tutto fuor di luogo, rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pretendere che l’arch. R., non avendo la capacità professionale di sottoscrivere la relazione geologica, per poter partecipare alla gara dovesse costituire con il geologo C. una associazione professionale, nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, ovvero un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il primo motivo di gravame, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., è, quindi, infondato.

4.- Parimenti infondate sono le ulteriori censure, dedotte con l’originario ricorso, che sono state assorbite dal giudice di primo grado.

4.1.- Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3, lett. c) del disciplinare di gara, in quanto l’arch. R. non avrebbe prodotto, come richiesto dalla norma a pena di esclusione, l’autorizzazione a partecipare alla gara da parte dell’Accademia di BB.AA. di Catanzaro, presso la quale insegna con un rapporto di lavoro dipendente.

Al riguardo il Comune di Vibo Valentia, che in primo grado si è costituito in giudizio, ha precisato, nella memoria difensiva, che l’arch. R. ha prodotto autocertificazione.
Pertanto, non essendo richiesta dalla norma anzidetta la presentazione di una documentazione relativa alla inesistenza di cause di incompatibilità, può ritenersi che il possesso di tale requisito sia stato utilmente provato attraverso l’autocertificazione, che avrebbe potuto essere eventualmente verificata.

4.2.- Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 5, lett. c) del disciplinare di gara, perché l’arch. R. e il geologo C. non avevano firmato il disciplinare di gara.

La censura è infondata in fatto, posto che dalla documentazione prodotta risulta che il disciplinare di gara è stato firmato sia dall’arch. R. che dal geologo C.

Quanto, poi, alla osservazione che le firme sarebbero state apposte sull’originario disciplinare e non su quello rettificato, l’appellante sostiene incontestatamente che le firme sono state apposte sul disciplinare che gli era stato fornito dall’ente. In ogni caso, trattandosi di una irregolarità e riferendosi le modifiche apportate all’originario disciplinare ad aspetti meramente formali (come chiarisce l’amministrazione nella cit. memoria difensiva), l’arch. R. non avrebbe potuto essere escluso dalla gara per tale ragione, ma semmai invitato a regolarizzazione la produzione.

4.3.- Con il quarto motivo si lamenta che uno dei progetti prodotti dall’arch. R. per adempiere alla prescrizione di cui all’art. 5, n. 1, busta B, del disciplinare di gara (“produzione di documentazione descrittiva e/o fotografica di tre opere svolte negli ultimi dieci anni relative ad interventi per i quali il concorrente abbia svolto l’incarico di progettazione e direzione dei lavori”) non sarebbe conforme a quanto richiesto, in quanto l’arch. R. avrebbe redatto solo il progetto, senza espletare la direzione dei lavori.
Dalla documentazione in atti risulta che l’arch. R. non si è limitato a produrre la documentazione relativa alle tre opere richieste dal disciplinare di gara, ma ha fornito la documentazione di numerose altre opere, attestante che egli, negli ultimi dieci anni, ha eseguito attività di progettazione e direzione dei lavori per servizi analoghi a quello da affidare. Pertanto, appare del tutto irrilevante che per una di tali opere non risulti che sia stata espletata la direzione dei lavori.

4.4.- Con il quinto motivo viene censurato il fatto che l’arch. R., in violazione di quanto stabilito dall’art. 5, busta B (documentazione tecnica), punto 3, non avrebbe prodotto i curricula dei professionisti (ing. G.C. arch. M.A.R.) indicati quali responsabili di alcuni settori specialistici.

L’arch. R. replica che, avendo egli partecipato alla gara come professionista singolo, non era tenuto a produrre i curricula dei collaboratori, dei quali era, comunque, responsabile.

In effetti la norma dispone che la busta B dovrà contenere “i curricula dei professionisti che svolgeranno i servizi”. Tale disposizione, secondo il suo tenore letterale, deve ritenersi riferita alla ipotesi di partecipazione delle associazioni di professionisti, anche perché i collaboratori sono indicati dallo stesso disciplinare come responsabili dei settori. Pertanto, appare corretto che l’arch. R., essendosi presentato come professionista singolo, abbia prodotto solo il suo curriculum.
In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile una diversa lettura della disposizione in questione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, trattandosi di una clausola ambigua, essa deve essere interpretata nel senso in cui favorisce la più ampia partecipazione alla gara e che, in conseguenza, l’amministrazione (che, peraltro, in primo grado ha convenuto con la tesi dell’arch. R.) avrebbe potuto semmai pretendere la regolarizzazione della documentazione.

4.5.- Per le considerazioni che precedono e non ricorrendo la necessità di una pronuncia sulle questioni che l’appellante ha sollevato in via meramente subordinata, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2003, con l'intervento dei Signori:

Agostino ELEFANTE, Presidente
Raffaele CARBONI, Consigliere
Corrado ALLEGRETTA, Consigliere
Goffredo ZACCARDI, Consigliere
Nicolina PULLANO, Consigliere est.

LAVORI PUBBLICI - 082-ter
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 aprile 2002, n. 850
L'indicazione di professionisti collaboratori per l'espletamento di servizi determinati da parte di un concorrente singolo professionista non comporta l'obbligo di costituzione di raggruppamento temporaneo o altra forma associativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima,

composto dai Signori:

Aldo Finati - Presidente
Pierina Biancofiore – Primo Referendario
Giovanni Iannini - Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 438/2002 proposto da R., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via ..., presso lo studio dell’avv. D.D.F., che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. A.F.;

contro

il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del verbale del 12 marzo 2002 della Commissione esaminatrice del Comune di Vibo Valentia, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente dalla selezione per la nomina di un progettista per il recupero del quartiere “Affaccio” di Vibo Valentia;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario Giovanni Iannini;
Uditi nella camera di consiglio del 18 aprile 2002 i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000, n. 205, che dà facoltà al Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

1. L’arch. R. espone di avere partecipato alla selezione, indetta dal Comune di Vibo Valentia, per la nomina di un progettista per il recupero del quartiere “Affaccio” di Vibo Valentia.

Egli impugna l’atto, di cui al verbale del 12 marzo 2002 della Commissione esaminatrice del Comune di Vibo Valentia, che ne ha disposto l’esclusione dalla procedura concorsuale.

2. Il Comune di Vibo Valentia, sebbene intimato, non si è costituito in giudizio.

3. Il menzionato verbale del 12 marzo 2002 motiva l’esclusione dell’odierno ricorrente nei termini seguenti: “….in quanto, pur avendo il Titolare dichiarato di essere associato con il geologo C., non ha dichiarato alcuna associazione con il dott. ing. G.C. ed arch. M.A.R., ai quali risultano affidati incarichi ben specifici. Non risulta, inoltre, dichiarata la volontà o l’intenzione di creare con gli stessi un raggruppamento temporaneo (in questo caso, comunque, risulterebbe carente la documentazione dei citati professionisti)".

La Commissione richiama, quindi, una determinazione dell’Autorità sui lavori pubblici, da cui sarebbe dato desumere che affidamenti collettivi a più professionisti di un unico incarico sono consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall’art. 1 della legge 1815/1939.

4. Dalla lettura del verbale si desume, quindi, che la Commissione, preso atto della previsione di affidamento di compiti specifici agli indicati professionisti, risultante dalla domanda presentata dall’arch. R., ha ritenuto che la domanda stessa tendesse ad un affidamento collettivo dell’incarico di progettazione.

Il ricorrente rileva l’erroneità di tale affermazione, sottolineando di avere partecipato alla selezione quale singolo professionista e non in associazione con gli altri professionisti menzionati, indicati solo quali collaboratori.
La doglianza è fondata.

Dall’esame degli atti e, segnatamente, dalla domanda di partecipazione risulta, innanzi tutto, in maniera inequivocabile che il R. ha chiesto di partecipare quale libero professionista singolo.
Nella domanda, certamente, risultano indicati i nomi dei professionisti menzionati nel verbale oggetto di impugnazione. Tale indicazione, tuttavia, non fa di essi dei soggetti partecipanti alla gara, essendo, per converso, manifesto che i professionisti stessi altro non sono che collaboratori del professionista singolo partecipante alla gara, cui sono affidate incombenze specifiche.
In proposito deve rilevarsi che, come sottolinea il ricorrente, è lo stesso disciplinare di gara, al punto d) dell’art. 6, che impone di indicare numero e qualifica professionale dei soggetti utilizzati per l’espletamento dell’incarico.

5. Da quanto sopra specificato risulta l’erroneità del riferimento all’affidamento collettivo dell’incarico e, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento), da distrarre in favore dei procuratori ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2002.