LAVORI PUBBLICI - 164
T.A.R. Puglia, Lecce, Seconda Sezione, 24 settembre 2007, n.
3362
In presenza di lavori di non
rilevante complessità deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico
atto dell'approvazione della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tuttavia in tali casi il progetto, ancorché unificato, deve contenere gli elementi necessari per la cantierizzazione
dei lavori, ossia gli elementi previsti nel progetto definitivo ed
esecutivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Seconda sezione,
nelle persone dei Signori:
GIULIO CASTRIOTA SCARBERG, Presidente
TOMMASO CAPITANIO Ref.
PATRIZIA MORO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1928/2006 proposto da:
COOP. RISVEGLIO, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Garibaldi,43 presso lo studio di quest’ultimo
Contro
COMUNE DI COPERTINO
ONAMA SPA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti I.M. e
M.M., elettivamente domiciliata in ...
PACE E SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R.G.M. ed elettivamente
domiciliata in ...
Per l’annullamento
Della determinazione del responsabile del Settore Pubblica Istruzione -
Cultura del Comune di Copertino n.1492 del 10.11.2006 di approvazione dei
verbali relativi alla gara d’appalto del servizio di refezione nella scuola
materna statale e comunale per il periodo gennaio 2007-dicembre 2015 e di
aggiudicazione dell’appalto alla ditta ONAMA S.p.A
Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in
particolare dei verbali di gara e, in via subordinata, degli atti indittivi
della gara e in particolare del bando e del capitolato speciale di appalto.
Per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
visti gli atti di costituzione di: ONAMA S.p.A., PACE E SERVIZI S.R.L.
Visto il ricorso incidentale proposto da: PACE E SERVIZI S.R.L.
Visti gli atti di causa;
udito nella pubblica udienza del 12 luglio 2007 il Giudice Relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Q., M. in sostituzione dell’avv. M., Marra
Considerato in
FATTO
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 13.6.2006, avente ad oggetto “servizio di refezione scolastica per il periodo Gennaio 2007-Dicembre 2015” , il Comune di Copertino ha approvato il capitolato speciale di gara con i relativi allegati per la gestione del servizio di ristorazione scolastica nel periodo gennaio 2007-Dicembre 2015 e con determina R.G. n.916 del 3.7.2006 il Responsabile del Settore tecnico P.I e Cultura ha approvato il bando di gara del servizio medesimo.
Alla gara sono state presentate tre offerte dalle ditte Onama, coop. Risveglio e Pace-Gemeaz Cusin.
Con determinazione n.1492 del 10.11.2006 il responsabile del Settore Pubblica istruzione/Cultura ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva l’appalto alla ditta Onama .
Avverso tali atti è insorta la Coop. Risveglio deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA PRESUPPOSIZIONE. DIFETTO DI
ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
La Società aggiudicataria ha omesso di produrre la
progettazione idonea perché la stessa potesse essere qualificata come
progettazione definitiva e comunque, il progetto presentato da ONAMA non è
stato redatto e firmato da tecnico abilitato, con la conseguenza che gli
elaborati non possono valere come “progettazione”.
Inoltre dalla documentazione prodotta dalla ditta ONAMA
non risulta l’iscrizione al REC, come richiesta dall’art. 26 del CSA.
La Onama non ha previsto una cucina separata per la
preparazione pasti per bambini allergici. E ha presentato un progetto in
violazione delle norme del regolamento di igiene del comune di Copertino e
dell’art. 3 del CSA che obbligava il rispetto della normativa vigente anche
in materia sanitaria.
2) ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL CSA. INGIUSTIZIA
MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La coop. Risveglio contesta il punteggio attribuitole
dalla commissione ed il punteggio assegnato ad Onama, ove non si dovesse
ritenere fondata la censura mirante alla esclusione della odierna
aggiudicataria.
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 59 DELLA L. 488/99. ECCESSO DI
POTERE.
In via subordinata, la Coop. Risveglio censura il bando
ed il capitolato di gara perché hanno fissato criteri di valutazione e
attribuito pesi in aperto contrasto con l’art.59 della L. 488/1999.
Con ricorso incidentale depositato in data 28 maggio 2007, la terza classificata PACE e SERVIZI srl, ha proposto ricorso incidentale avverso la posizione assunta dalla Coop.Risveglio nella gara in esame (seconda classificata) deducendo i seguenti motivi di censura
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO.
La Coop. Risveglio andava esclusa per non aver prodotto
la dichiarazione sostitutiva, prevista dall’allegato 7 al CSA, secondo la
quale “la impresa si obbliga a continuare, in caso di aggiudicazione il
medesimo rapporto lavorativo (part-time) con le unità numeriche attualmente
impiegate alla distribuzione e veicolazione pasti nei diversi plessi
scolastici”.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 26 PUNTO 5 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO E DELL’ALLEGATO 7. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 157/95.
Sostiene, la ricorrente, che nella gara in esame la
Coop. Risveglio ha omesso di presentare la dichiarazione del Direttore
tecnico sull’assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c. per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti
finanziari, così come richiesto dall’allegato 7 al capitolato speciale
d’appalto e dall’art. 12 del D.lgs. 157/95 come sostituito dall’art. 10 del D.lgs. 25.2.2000, n.65.
3)VIOLAZIONE DELL’ART. 22 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 157/1995
LA COOP. Risveglio avrebbe omesso di presentare la
dichiarazione sul fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi
per un valore complessivo di almeno euro 3.000.000,00 con la conseguente
mancata dimostrazione di aver svolto un servizio analogo a quello di gara
prestato in favore di istituzioni scolastiche o ospedaliere di cui uno di
importo non inferiore a euro 300.000,00.
Pertanto, la Commissione illegittimamente avrebbe
ritenuto che il requisito di importo annuo era da riferirsi ad un servizio
analogo a quello di gara, prestato in favore di istituti scolastici o
ospedalieri e non a singolo contratto, in quanto il capitolato d’appalto si
riferisce chiaramente ad un unico servizio il cui fatturato ascenda in un
anno ad almeno euro 300.000,00 e dunque ad un unico contratto dell’importo
di euro 300.000 e non già ad un cumulo di singoli servizi di importi
inferiori ad euro 300.000,00 che sommati diano l’importo totale.
4) VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. N. 157/95. VIOLAZIONE
DELL’ART. 26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER
CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA
PAR CONDICIO. PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
La Coop. Risveglio, nel dichiarare di aver svolto per il
Comune di Nardò un servizio analogo dal 01.01.2005 al 31.12.2005, avrebbe
affermato una circostanza non veritiera in quanto dal novembre 2005 il
servizio di ristorazione presso il Comune di Nardò è stato svolto dal
Consorzio Cosepo.
A ciò avrebbe dovuto seguire l’esclusione della stessa
dalla gara in ossequio all’art. 12 del D.lgs. 157/95 e dei principi generali
che operano in materia di appalti.
5) VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO.
La Coop. Risveglio andava esclusa per non aver prodotto
la dichiarazione sostitutiva, prevista dall’allegato 7 al CSA, secondo la
quale “la impresa si obbliga a continuare, in caso di aggiudicazione il
medesimo rapporto lavorativo (part-time) con le unità numeriche attualmente
impiegate alla distribuzione e veicolazione pasti nei diversi plessi
scolastici”.
La Commissione del tutto illegittimamente avrebbe
ritenuto che “l’obbligo del prosieguo del rapporto lavorativo derivante da
tale attestazione, pur non risultando nella dichiarazione sostitutiva
(allegato 7) si intende soddisfatto in segno di accettazione dell’art. 13 del
capitolato” , in quanto alla luce della valenza riconosciuta dalla normativa
applicabile e dalla giurisprudenza alla dichiarazione sostitutiva, pari
valore non può essere riconosciuto alla mera sottoscrizione del CSA
6) VIOLAZIONE DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE. VIOLAIZONE
DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ ED
ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Dalla cartografia del progetto di ristrutturazione del
centro cottura di via Raffaello Sanzio presentato da Coop. Risveglio emerge
che nello stesso non è previsto alcun accesso per il personale e le derrate.
7) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Nel progetto del servizio presentato da risveglio manca
tutta la documentazione attinente le attrezzature utilizzate per
l’allestimento del centro cottura.
8) VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DEL CSA. ECCESSO DI PTOERE PER
IRRAZIONALITA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Nel progetto Risveglio manca l’abbattitore termico,
necessario per la preparazione dei pasti.
Con atto datato 9.1.2007 la aggiudicataria ONAMA si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12 luglio 2007 la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Deve preliminarmente affrontarsi la questione dell’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale.
La ricorrente principale svolge una serie di rilievi aventi sostanzialmente ad oggetto la mancata esclusione dell’offerta risultata vincitrice (ONAMA), in quanto le carenze dello stesso non ne avrebbero consentito l'ammissione alla gara sulla scorta della normativa di cui alla lex specialis.
Il ricorso incidentale proposto dalla terza graduata Pace e servizi srl, invece risulta mosso contro la seconda classificata ricorrente principale .
Il Collegio ritiene che in questo caso non trovi applicazione il tradizionale orientamento a tenore del quale il ricorso incidentale deve essere esaminato e deciso comunque in via prioritaria, proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 30 giugno 1993, n. 649), non avendo lo stesso priorità logica sul primo, atteso che, quand’anche accolto, nessuna utilità potrebbe ricavarne la ricorrente incidentale, rimanendo salva ed impregiudicata la posizione della prima classificata (ONAMA) , con conseguente impossibilità per la stessa di ottenere l’aggiudicazione.
Può pertanto passarsi ad esaminare il ricorso principale proposto dalla coop. Risveglio (seconda graduata) nei confronti della aggiudicataria (ONAMA).
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la
violazione del bando e del capitolato speciale d’appalto in quanto la
documentazione progettuale della soc. Onama sarebbe a suo dire gravemente
carente ed inidonea a soddisfare le previsioni della lex specialis in
relazione al progetto del centro cottura.
L’art. 3 del capitolato speciale di appalto titolato-
Contenuti del servizio, luoghi e tempi. Prescrive che “In riferimento al
centro cottura occorre produrre adeguato progetto di ristrutturazione e
allestimento di attrezzature con documentazione corredata di disegni,
tipologia e caratteristiche tecniche delle attrezzature.”
L’art. 26 del capitolato prevede che i concorrenti debbano
presentare, oltre alla busta contenente l’offerta economica (punto sub. 1),
"una busta contenente l’offerta tecnica consistente nella illustrazione delle
modalità di organizzazione e funzionamento del servizio che sia rispondente
alle norme vigenti ed eventuali progetti migliorativi”.
Tale articolo demanda poi all’art. 27 - modalità di
aggiudicazione - quanto agli effettivi contenuti dell’offerta tecnica.
L’articolo citato conclude prevedendo che "Tutta la documentazione andrà presentata seguendo i contenuti e le modalità previste ,pena l’esclusione dalla gara”.
Il richiamato art. 27 prevede i fattori ponderali dell’offerta tecnico-qualitativa :
1. Progetto e schema organizzativo del servizio.
2. progetto centro cottura Comunale per almeno 500 pasti giornalieri, con programma di manutenzione ordinaria e preventiva delle attrezzature, ivi incluso l’impegno che lo stesso sia ultimato collaudato ed autorizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2006 (il termine ultimo di ricevimento delle offerte era fissato alle ore 12,00 del giorno 28 settembre 2006).
L’allegato 1 bis al capitolato “relazione preliminare integrativa” prevede espressamente che “in ordine a quanto disposto all’art. 27.2 del capitolato speciale di gara si precisa che gli elaborati progettuali richiesti devono riguardare sia le fasi della progettazione definitiva, finalizzata all’acquisizione dei pareri preventivi e autorizzazioni e della fase di progettazione esecutiva finalizzata alla cantierizzazione dei lavori. Tali elaborati progettuali, da predisporre in conformità alla legge 109/94 e al DPR 554/99, riguarderanno sia gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione e adeguamento del centro cottura presso la scuola materna Gelsi sia i locali di porzionatura dei pasti ubicati presso i vari edifici scolastici, le cui planimetrie possono essere ritirate presso l’ufficio del responsabile del procedimento” .
La disamina della lex specialis consente al Collegio di ritenere che l’offerta tecnica dovesse necessariamente contenere un progetto del centro cottura, conforme alla normativa vigente, ossia un progetto definitivo, finalizzato all’acquisizione dei pareri preventivi ed autorizzazioni, nonché un progetto esecutivo finalizzato alla cantierizzazione dei lavori, atteso che gli stessi dovevano essere ultimati, oltre che autorizzati e collaudati, entro il 31.12.2006 (ossia a distanza di circa tre mesi dalla presentazione dell’offerta).
In particolare, tale ultima circostanza, evidenzia di per sé (e quindi a prescindere dalle precisazioni contenute nell’allegato 1-bis) la necessità che il progetto del centro cottura dovesse contenere degli elaborati tali da consentire l’immediato inizio dei lavori (atteso che gli stessi dovevano essere ultimati, collaudati ed autorizzati entro il termine citato), ossia elaborati contenenti un progetto definitivo ed esecutivo.
Del resto la legge-quadro sui lavori pubblici intende il progetto come prodotto o risultato dell'attività di progettazione e precisa che esso è costituito da elaborati grafici e descrittivi e che, di norma, è articolato in tre momenti o livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo) aventi definizione tecnica crescente e con effetti molteplici (urbanistici, finanziari, oblatori, contrattuali, ambientali) (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3519)
Invero, a mente dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994
n. 109, l'attività di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si
articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
Il progetto preliminare, definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste "in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle
valutazioni delle eventuali soluzioni possibili", tenendo conto, tra
l'altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.
Il progetto definitivo "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni";
Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto
definitivo, "determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo".
Tale fase del procedimento non può essere derogata o alterata, poiché essa
corrisponde alla necessità di assicurare la qualità dell'opera e la
rispondenza alle sue finalità, la conformità alle norme urbanistiche ed
ambientali ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definitivi nel
quadro normativo (Cons. Stato, IV, 11 maggio 2004 n. 2930; id., 14 dicembre
2002 n. 6917; id., 23 novembre 2002 n. 6436; id., 10 gennaio 2002 n. 112;
id., 6 giugno 2001 n. 3033; T.A.R. Liguria, 1^, 28 ottobre 2004 n. 1492).
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera, in conformità con il progetto preliminare.
Pertanto, se può ritenersi ammissibile un unico progetto che contenga in sé il progetto definitivo e quello esecutivo, purtuttavia da tale documento, sia pure unitario, non è dato prescindere per la realizzazione di lavori pubblici c.d. cantierizzabili.
Risulta pertanto evidente la necessità che il progetto del centro cottura, elemento indefettibile delle offerte nella gara in questione, dovesse contenere gli elementi necessari per la cantierizzazione dei relativi lavori (i quali dovevano essere ultimati, approvati e collaudati entro tre mesi dalla presentazione dell’offerta), ossia gli elementi previsti nel c.d. progetto definitivo ed esecutivo di cui alla richiamata normativa.
Tale circostanza risulta altresì avvalorata dalla chiare disposizioni dell’Allegato 1-Bis del capitolato il quale espressamente richiedeva che gli elaborati progettuali dovessero riguardare le fasi sia della progettazione definitiva, finalizzata all’acquisizione dei pareri preventivi e autorizzazioni e della fase di progettazione esecutiva finalizzata alla cantierizzazione dei lavori.
Nella fattispecie, l’offerta della aggiudicataria non contiene alcun progetto definitivo od esecutivo dei lavori da eseguirsi in relazione al centro cottura, limitandosi quest’ultima a produrre una proposta progettuale descrittiva ed un elaborato progettuale recante il timbro “Dibattista Impiantii” con sottoscrizione del legale rappresentante, senza che lo stesso risulti sottoscritto da un tecnico abilitato e che contenga gli elementi necessari propri di un progetto definitivo ed esecutivo, risultando lo stesso più una proposta contrattuale formata da una impresa esterna in favore della offerente ONAMA, più che un progetto asseverato , comportante un preciso impegno contrattuale da parte della stessa offerente in relazione alla realizzazione e ristrutturazione del centro cucina, impegno contrattuale che il capitolato espressamente richiedeva.
Né potrebbe sostenersi che la nota costituente l’allegato 1-bis non risulti vincolante e cogente come il resto delle prescrizioni della lex specialis.
A prescindere dalla irrilevanza di tale documento ai fini in questione, atteso che il capitolato di gara richiedendo, agli art. 3 e 27.2 un progetto del centro cottura comunale (completo degli interventi relativi ai locali di porzionatura dei pasti) cantierizzabile (dovendo contenere l’impegno alla ultimazione, collaudo ed autorizzazione dello stesso entro il 31.12.2006 dell’offerta) evidenziava già di per sé la necessità di un progetto definitivo ed esecutivo, deve rilevarsi che oltre alla circostanza che tale allegato non risulta disconosciuto dalla soc. Onama , a seguito dell’istruttoria compiuta dal Collegio è emerso che:
- il capitolato speciale di appalto della gara in esame è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 130/2006;
- in data 29.06.06, il funzionario responsabile del settore LL.PP. e manutenzione ha inviato al Direttore Generale ed al Responsabile del Settore Cultura e P.I. una relazione preliminare integrativa da inserire tra gli allegati del C.S.P.( c.d. allegato 1-bis);
- il responsabile del Settore Cultura e Pubblica Istruzione, con determinazione R.G.916 del 3.7.2006, ha preso atto della relazione preliminare integrativa citata (allegato 1-bis), approvando il bando di gara, unitamente a tutti i suoi allegati, ed ha autorizzato la ditta INFO srl da Barletta alla pubblicazione del bando;
- lo stesso Responsabile del Settore Cultura e P.I. ha provveduto ad inserire tra gli allegati la “relazione preliminare integrativa” citata classificandola come Allegato 1-bis ed a disporre l’ammissione in rete di tutta la documentazione: bando, capitolato ed allegati (ivi compreso l’allegato 1-bis) .
A ciò aggiungasi che il bando di gara al punto IV.3.2.- Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli prescrive testualmente che “acquisizione della documentazione mediante collegamento al sito Web dell’Ente - http:www.euune.copertino.le.it”.
Del resto, il bando di una gara d'appalto ha la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell'intendimento dell'amministrazione di contrattare e delle regole fondamentali della competizione, regole che possono essere contenute non solo nel bando di gara ma anche negli allegati, allorché gli stessi siano portati a conoscenza con le medesime forme del relativo bando.
Nella specie, come risulta dalla determina 916/06 citata, il bando di gara risulta approvato e poi pubblicato, unitamente all’allegato 1-bis, ivi espressamente richiamato.
A tanto consegue che anche le disposizioni dell’allegato 1-bis avevano, al pari delle norme del capitolato speciale e del bando di gara , portata vincolante e cogente , atteso che l’art. 26 del capitolato prescriveva espressamente che tutta la documentazione doveva essere presentata seguendo i contenuti e le modalità previste, pena l’esclusione dalla gara.
Peraltro, le disposizioni ivi contenute avevano un evidente valore sostanziale ai fini della partecipazione alla gara , atteso che la realizzazione e ristrutturazione del centro cottura costituiva e costituisce una componente essenziale del servizio di refezione scolastica.
Tale mancanza, lungi dall’incidere sulla sola attribuzione del punteggio , incide sull’ammissibilità dell’offerta, difettando quest’ultima di un suo elemento indefettibile ed essenziale.
Inoltre, secondo consolidati e quieti principi giurisprudenziali, la portata vincolante delle norme contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, con la conseguente necessità per la stazione appaltante di comminare l’esclusione in presenza di offerte che non abbiano legittimamente formulato e modulato la propria offerta in ossequio alla disposizioni di cui alla lex specialis, atteso che diversamente opinando ne discenderebbero evidenti ripercussioni alla par condicio dei partecipanti alla gara.
Tali considerazioni consentono al Collegio di ritenere accoglibile il ricorso proposto dalla Coop. Risveglio nei confronti della aggiudicataria ONAMA, la quale , non avendo osservato le disposizioni della lex specialis (art. 3, art. 27.2 allegato 1-bis del capitolato speciale d’appalto) andava esclusa dalla gara.
Quanto al ricorso incidentale proposto da Pace e servizi srl il Collegio osserva che lo stesso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse; ed infatti, considerato che la ricorrente incidentale con tale mezzo fa valere esclusivamente il suo interesse finale all’aggiudicazione della gara e tenuto conto delle gravi carenze progettuali della offerta della ricorrente incidentale (ostative alla finalizzazione di quell’interesse, per come diffusamente argomentato nella decisione sul ricorso n. 1799/06), non par dubbio che nessun interesse residua in capo alla medesima Pace e Servizi srl a coltivare il mezzo all’esame.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di
Lecce
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro - Estensore
Pubblicata il 24 settembre 2007