LAVORI PUBBLICI - 150
T.A.R. Calabria, sezione Reggio Calabria, 13 giugno 2005, n. 835
Conferma a pena di esclusione delle correzioni sulla lista per l'offerta ex
art. 90 d.P.R. n. 554 del 1999:
non opera per le integrazioni o
riduzioni delle quantità che il concorrente ritiene carenti o eccessive e per le
voci inserite che ritiene mancanti; opera solo per le correzioni ai prezzi unitari offerti e per le correzioni alle
quantità offerte già oggetto di integrazione, riduzione o inserimento.
(sullo stesso argomento si vedano: Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134 e T.A.R. Brescia, 22 agosto 2001, n. 722)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai seguenti magistrati:
- Luigi Passanisi - Presidente
- Daniele Burzichelli - Primo Referendario, rel.
- Caterina Criscenti - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 95/05, proposto dai legali rappresentanti di Impresa F.G. s.r.l. e U. c.s. a r.l., in proprio e nella qualità di facenti parte dell’Associazione Temporanea di Imprese F.G. s.r.l. e U. c.s. a r.l., rappresentate e difese dall’Avv. A.A., unitamente al quale sono elettivamente domiciliate presso ...
contro
la Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’Avv. D.B., unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale dell’Ente, ...
e nei confronti di
D. s.r.l. e C. s.p.a., in persona dei loro legali rappresentanti, in proprio e nella qualità di parti di un Associazione Temporanea di Imprese, rappresentata e difese dall’Avv. A.M., unitamente al quale sono elettivamente domiciliate presso ...
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore APQ della provincia di Reggio Calabria n. 4 in data 19 gennaio 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via provvisoria all'Associazione controinteressata l'appalto integrato dei lavori di realizzazione della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro, svincolo di Cinquefrondi - nuovo svincolo A3 di Laureana Borrello n. 1, Stralcio I lotto, innesto strada provinciale “Rosario–Galateo” - Nuovo Svincolo AB di Laureana Borrello, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dell'offerta dell'Associazione controinteressata e l'aggiudicazione in favore dell’Associazione ricorrente;
- dei verbali di gara n. 2 in data 21 dicembre 2004, n. 3 in data 22 dicembre 2004 e n. 4 in data 27 dicembre 2004, nella parte relativa alla mancata esclusione della controinteressata, nonché il verbale di gara in data 17 gennaio 2005, con questa è stata confermata la decisione in data 27 dicembre 2004;
- della determinazione della Provincia n. 29 in data 22 marzo 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva;
Designato quale relatore per la pubblica udienza del 25 maggio 2005 il primo
referendario dott. Daniele Burzichelli;
Uditi i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, nella
pubblica udienza del 25 maggio 2005;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Le imprese ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della determinazione del Dirigente del Settore APQ della provincia di Reggio Calabria n. 4 in data 19 gennaio 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via provvisoria all'Associazione controinteressata l'appalto integrato dei lavori di realizzazione della Pedemontana della Piana di Gioia Tauro, svincolo di Cinquefrondi - nuovo svincolo A3 di Laureana Borrello n. 1, Stralcio I lotto, innesto strada provinciale “Rosario–Galateo” - Nuovo Svincolo AB di Laureana Borrello, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dell'offerta dell'Associazione controinteressata e l'aggiudicazione in favore dell’Associazione ricorrente.
Le ricorrenti hanno anche impugnato i verbali di gara n. 2 in data 21 dicembre 2004, n. 3 in data 22 dicembre 2004 e n. 4 in data 27 dicembre 2004, nella parte relativa alla mancata esclusione della controinteressata, nonché il verbale di gara in data 17 gennaio 2005, con questa è stata confermata la decisione in data 27 dicembre 2004.
Mediante motivi aggiunti, le ricorrenti hanno poi impugnato la determinazione della Provincia n. 29 in data 22 marzo 2005, con cui sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva.
L’Amministrazione Provinciale, ritualmente intimata, si è costituita in
giudizio, sollecitando il Tribunale a rigettare il gravame proposto dalle
ricorrenti in quanto infondato.
Anche le ditte facenti parte dell’Associazione controinteressata,
ritualmente intimate, si sono costituita in giudizio, sollecitando il
rigetto del gravame.
Nella pubblica udienza del 25 maggio 2005, sentiti i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con bando di gara approvato con determinazione del Dirigente della Struttura APQ n. 2492 in data 21 ottobre 2004, la Provincia di Reggio Calabria ha indetto l'appalto indicato in epigrafe, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le ricorrenti hanno osservato che il bando di gara, il capitolato e lettera di invito prevedevano che la lista della categoria di lavorazioni fosse sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e non potesse presentare correzioni dallo stesso non confermate e sottoscritte, sotto pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
Hanno partecipato alla gara di cui si tratta solo l'Associazione ricorrente
e la controinteressata e la Commissione, verificata la regolarità della
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”, ha ammesso le
offerenti alla fase ulteriore (verbale in data 17 dicembre 2004) demandata
ad apposita Commissione Giudicatrice.
Nella seduta del 27 dicembre 2004 sono state aperte le offerte economiche e
il rappresentante dell'Associazione ricorrente ha evidenziato che
l’Associazione controinteressata non aveva confermato e sottoscritto le
correzioni apportate alla lista delle categorie contenuta nell'offerta
economica (busta “B”).
In tale sede, la Commissione ha rilevato che, come previsto nella lettera di invito, l'offerta di tutte le categorie di lavorazioni risultavano firmate in ogni singola pagina (e perciò confermate in tutte le singole voci) e che le correzioni previste dalla lettera di invito erano quelle relative a valutazioni già formulate dalla concorrente, che andavano confermate e sottoscritte a garanzia della univocità dell'offerta.
Sul problema sollevato dall'Associazione ricorrente nella seduta del 27
dicembre 2004 è stato anche richiesto il parere dell'Avvocatura dell'Ente
che, con nota prot. n. 829 in data 7 gennaio 2005, ha rilevato che, a
rigore, l'offerta della controinteressata andava esclusa, in applicazione
della puntuale previsione della “lex specialis”, non suscettibile di deroga
a tutela della “par condicio” concorsuale.
La Commissione Giudicatrice nella seduta del 7 gennaio 2005 ha deciso,
tuttavia, di confermare la decisione assunta con il verbale 4 in data 27
dicembre 2004, sul rilievo che nella fattispecie i principi espressi
dall'Avvocatura dell’Ente non risultavano applicabili, in quanto le
variazioni apportate alla lista erano modifiche e non correzioni e non
necessitavano, pertanto, di ulteriori firme di convalida.
L’Associazione ricorrente ha lamentato violazione del bando di gara, della
lettera di invito, della “par condicio”, dell'articolo 90 del d.p.r. n.
554/1990, nonché eccesso di potere per motivazione carente, illogica,
falsata nei presupposti e nell'iter formativo, contraddittorietà e
violazione del giusto procedimento.
In estrema sintesi, la ricorrente ha osservato che, in conformità
all'articolo 90 del d.p.r. n.
554/1990, la stazione appaltante deve
verificare che i concorrenti abbiano confermato e sottoscritto le correzioni
apportate alla lista.
La regolamentazione di gara (bando, capitolato e lettera di invito)
prevedeva che la lista della categoria di lavorazioni dovesse essere
sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o
dal suo procuratore e non potesse presentare correzioni dallo stesso non
confermate e sottoscritte, comminando espressamente l'esclusione dalla gara
nel caso che mancasse o risultasse non regolarmente sottoscritto o comunque
incompleto qualcuno dei documenti o atti richiesti, ovvero anche uno solo
dei documenti sottoscritti o, comunque, qualcuno dei documenti pervenisse in
modo diverso da quanto prescritto (“Informazioni” contenute nella lettera di
invito).
Poiché l'associazione controinteressata aveva presentato la lista delle categorie e delle lavorazioni con modifiche e correzioni nella quarta colonna senza conformare e sottoscrivere ogni correzione, la Commissione, secondo l’avviso di parte ricorrente, avrebbe dovuto escluderla dalla procedura concorsuale, atteso che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, non può disapplicarsi il bando di gara quando esso preveda puntualmente una causa di esclusione.
L'Associazione ricorrente ha anche osservato che la Commissione nella seduta del 27 dicembre 2004 aveva disatteso l'eccezione sollevata sul rilievo che la sottoscrizione di ogni singola pagina risultava significativa e confermativa delle singole voci e le correzioni previste dalla lettera di invito erano da intendersi come correzioni a proprie (già espresse) valutazioni, che andavano confermate e sottoscritte a garanzia dell'univocità dell'offerta.
Tale interpretazione, secondo parte ricorrente, risulterebbe abnorme in
quanto, al di là di ogni pretestuosa distinzione tra correzioni e
variazioni, una variazione è pur sempre espressione di una decisione di
modifica e, pertanto, viene richiesta a conferma la sottoscrizione sia delle
variazioni che delle correzioni ai fini di una corretta identificazione del
documento, con la conseguenza che il vizio in questione non è suscettibile
di alcuna sanatoria.
Ne consegue che l'adempimento della conferma mediante sottoscrizione delle
modifiche delle quantità e, quindi, delle indicazioni fornite dalla stazione
appaltante risultava essenziale, oltre che per gli indicati profili di
forma, anche per gli effetti sostanziali incidenti sull'intera offerta
economica.
Sul punto, parte ricorrente ha ricordato che la giurisprudenza ha statuito che la mancanza di sottoscrizione relativa a un elemento fondamentale dell'atto incide sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto indicato come dichiarante.
Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.
Come osservato dall’Amministrazione resistente e dalla associazione controinteressata, la lettera di invito (pag. 3, lettera d) chiedeva alle società partecipanti di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavoratori non avevano valore negoziale, né effetto sull'importo complessivo dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 109/1994 e dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.
La disciplina di gara consentiva, pertanto, ai concorrenti di indicare
quantità diverse da quelle previste dalla stazione appaltante (pag. 4, punto
“q” della lettera di invito).
In conseguenza, la previste esclusione in caso di correzione non formalmente
confermata (del prezzo unitario offerto o di quello relativo alla quantità
indicata dalla concorrente) non può intendersi, in ossequio ad una esegesi
meramente formale, nel senso che ogni variazione dovesse essere formalmente
confermata, atteso che le variazioni apposte già risultavano espressamente
confermate mediante la sottoscrizione della relativa pagina.
La previsione in ordine alla necessità di una esplicita sottoscrizione delle
“correzioni” deve, piuttosto, intendersi, secondo il Collegio, nel senso
che, nell’ipotesi, ad esempio, di variazione di una diversa quantità già
indicata, onde fugare perplessità ed equivoci, la concorrente dovesse
sottoscrivere la correzione a conferma dell’intervenuta modifica.
Ciò assume un senso ai fini della chiarezza dell’offerta (che può restare
dubbia nel caso di una correzione apposta in modo non inequivocabile),
mentre l’onere di una puntuale sottoscrizione di ciascuna variazione, a
fronte della già intervenuta sottoscrizione della relativa pagina, appare
inutile, superfluo e sostanzialmente privo di qualsiasi significato o
interesse giuridico per la Pubblica Amministrazione.
E’ anche vero che, come osservato
dalla Provincia, a seguire la tesi di parte ricorrente, si finirebbe per
attribuire alle quantità indicate dalla stazione appaltante una valore non
meramente indicativo, svuotando parzialmente di significato la previsione del
diritto di modifica riconosciuto alle concorrenti dal bando di gara ai sensi
dell'articolo 19
della legge n. 109/1994 e dell'articolo 326,
secondo comma, della legge n. 2248/1865.
D’altronde, la lettera di invito (pag. 3, lettera d) in relazione alla
"lista-offerta prezzi", prevedeva, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 90 del d.p.r. n.
554/1990, che il concorrente controllasse le
voci attraverso l'esame degli elaborati progettuali e integrasse o riducesse
le quantità reputate carenti o eccessive, nonché inserisse voci e relative
quantità ritenute mancanti, con applicazione dei relativi prezzi unitari, e
stabiliva che la lista fosse sottoscritta in ciascun foglio e in calce
all'importo complessivo offerto, con la precisazione che, a pena di
esclusione, la lista non poteva presentare correzioni che non fossero
espressamente confermate e sottoscritte.
Sembra, quindi, corretta l’interpretazione dell’Amministrazione resistente,
secondo cui lettera di invito opera una chiara distinzione tra integrazioni
o riduzioni delle quantità o l'introduzione di voci relative a quantità, da
una parte, e correzioni, dall’altra, queste ultime chiaramente successive e
ulteriori rispetto alle prime e da intendersi come riferite ad errori
eventualmente commessi nel compilare la lista.
D’altronde, il
quinto comma dell'articolo 90 del d.p.r. n.
554/1990, che
disciplina le modalità peculiari dell'offerta a prezzi unitari nell'appalto
integrato, prevede anch’esso che il concorrente controlli le voci riportate
nella lista suddetta (lista delle categorie di lavorazioni forniture),
previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo
metrico e il capitolato speciale d’appalto, e all’esito di tale verifica
integri o riduca le quantità che carenti o eccessive e inserisca le voci e
le relative quantità che ritiene mancanti, con indicazione dei prezzi
unitari.
Integrazione, riduzione e inserimento indicano, come esattamente rilevato
dalla controinteressata, qualcosa di diverso dalla “correzione”, soprattutto
in quanto tali interventi precedono logicamente il momento fondamentale
dell'offerta economica.
Pertanto la disposizione che disponeva l'esclusione per la mancata conferma, con specifica sottoscrizione, delle correzioni apportate all'offerta non poteva riferirsi alle indicate integrazioni, riduzioni o inserimenti (cioè alla quarta colonna), in quanto la quarta colonna era destinata alla riproduzione delle quantità, come indicate nel computo medico risultante dalla variante proposta, costituente autonomo documento dell'offerta economica, formato dal concorrente sulla base della propria variante ed inserito nella busta “B”.
Per “correzioni” dovevano, quindi, intendersi quelle apportate gli elementi
originari dell'offerta e in tali limiti può essere interpretata la clausola
di esclusione invocata da parte ricorrente a sostegno del gravame.
Va anche osservato che, come rilevato dall’Amministrazione, le cause di
esclusione, secondo univoca giurisprudenza, sono di stretta interpretazione,
sicché nella specie, a fronte di un equivoco tenore letterale, l’esclusione
della controinteressata sarebbe stata illegittima, dovendosi semmai attivare
l’Amministrazione, a fronte della non chiara previsione normativa, per
richiedere, se del caso, chiarimenti o integrazioni documentali.
Non a caso, in fattispecie analoga, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, n. 1598 del 20 febbraio 2004), ha ritenuto non fondata la censura intesa a contestare la mancata sottoscrizione di ogni singola correzione apportata dall'aggiudicataria alla lista delle categorie di lavori. Nel caso in esame i giudici hanno osservato che, con riguardo alla lista-offerta prezzi, la lettera di invito prevedeva, secondo quanto disposto dall'articolo 90, quinto comma, del d.p.r. n. 554/1990, che il concorrente controllasse le voci attraverso l'esame degli elaborati progettuali e integrasse o riducesse le quantità carenti o eccessive, nonché inserisse voci relative a quantità mancanti, con applicazione dei prezzi unitari e obbligo di sottoscrivere la lista in ciascun foglio in calce all'importo complessivo offerto, con divieto di correzioni che non fossero espressamente confermate e sottoscritte, con una chiara distinzione, quindi, tra integrazioni o riduzioni delle quantità o introduzione di voci relative a quantità, da una parte, e correzioni, dall’altra, evidentemente successive e ulteriori rispetto alle prime e riferite ad errori eventualmente commessi nel compilare la lista secondo le prescritte modalità, richiedendo l'espressa conferma e sottoscrizione solo per queste ultime, poiché l'esclusione dalla gara d'appalto, quale sanzione connessa all'inosservanza di prescrizioni formali contenute nella legge speciale implica che l'adempimento di carattere formale debba essere specificamente e chiaramente richiesto negli atti di gara a pena di esclusione.
In presenza di clausole comunque suscettibili di diverse interpretazione, deve essere, invece, tutelato l'affidamento e la buona fede dei partecipanti, salvaguardando l'ammissibilità delle offerte per consentire al contempo la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara, in difesa dell'interesse pubblico al confronto concorrenziale più ampio possibile fra gli aspiranti contraenti (cfr. anche, fra le tante, T.A.R. Marche, n. 15441 dell’11 dicembre 2000), mentre la difesa del principio della “par condicio” concorsuale rimane affidato ad un rispetto puntuale e non formalistico dei significati che le clausole di gara presentano, nel contesto degli atti e tenuto conto delle caratteristiche della specifica procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5676 del 17 ottobre del 1002).
Per le considerazioni che precedono, il presente gravame deve essere rigettati.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
1) rigetta il ricorso in epigrafe;
2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio;
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2005.