LAVORI PUBBLICI - 145
T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia, 26 ottobre 2004, n. 1410
Non c'è bisogno né di provvedimento specifico né di motivazione per affidare un incarico di progettazione all'interno della struttura comunale.
E' legittimo l'affidamento del progetto preliminare ad un dipendente geometra; la limitata competenza professionale non osta alla progettazione preliminare la quale, come come emerge dalla previsione normativa, è costituita da studi di prima approssimazione non idonei a pregiudicare l’incolumità delle persone.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 536/2001 proposto da C. S.r.l. e F.S.S. S.r.l. rappresentate e difese dagli Avv.ti A.G. di Bergamo e S.M.i, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in ...

contro

il Comune di Schilpario, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione 7.2.2001, n. 24, con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di rifacimento dell’impianto di risalita Schilpario/Epolo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la relazione sui fatti di causa presentata dal Comune in esecuzione della ordinanza monocratica 8.1.2002, n. 7;
Designato come relatore, alla pubblica udienza del 23.3.2004, il dott. Antonio Massimo Marra;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 2.5.2001, tempestivamente depositato, le società istanti hanno impugnato la delibera 7.2.2001, n. 24, con cui la Giunta comunale di Schilpario ha approvato il progetto preliminare dei lavori di rifacimento dell’impianto di risalita Schilpario/Epolo denunciandone l’illegittimità:

1) per violazione dell’art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274 e dell’art. 17, 2° comma della L. 11.2.1994, n. 109, in quanto sarebbe illegittimo il conferimento dell’incarico per la realizzazione dell’impianto de quo ad un professionista geometra, anche per la circostanza che difetterebbe una specifica delibera di attribuzione dell’incarico;
2) per violazione dell’art. 17, 1°, 4° e 8° comma di detta L. 109/94, dell’art. 229 (recte: 2229) del codice civile e per eccesso di potere sotto vari profili, non rientrando le società tra i soggetti a cui - secondo le previsioni della legge Merloni – possano conferirsi incarichi di progettazione interna od esterna;
3) violazione dell’art. 14, 2° e 11° comma della ridetta L. 109/94 e per eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché sussisterebbe contraddizione tra il programma ed i documenti programmatori, tenuto conto che l’approvazione del progetto preliminare non conterrebbe alcuna indicazione sulle fonti da cui trarre l’approvvigionamento dell’opera.

Il Comune di Schilpario non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto le ricorrenti lamentano sotto più profili l’illegittimità della delibera in questa sede impugnata non solo, per la insussistenza di una specifica previsione normativa che attribuisca ad un tecnico comunale, con qualifica professionale di geometra, la realizzazione - anche a livello progettuale - di opere da cui possono derivare potenziali pericoli per l’incolumità delle persone, ma anche per una scelta che tralascerebbe ogni riferimento al rapporto tra mezzi disponibili in bilancio ed opere che l’Amministrazione intende realizzare, in violazione peraltro della normativa di settore che postula, invece, una correlazione strettissima tra programmazione finanziaria e programmazione dei lavori pubblici.
In altri termini, secondo la tesi sostenuta dalle ricorrenti verrebbe a mancare quel rapporto di necessaria correlazione tra piani di intervento ed i mezzi (non soltanto a livello di previsione) effettivamente disponibili in aperto contrasto con le disposizioni vigenti in materia.

Con il primo motivo di ricorso le deducenti lamentano, anzitutto, la violazione dell’art. violazione dell’art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274 e dell’art. 17, 2° comma della L. 11.2.1994, n. 109, in quanto sarebbe illegittimo il conferimento dell’incarico per la realizzazione dell’impianto de quo ad un professionista geometra, tanto più in assenza di uno specifico atto di attribuzione dell’incarico che assegni al medesimo il compito di operare.
Detto ordine di idee non può essere condiviso.
In primo luogo va rilevato che, a norma dell’art. 17 della L 109/94, le prestazioni relative alla progettazione preliminare (…) sono, tra l’altro, espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti(…) trasparendo, in tal senso, un palese favor nei confronti dell’affidamento degli incarichi di progettazione all’interno della stazione appaltante, di tal che nessun comportamento illegittimo può ravvisarsi dunque nell’operato del Comune che, in esecuzione a tale disposizione, ha affidato il progetto preliminare dell’opera – relativamente al primo livello di approfondimento – al geometra comunale, Sig.ra C.B.

Allo stesso geometra comunale, infatti, era stato in precedenza conferito con provvedimento del Sindaco del 22.5.2000 l’incarico di Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Schilpario, con inquadramento nella categoria D – posizione economica D1.

L'aver privilegiato, nell'attribuzione dell'incarico, le professionalità interne non si pone peraltro in contrasto con il quadro normativo sopra esaminato, tenuto conto che l'Amministrazione gode di una ampia sfera di potere nel valutare la possibilità del conferimento di incarichi ai propri dipendenti anche al di fuori dei casi specificamente previsti da norme legislative e regolamentari (essendovi, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, una previsione “alternativa” e non “cumulativa”.

Quanto, poi, alla assunta illegittimità relativa alla approvazione del progetto preliminare elaborato dal suindicato Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, stante la qualifica di geometra dal medesimo rivestita, è opportuno rilevare che l’art. 15 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 stabilisce che il progetto preliminare è redatto secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, esecutivo e definitivo.

L’art. 18 del medesimo regolamento, dispone, altresì, che il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione ed è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa (contenente la descrizione dell’intervento da realizzare, l’esposizione di fattibilità dell’intervento l’accertamento in ordine alla disponibilità dell’aree da utilizzare etc);
b) relazione tecnica (portante lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi all’intervento da realizzare);
c) studio di prefattibilità ambientale (finalizzato alla individuazione delle condizioni che consentono un miglioramento della qualità ambientale;
d) indagini geologiche ed idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.

Alla stregua delle suindicate coordinate normative appare del tutto ragionevole ritenere che l’incarico conferito al Responsabile dell’Ufficio Tecnico sia pienamente legittimo, non sussistendo invero preclusioni in relazione al profilo professionale dal medesimo responsabile rivestito, in quanto come emerge dalla stessa previsione normativa, trattasi di uno sviluppo di studi tecnici di prima approssimazione che certamente non può ritenersi foriero di possibili danni per l’incolumità delle persone.

Con l’ulteriore motivo di doglianza le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 14 della L. 11.2.1994, n. 109, ed eccesso di potere per assenza e carenza di motivazione, in quanto sarebbe stato violato il principio che impone la necessaria correlazione tra mezzi disponibili in bilancio e opere che l’Amministrazione intende attuare.
Soggiungono al riguardo le deducenti che non solo nella fase di programmazione, ma anche nel successivo atto di approvazione dell’elenco annuale - e delle sue variazioni - devono essere indicate risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.
In altri termini, la discrasia rispetto alla normativa di riferimento (art. 14 della L. 109/1994) viene ravvisata nella assenza di correlazione tra il programma e i documenti programmatori (il bilancio, la relazione previsionale programmatica, il piano esecutivo di gestione).
In particolare rilevano le interessate che l’approvazione del progetto preliminare per un costo di £. 3.850.000.000, non contenga peraltro alcuna giustificazione circa le fonti da cui trarre le relative risorse.

Anche detta censura è infondata.

Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 14 della legge n. 109/94 ha innovato profondamente la disciplina del settore, predisponendo strumenti ritenuti necessari per indirizzare l'azione amministrativa secondo criteri oggettivi.
L'esigenza è stata quella di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie, secondo un ordine di priorità basantesi sulla valutazione dei costi e dei benefici.
D’altro canto, come emerge dalla documentazione versata in atti e riconosciuto dallo stesso ricorrente, l’opera progettata risulta legittima rientrando nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001.
Va, peraltro, aggiunto che lo stesso bilancio pluriennale corredato dalla relazione previsionale programmatica ha ricevuto il visto di controllo da parte dell’O.RE.CO e il parere favorevole del revisore dei conti.
Nessun rilievo è pervenuto infine dall’Osservatorio riguardo alle schede relative alla compilazione del programma triennale dei lavori pubblici tempestivamente trasmesse dal Comune resistente.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, potendo restare assorbita l’ulteriore censura dedotta.
In considerazione della mancata costituzione del Comune resistente, nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese .
Così deciso in Brescia, il 23.3.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in pubblica udienza, con l'intervento dei signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Stefano Tenca - Giudice
Antonio Massimo Marra - Giudice, estensore.