LAVORI PUBBLICI -
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Consiglio di Stato, sezione V, 1 dicembre 2003, n.
7833
E' legittima la prescrizione della sigillatura su tutti i lembi della busta, compresi quelli di costruzione del
plico.
In presenza di una clausola del bando che prescrive inequivocabilmente l'obbligo
di sigillare tutti i lembi, compresi quelli preincollati in sede di
fabbricazione della busta, è legittima l'esclusione dell'offerta che non abbia
ottemperato a tale prescrizione.
(sullo stesso
argomento: T.R.G.A. Bolzano, 20 settembre 2002, n.
421; T.A.R. Brescia, 14 aprile 2003, n.
418;
T.A.R.
Toscana, sez. II, 30 settembre 2003, n. 5217; Consiglio
di Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2299)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 10454 del 2002 proposto dalla A. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. L.V. ed elettivamente domiciliata in ...
contro
Comune di Saint Vincent, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G.S. ed E.R. ed elettivamente domiciliato in ...
e nei confronti
della T.R. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti C.P. e M.P. ed elettivamente domiciliata in ...
per l'annullamento
della sentenza n. 1, di cui è stato depositato in data 14 novembre 2002 il dispositivo con il n. 5 e in data 7 gennaio 2003 la motivazione, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato e quello della T.R.
s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 400 del 7 febbraio 2003, con la quale è stata respinta
la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 1 Luglio 2003 gli avv.ti V., P. e R.i;
Visto il dispositivo di sentenza n. 291 pubblicato in data 1 Luglio 2003;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame s’impugna la sentenza n. 1 del 7 gennaio 2003, il cui dispositivo è stato depositato in data 14 novembre 2002 con il n. 5, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente contro gli atti della gara per pubblico incanto al maggior ribasso, indetta dal Comune di Saint Vincent con bando pubblicato fino al 26 novembre 2001 per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione urbanistica.
Il ricorso era rivolto, in particolare, contro il verbale di gara in data 11.12.2001, recante esclusione di quattro imprese già ammesse; la determinazione 17.12.2001 del responsabile del procedimento, recante approvazione dei verbali ed aggiudicazione della gara; il verbale di pubblicazione in data 28.12.2001; il bando di gara nella parte di cui al punto f.2, relativo alle modalità di chiusura della busta contenente l’offerta economica; occorrendo, il verbale di gara in data 27.12.2001 e l’eventuale contratto nelle more stipulato con la ditta controinteressata.
L’appellante ripropone, nell’atto introduttivo del gravame avanzato a seguito della pubblicazione del dispositivo della sentenza, i motivi dedotti in primo grado, volti in sostanza a sostenere l’illegittimità dell’esclusione di quattro imprese dalla gara, dopo che erano in gran parte già note le offerte economiche e senza alcuna motivazione circa il pubblico interesse all’annullamento dei precedenti atti di ammissione; l’illegittimità della clausola di cui al punto f.2 del bando di gara nella parte relativa alle modalità di chiusura della busta contenente l’offerta economica; la violazione dei principi di partecipazione al procedimento. Una volta conosciuta la motivazione della pronuncia impugnata, la società ricorrente ne ha confutato le ragioni con motivi aggiunti.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Saint Vincent
che la T.R. s.r.l., aggiudicataria definitiva dell’appalto in questione.
Entrambi hanno controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione
perché inammissibile ed infondato; con ogni conseguente determinazione anche in
ordine a spese e competenze di giudizio.
Respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata con ordinanza n. 400 del 7 febbraio 2003, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 1 Luglio 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Occorre premettere in fatto che nel corso delle operazioni relative alla gara d’appalto di cui si tratta, mentre procedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ventitre imprese ammesse e dopo aver preso cognizione di sedici offerte, la commissione di gara ha escluso quattro delle partecipanti, di cui due comprese tra quelle già ammesse, in quanto la busta mancava di firma e di chiusura in ceralacca sui lembi di costruzione, in contrasto con la clausola di cui al punto f.2 del bando di gara.
Tanto premesso, appare infondata la censura con la quale, ipotizzata l'esistenza di un autonomo procedimento di annullamento, in via di autotutela decisoria, del precedente verbale recante l'ammissione dei concorrenti, si lamenta l’omissione di apposito avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241.
Deve, invero, ribadirsi, alla stregua di costante giurisprudenza (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2001 n. 1909; id., 19 marzo 2001 n. 1642; id., 7 marzo 2001 n. 1344; sez. VI, 28 gennaio 2000 n. 400), il carattere unitario del procedimento per la scelta del contraente privato da parte della pubblica Amministrazione, il quale, sebbene articolato in varie fasi, si conclude soltanto con l'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV 28 agosto 2001 n. 4904). Pertanto, il riesame di operazioni già svolte - tra l’altro, relative a due sole concorrenti - non è configurabile come un nuovo procedimento che renda necessaria la comunicazione di avvio, inserendosi, invece, nell'unica serie procedimentale in corso.
In ogni caso, la ricorrente ha partecipato all’intera procedura a mezzo di proprio rappresentante.
Esclusa la sussistenza del vizio ora considerato, la questione centrale del giudizio consiste nello stabilire se la citata disposizione del bando di gara, che prescrive l’apposizione di ceralacca e controfirma oltre che sui lembi di chiusura anche su quelli di costruzione della busta recante l'offerta economica, sia logica ed assolva ad una qualche utilità per la stazione appaltante, specialmente in relazione al previsto obbligo di sigillare e controfirmare su tutti i lembi, compresi quelli chiusi dal costruttore, il plico principale contenente anche tale busta.
Al riguardo, non può che condividersi il convincimento espresso dal Tribunale.
Va, in primo luogo, evidenziato che la prescrizione di cui si
tratta è inequivoca.
La chiara descrizione della modalità da seguire, infatti,
è ripetuta con riguardo alla sigillatura ed alla controfirma (l’offerta
economica “deve essere chiusa in busta sigillata con ceralacca su tutti i
lembi di chiusura, sia quelli di costruzione della busta medesima che quello di
chiusura e controfirmata altresì su tutti i lembi di chiusura, sia quelli di
costruzione della busta medesima che quello di chiusura”). Essa è, inoltre,
espressamente sanzionata con esclusione dalla gara a mezzo di disposizione, il
cui testo è evidenziato con l’uso del carattere grassetto e sottolineato,
ribadita anche nel paragrafo del bando dedicato agli adempimenti necessari “per
non essere esclusi dalla gara” (pag. 17, punto 4).
L’onere così imposto, peraltro, non contrasta con alcuna norma di legge o regolamento e, in particolare, con l’art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, invocato dalla società appellante, che fa solo generico riferimento ad un "piego sigillato" senza ulteriore specificazione.
La norma censurata, ad ogni modo, non è illogica o inutile. Essa, invero, soddisfa legittime esigenze di trasparenza e imparzialità in quanto intesa ad assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti l’offerta economica, tenendo presenti, da un lato, la circostanza che si tratta di operazioni svolgentisi, per legge, in più sedute distanziate nel tempo e, dall’altro, la notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente i lembi preincollati delle buste all’uopo comunemente usate.
Né appare in qualche modo rilevante, nel caso di specie, che la busta in argomento debba essere inserita, insieme alla documentazione richiesta, in un altro plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi, non risultando detto adempimento idoneo ad assicurare l'integrità e la salvaguardia delle buste interne dopo che il plico generale sia stato aperto.
Così accertata la legittimità della clausola del bando controversa, il comportamento tenuto dalla stazione appaltante non solo risulta immune dai vizi dedotti in ricorso, ma, anzi, doveroso nell’osservanza della legge speciale della gara.
Per le considerazioni fin qui svolte l’appello si rivela infondato in ogni suo profilo e va, pertanto, respinto.
Spese e competenze del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante Ambiente s.r.l. al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio in favore del Comune di S. Vincent nella misura di € 4.000,00 e in favore dell'appellata T.R. s.r.l. nella misura di € 4.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 1 Luglio 2003 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere