LAVORI
PUBBLICI - 171
Corte di Giustizia delle C.E., sezione IV, 17 luglio
2008, C-371/05
La gara pubblica non è obbligatoria qualora
l’amministrazione pubblica eserciti sull’affidatario
un controllo analogo a quello che esercita sui propri
servizi e l'affidatario svolga la parte più importante
della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che
ne detengono il controllo.
Deve risultare che la società aggiudicataria è
soggetta a un controllo che consente
all’amministrazione aggiudicatrice di condizionarne le
decisioni
CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Artt. 11 e 15, n. 2 - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara»
Nella causa C‑371/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai
sensi dell’art. 226 CE, proposto il 5 ottobre 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai
sigg. X.L., C.Z. e L.V. nonché dalla
sig.ra C.C., in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M.B. in qualità di agente, assistito dal sig. G.F., avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di
sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk
(relatore), J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader,
giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere
aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 24 aprile 2008,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con il presente ricorso la Commissione delle
Comunità europee chiede alla Corte di constatare che,
avendo il Comune di Mantova affidato in via diretta e
senza pubblicazione di un apposito bando di gara nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la gestione,
la manutenzione e lo sviluppo di propri servizi
informatici all’ASI SpA (in prosieguo: l’«ASI»), la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza della direttiva del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L
209, pag. 1), così come modificata dalla direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE (GU L 199, pag. 1)
(in prosieguo: la «direttiva 92/50»), in particolare
degli artt. 11 e 15, n. 2, della suddetta direttiva
92/50.
Contesto normativo
2. L’art. 1, lett. a)‑f), della direttiva 92/50 recita
come segue:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo
oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore
di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice, (…);
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli
enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni costituite da detti enti od organismi di
diritto pubblico.
Per “organismo di diritto pubblico” si intende
qualsiasi organismo:
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, e
- avente personalità giuridica, e
- la cui attività è finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di
diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al
controllo di questi ultimi, oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è
costituito da membri più della metà dei quali è
designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri
organismi di diritto pubblico.
(…)
c) “prestatori di servizi” le persone fisiche o
giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono
servizi. Viene chiamato “offerente” il prestatore di
servizi che presenti un’offerta e “candidato” chi
solleciti un invito a partecipare ad una procedura
ristretta o negoziata;
d) “procedure aperte” le procedure nazionali
nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi
interessati possono presentare offerte;
e) “procedure ristrette” le procedure nazionali
nell’ambito delle quali possono presentare offerte
soltanto i prestatori di servizi invitati
dall’amministrazione;
f) “procedure negoziate” le procedure nazionali
nell’ambito delle quali le amministrazioni consultano
i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i
termini del contratto con uno o più di essi».
3. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della medesima
direttiva, quest’ultima si applica agli appalti
pubblici di servizi il cui importo stimato al netto
dell’IVA sia pari o superiore a [EUR] 200 000.
4. L’art. 8 di detta direttiva così prevede:
«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati
nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente
alle disposizioni dei titoli da III a VI».
5. L’art. 11, n. 1, della direttiva 92/50, che compare
al titolo III della stessa rubricato «Scelta delle
procedure d’aggiudicazione e norme relative ai
concorsi di progettazione», dispone che,
nell’aggiudicare gli appalti pubblici di servizi, le
amministrazioni aggiudicatrici applichino le procedure
definite all’art. 1, lett. d)‑f), di tale direttiva. I
nn. 2 e 3 di detto art. 11 specificano i casi in cui
le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono alla
procedura negoziata, rispettivamente, previa
pubblicazione di un bando di gara e senza
pubblicazione di un tale bando. Il n. 4 del citato
art. 11 precisa che in tutti gli altri casi le
amministrazioni assegnano gli appalti di servizi con
procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
6. Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50,
che figura al titolo V della stessa relativo alle
norme comuni di pubblicità:
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un
appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta,
ristretta o, nei casi stabiliti nell’articolo 11,
negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando
di gara».
7. Tra i servizi a norma dell’art. 8 l’allegato I A di
tale direttiva comprende, nella categoria 7, i
«servizi informatici ed affini».
Procedimento precontenzioso
8. Mediante una convenzione conclusa in data 2 dicembre
1997, il Comune di Mantova affidava all’ASI la
gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi
informatici comunali fino al 31 dicembre 2012 (in
prosieguo: la «convenzione»), senza che tale
attribuzione fosse oggetto di una procedura di gara.
9. In seguito ad un reclamo, la Commissione indirizzava
alla Repubblica italiana, in data 20 giugno 2001, una
lettera in cui chiedeva delucidazioni in merito alla
convenzione e ricordava le condizioni affinché un
appalto pubblico possa essere sottratto
all’applicazione delle direttive comunitarie in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Il
suddetto Stato membro rispondeva con lettera 26 giugno
2001 sostenendo l’inapplicabilità delle disposizioni
della direttiva 92/50 al caso di specie.
10. Il 24 ottobre 2001 la Commissione indirizzava una
lettera di diffida alla Repubblica italiana, alla
quale quest’ultima rispondeva in data 11 febbraio
2002.
11. In seguito all’esame delle osservazioni presentate
dalla Repubblica italiana, la Commissione, in data 27
giugno 2002, emetteva un parere motivato invitando
tale Stato membro ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarsi al suddetto parere nel
termine di due mesi dalla data di ricezione dello
stesso.
12. Poiché la Repubblica italiana non ha dato riscontro
a tale parere motivato, la Commissione ha deciso di
proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
13. Con ordinanza del presidente della Corte 4 maggio
2006, la Repubblica di Finlandia è stata ammessa a
intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni
della Repubblica italiana. Con lettera depositata
presso la cancelleria della Corte il 5 settembre 2006,
la Repubblica di Finlandia ha informato la Corte della
sua intenzione di rinunciare ad intervenire nella
presente causa. Con ordinanza del presidente della
Corte 2 ottobre 2006, la Repubblica di Finlandia è
stata cancellata come parte interveniente nella
controversia.
Argomenti delle parti
14 La Commissione deduce un motivo unico a sostegno
del proprio ricorso, affermando che la convenzione non
è stata conclusa nel rispetto degli artt. 11 e 15, n.
2, della direttiva 92/50.
15. La Commissione sostiene, infatti, che la
convenzione rientra nell’ambito di applicazione della
direttiva 92/50 e che, pertanto, avrebbe dovuto essere
stipulata conformemente, in particolare, ai citati
articoli.
16. Facendo riferimento alla sentenza della Corte 18
novembre 1999, causa C‑107/98, Teckal (Racc. pag.
I‑8121), essa esclude che la relazione tra il Comune
di Mantova e l’ASI possa essere qualificata come
gestione «interna» ai sensi di tale sentenza. Infatti,
il controllo esercitato dal suddetto comune sull’ASI
in applicazione degli artt. 8 e 11 della convenzione
sarebbe analogo a quello di un semplice azionista di
maggioranza di una società per azioni e sarebbe
limitato dalla necessità di prendere in considerazione
gli interessi degli altri azionisti di tale società.
D’altronde, la Commissione fa notare che il Comune di
Mantova è uscito dal capitale dell’ASI senza che ciò
abbia messo fine alla convenzione.
17. Per contro, la Repubblica italiana sostiene che, al
momento della conclusione della convenzione e
conformemente alla normativa nazionale vigente, il
capitale dell’ASI era interamente detenuto dal Comune
di Mantova e da altri comuni limitrofi. Pertanto il
Comune di Mantova avrebbe avuto su tale società un
controllo strutturale e funzionale analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
18. La Repubblica italiana sottolinea che il Comune di
Mantova designava i membri degli organi direttivi
della suddetta società. Inoltre, è pacifico che
l’unico interesse tutelato dalla convenzione è quello
del suddetto comune. A ciò si aggiunge che le spese
dell’ASI sarebbero periodicamente stabilite da
delibere comunali. Il Comune di Mantova si sarebbe
anche riservato la possibilità di procedere a una
serie di verifiche degli obiettivi previsti dalla
convenzione. A questo proposito, la nomina di un
funzionario ai sensi dell’art. 8 della convenzione
sarebbe l’espressione di quel potere di supervisione
che detto comune deve mantenere per soddisfare il
requisito del controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi stabilito dalla citata sentenza Teckal.
19. In ogni caso, la Repubblica italiana precisa che,
conformemente alle decisioni adottate in occasione
dell’assemblea generale degli azionisti dell’ASI,
tenutasi il 23 dicembre 2004, il Comune di Mantova è
definitivamente uscito dal capitale sociale dell’ASI e
che quest’ultima ha cessato di svolgere le attività
oggetto della convenzione al 31 dicembre 2006.
Giudizio della Corte
20 Occorre anzitutto rilevare che le parti non
contestano che la convenzione riguarda la fornitura di
servizi di cui all’allegato I A della direttiva 92/50
e che il valore di tali servizi oltrepassa la soglia,
fissata all’art. 7, n. 1, di tale direttiva, idonea a
far rientrare la convenzione nell’ambito di
applicazione della direttiva stessa.
21. Tuttavia, la Repubblica italiana fa valere che la
convenzione non doveva essere assoggettata alle norme
che disciplinano gli appalti pubblici, dato che i
criteri di gestione «interna» erano soddisfatti.
22. A tale proposito si deve rammentare che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte, l’indizione di
una gara pubblica, conformemente alle direttive
relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici,
non è obbligatoria, anche quando l’affidatario è un
ente giuridicamente distinto dall’amministrazione
aggiudicatrice, qualora siano soddisfatte le due
condizioni seguenti. Da un lato, l’amministrazione
pubblica, che è un’amministrazione aggiudicatrice,
deve esercitare sull’ente giuridicamente distinto di
cui trattasi un controllo analogo a quello che
esercita sui propri servizi e, dall’altro, tale ente
deve svolgere la parte più importante della sua
attività con l’ente o gli enti pubblici che lo
detengono (v., in particolare, sentenze Teckal, cit.,
punto 50, e 8 aprile 2008, causa C‑337/05,
Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 36 e giurisprudenza citata).
23. Occorre pertanto esaminare se, riguardo all’ASI, le
due condizioni richieste dalla giurisprudenza citata
al punto precedente siano soddisfatte.
24. Per quanto attiene alla prima condizione, relativa
al controllo da parte dell’autorità pubblica, dalla
giurisprudenza della Corte emerge che è necessario
tener conto non solo di tutte le disposizioni
normative, ma altresì delle circostanze pertinenti del
caso di specie. Dall’esame deve risultare che la
società aggiudicataria è soggetta a un controllo che
consente all’amministrazione aggiudicatrice di
condizionarne le decisioni. Deve trattarsi di una
possibilità di influenza determinante sia sugli
obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti di
detta società (v. sentenze 13 ottobre 2005, causa
C‑458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punto 65,
e 11 maggio 2006, causa C‑340/04, Carbotermo e
Consorzio Alisei, Racc. pag. I‑4137, punto 36).
25. La Repubblica italiana ha affermato, senza essere
contraddetta sul punto dalla Commissione, che il
Comune di Mantova aveva la possibilità, per il suo
ruolo di socio di maggioranza dell’ASI, di designare i
membri degli organi direttivi e di condizionare
l’attività di questa società. Essa ha parimenti
evidenziato che, in applicazione della convenzione, il
consiglio comunale del suddetto comune stabiliva, per
mezzo di delibere, le spese di funzionamento di detta
società e che il Comune di Mantova si era riservato la
possibilità di compiere una serie di verifiche, da un
lato, con la nomina di un funzionario comunale
incaricato di collaborare, stimolare e controllare
l’operato dell’ASI e, dall’altro, con il controllo
sulla contabilità di detta società al fine di
assicurare la piena applicazione delle norme di
correttezza contabile e delle norme di tutela previste
dalla convenzione.
26 Ne risulta che il suddetto comune aveva la facoltà
di incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi
strategici quanto sulle decisioni importanti dell’ASI
tramite la nomina dei membri degli organi direttivi di
tale società e di un funzionario comunale incaricato
di orientare e controllare l’operato di quest’ultima.
Tale facoltà è sufficiente a dimostrare l’esistenza di
un potere di controllo strutturale e funzionale del
Comune di Mantova su detta società analogo a quello
esercitato sui propri servizi, così da soddisfare la
prima condizione stabilita dalla Corte al punto 50
della citata sentenza Teckal.
27. Tuttavia, la Commissione sostiene che la suddetta
condizione non poteva essere soddisfatta in quanto, in
primo luogo, al momento della stipula della
convenzione partecipavano al capitale dell’ASI due
organismi di diritto privato, la TEA SpA e l’APAM SpA,
e, in secondo luogo, anche a voler supporre che l’ASI
fosse una società a capitale interamente pubblico, la
partecipazione di soci privati era esplicitamente
prevista sin dalla sua costituzione.
28. Orbene, quanto al primo argomento avanzato dalla
Commissione, è sufficiente constatare che quest’ultima
non ha contestato le informazioni fornite dalla
Repubblica italiana nella controreplica in base alle
quali le due società in questione erano a loro volta
imprese comunali.
29. Per quanto riguarda il secondo argomento esposto
dalla Commissione, si deve rilevare che la possibilità
per i privati di partecipare al capitale della società
aggiudicataria, in considerazione in particolare della
forma societaria di quest’ultima, non è sufficiente,
in assenza di una loro effettiva partecipazione al
momento della stipula di una convenzione come quella
di cui trattasi nella presente causa, per concludere
che la prima condizione, relativa al controllo
dell’autorità pubblica, non sia soddisfatta. Infatti,
per ragioni di certezza del diritto, l’eventuale
obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di
procedere ad una gara d’appalto dev’essere valutato,
in via di principio, alla luce delle condizioni
esistenti alla data dell’aggiudicazione dell’appalto
pubblico di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
10 novembre 2005, causa C‑29/04, Commissione/Austria,
Racc. pag. I‑9705, punto 38).
30. Circostanze particolari, segnatamente qualora
risulti che l’apertura del capitale dell’ente
interessato a soci privati era prevista sin
dall’assegnazione del suddetto appalto pubblico,
possono, di certo, richiedere che sia presa in
considerazione la partecipazione effettiva di detti
soci intervenuta successivamente a tale assegnazione
(v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit.,
punto 38). Tuttavia, nella fattispecie, è giocoforza
constatare che la Commissione non è riuscita a fornire
la prova dell’esistenza di tali circostanze
particolari.
31. Per quanto attiene alla seconda condizione,
relativa all’attività dell’ente in questione, è d’uopo
rammentare che un’impresa svolge la parte più
importante della sua attività con l’ente che la
detiene, ai sensi della citata sentenza Teckal, se
l’attività di detta impresa è destinata principalmente
all’ente in questione e ogni altra attività risulta
avere solo un carattere marginale (v. sentenza
Carbotermo e Consorzio Alisei, cit., punto 63).
32 Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano
un’impresa, la condizione relativa all’attività può
ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più
importante della propria attività non necessariamente
con questo o con quell’ente, ma con tali enti
complessivamente considerati. Di conseguenza,
l’attività da prendere in considerazione nel caso di
un’impresa detenuta da vari enti è quella realizzata
da detta impresa con tutti questi enti (v. sentenza
Carbotermo e Consorzio Alisei, cit., punti 70 e 71).
33. A tale proposito, dai documenti presentati dalla
Repubblica italiana emerge che, se si tiene conto
delle attività svolte dall’ASI non soltanto a favore
del Comune di Mantova, bensì per tutti gli enti che la
detengono, tali attività possono essere considerate
come essenzialmente dedicate ai suddetti enti.
34. Pertanto, la seconda condizione stabilita dalla
Corte al punto 50 della citata sentenza Teckal è
soddisfatta.
35. . Alla luce di ciò, si deve ritenere che la
Repubblica italiana abbia sufficientemente dimostrato
in diritto che le condizioni richieste dalla
giurisprudenza citata al punto 22 della presente
sentenza sono soddisfatte e che, pertanto, il Comune
di Mantova non era tenuto a indire una gara pubblica
prima di concludere la convenzione.
36. Di conseguenza, il ricorso della Commissione dev’essere
respinto in quanto infondato.
Sulle spese
37. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Repubblica italiana ne ha fatto domanda, la
Commissione, rimasta soccombente, dev’essere
condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata
alle spese.
Firme