LAVORI PUBBLICI - 135
T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, 30 marzo 2004, n.
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E' illegittimo procedere all'arrotondamento dei decimali nel calcolo della
soglia di anomalia, quand'anche la norma (di bando o, come nella Regione
Sicilia, di legge) imponga la presentazione di offerte con soli due decimali.
L'arrotondamento o il troncamento nei calcoli costituisce arbitraria
manipolazione del risultato.
(conforme: Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2003, n.
1277) REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, sezione prima interna, composto dai Signori Magistrati: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2434/03 R.G., proposto da B.R., titolare
dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. G.M., presso lo studio
del quale è elettivamente domiciliato in ... CONTRO Il COMUNE DI NISCEMI, in persona del sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio, E NEI CONFRONTI dell’impresa E. s.n.c., con sede in ..., non costituita in
giudizio, PER L'ANNULLAMENTO dei provvedimenti contenuti nel verbale di gara del 29 aprile
2003, per effetto dei quali il Presidente del seggio ha aggiudicato
all’impresa E. s.n.c. la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di
manutenzione e rifacimento tratti di rete fognante nel centro urbano per
l’anno 2002; Visto il ricorso con i relativi allegati; FATTO L’impresa ricorrente impugna le operazioni di gara, culminate
nel verbale del 29 aprile 2003 di aggiudicazione alla impresa
controinteressata. Afferma che si sarebbe resa aggiudicataria se la stazione
appaltante avesse correttamente determinato la media delle offerte per
l’individuazione delle offerte anomale mediante la determinazione del valore
aritmetico della media stessa alla quale raffrontare le offerte per
l’aggiudicazione. A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure: VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21, COMMA 1,
Legge N. 109/84 COME
MODIFICATO DALL’ART. 17 Legge reg. N.7/02, NONCHE’ DELLE PRESCRIZIONI DEL BANDO
DI GARA IN ORDINE AL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA - ECCESSO DI POTERE
SOTTO I PROFILI DELLA ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E
DELLA INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. Alla Camera di Consiglio del 15 luglio 2003 è stata accolta la domanda
cautelare proposta dal ricorrente; DIRITTO Il Collegio prende in esame l’articolata censura su cui si fonda il ricorso
introduttivo e ne rileva la fondatezza. La stazione appaltante ha, secondo le prescrizioni del disciplinare allegato
al bando, preso in considerazione le offerte di ribasso delle singole imprese
partecipanti alla gara, fino alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.
La soglia di anomalia delle offerte, poi, è stata calcolata assumendo un
valore con solo due cifre decimali mentre invece avrebbe dovuto procedersi al
calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali, incrementata dello
scarto medio dei ribassi, considerando tutte le cifre decimali. Le operazioni, così come condotte hanno determinato una illegittima
manipolazione dei risultati delle operazioni di media delle offerte non
previste dalla rigorosa normativa che disciplina le aggiudicazioni delle gare
d’appalto. L’art. 17 della legge reg. n. 7/02 che ha recepito con modifiche l’art. 21 legge n.
109/94 detta la procedura che la commissione di gara deve seguire al fine di
individuare le offerte da ammettere alla gara, con l’esclusione di quelle che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementato dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali. Operato, quindi il c. d. taglio delle ali, la gara sarà aggiudicata a favore
dell’impresa che ha presentato il ribasso che uguaglia o più si avvicina per
difetto (1) alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara.
(2) La dettagliata normativa sopra richiamata non consente arrotondamenti nella
individuazione della media delle offerte che va individuata mediante
l’applicazione di rigorosi criteri aritmetici e non consente arrotondamenti
arbitrari che determinerebbero alterazioni nella media delle offerte che va
invece rigorosamente e senza approssimazioni individuata. Diversamente operando si determinerebbe un’alterazione dell’esito della gara
rispetto a quello che scaturirebbe da una corretta applicazione del criterio
normativamente previsto. Operando nel caso di specie la corretta individuazione della media delle
offerte alla quale rapportare le singole offerte al fine di individuare quella
che a tale media più si avvicina per difetto, come prescritto dalla chiara
disposizione di legge, aggiudicataria, nel caso di specie, si rende l’impresa
ricorrente che, ha offerto il ribasso del 17,48% che più si avvicina per
difetto alla media vincente dei ribassi, calcolata in modo aritmetico e senza
arrotondamenti (pari a 17,4825). Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte, il ricorso va
accolto. Appare equo al Collegio compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di
Catania, sez. prima interna, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto
annulla gli atti impugnati. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2004. (1) non "che
uguaglia o più si avvicina per difetto alla ... " bensì "che più si
avvicina per difetto alla ..." in quanto l'offerta "che uguaglia"
la soglia di anomalia deve considerarsi anomala e quindi esclusa per espressa
disposizione di legge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Dott. Filippo Delfa, Presidente
dott. Gabriella Guzzardi, Consigliere est.
Dott. Giovanni Milana, Consigliere
degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali il verbale di gara
del giorno 11/04/03 e il provvedimento, ove frattanto intervenuto, di
approvazione degli atti di gara.
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2004 il
Consigliere dott. Gabriella Guzzardi;
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Come previsto dal bando di gara, conformemente al disposto dell’art. 17 legge
reg. n. 7/02, le imprese partecipanti dovevano esprimere la propria offerta
con cifra percentuale di ribasso con due sole cifre decimali.
L’amministrazione nell’effettuare le operazioni al fine della individuazione
delle offerte anomale doveva procedere alla media aritmetica dei ribassi
percentuali presentati dalle imprese partecipanti, per giungere ad un valore
aritmetico con decimali superiori alla seconda cifra.
Invece il seggio di gara
ha individuato la soglia dell’anomalia operando sul risultato aritmetico della
media dei ribassi la elisione delle cifre decimali superiori alla seconda, con
ciò falsando il risultato.
Il corretto svolgimento delle operazioni avrebbe
condotto alla individuazione della soglia d’anomalia nel valore del 17,4825 e
la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata alla ricorrente che ha presentato
l’offerta di ribasso del 17,48% che più si avvicina per difetto alla
individuata media dei ribassi.
Alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2004 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
Le operazioni di gara, pertanto, nella parte in cui
si è proceduto alla determinazione della media delle offerte mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale si presenta illegittima perché in
contrasto con la normativa di riferimento a nulla rilevando la previsione
contenuta nel disciplinare che prevede il calcolo delle medie fino alla
seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore quando la terza cifra
è pari o superire a cinque che, in quanto tale illegittima previsione
contrasta con la normativa da applicare nel caso di specie, espressamente
richiamata nel bando di gara, ed è pertanto da considerare tanquam non esset.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(2) non "alla media dei ribassi" bensì alla ben
più complessa soglia di anomalia dove la media dei ribassi (peraltro delle
sole offerte centrali) è incrementata dalla media degli scarti.