LAVORI
PUBBLICI - 207
T.A.R. Puglia, Bari, sez. prima, 21 gennaio 2015, n. 108
In caso di avvalimento di requisiti di natura puramente economico-finanziaria
(es. fatturato) non è richiesta l'indicazione specifica di mezzi e risorse messe
a disposizione, nemmeno in relazione all'art.
49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e all'art.
88 del d.P.R. n. 297 del 2010
(conformi:
Consiglio di Stato, sez. terza, 6 febbraio 2014, n. 584
e
4 dicembre 2014, n. 5978)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con STP Bari s.p.a. e Autolinee Marino Michele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Marina M. Genco, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna
Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
nei confronti di
Donato Trasporti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e
Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, via Melo da Bari, 166;
per l’annullamento, previa
sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione n. 932 del 26.5.2014, con cui la ASL Bari ha disposto
l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara “per l’affidamento del
servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri
riabilitativi della Provincia di Bari” in favore della Donato Trasporti s.r.l.
per il lotto n. 4;
- della nota ASL Bari prot. n. 102635/5 del 10.6.2014, con cui la ASL Bari ha
comunicato l’aggiudicazione definitiva per il lotto n. 4 della procedura di gara
innanzi descritta in favore della Donato Trasporti s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi
i verbali di gara, nonché gli atti del sub-procedimento di verifica dei
requisiti e di verifica dell’anomalia dell’offerta, ivi comprese la nota del RUP
prot. n. 224335/5 del 21.10.2013, con la quale si è affidata alla Commissione
giudicatrice la valutazione dell’anomalia dell’offerta e la nota del 12.11.2013,
con la quale la Commissione avrebbe trasmesso il verbale delle analisi compiute,
nonché il predetto verbale, provvedimenti questi richiamati nella deliberazione
n. 932/2014 e non altrimenti conosciuti;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more
eventualmente stipulato;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in
favore delle società ricorrenti, anzitutto mediante reintegrazione in forma
specifica con esplicita richiesta di subentro ex art. 122 cod. proc. amm. e, in
subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti
alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di chance e
spese di partecipazione alla gara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e
di Donato Trasporti s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Donato Trasporti
s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 16
dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio, Giovanna
Corrente E Giovanni Vittorio Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Direttore
Generale n. 535 del 22 marzo 2012 l’Azienda Sanitaria Locale di Bari indiceva
una gara mediante procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per
l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili
presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari.
Per quanto concerne il lotto n. 4 (gara svoltasi con la partecipazione di più di
due concorrenti), risultava aggiudicataria la controinteressata Dontato
Trasporti s.r.l., mentre in seconda posizione si collocava l’odierna ricorrente
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.
La società deducente con l’atto introduttivo del presente giudizio contestava
l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della gara per cui
è causa, tutti gli atti, provvedimenti e verbali di gara in epigrafe indicati,
invocando altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente
stipulato e la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in
forma specifica (con subentro nel contratto) ovvero, in subordine, per
equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art.
49 d.lgs n. 163/2006; violazione ed erronea applicazione dell’art.
88 d.p.r. n. 207/2010; violazione della lex specialis di gara; eccesso di
potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria,
illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità; sviamento: la ditta
controinteressata Donato Trasporti al fine di rispettare i requisiti di ordine
speciale prescritti dal bando di gara per quanto attiene al fatturato globale di
impresa nel triennio 2008 - 2010 si sarebbe avvalsa del requisito della società
ausiliaria Autolinee Grassani & Garofalo s.r.l.; con il contratto di avvalimento
del 25.10.2012 la società ausiliaria si sarebbe impegnata nei confronti della
ditta controinteressata Donato Trasporti s.r.l. a mettere a disposizione, ai
fini della partecipazione alla gara per cui è causa, la propria capacità
economico - finanziaria, nonché tutte le risorse nessuna esclusa per consentire
l’esecuzione del servizio; tuttavia, il contratto di avvalimento prodotto
sarebbe generico ed indeterminato (in violazione dell’art. 49 d.lgs n. 163/2006
e dell’art. 88 d.p.r. n. 207/2010); peraltro, il contratto di avvalimento
intercorso tra la ditta controinteressata Donato Trasporti avvalente e la
società ausiliaria Grassani non sarebbe idoneo ad impegnare l’impresa
ausiliaria, in quanto sottoscritto unicamente dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società ausiliaria e non anche dal Vicepresidente del
Consiglio di Amministrazione, né proceduto dall’autorizzazione dell’assemblea
dei soci; per impegnare validamente la società ausiliaria Grassani, il contratto
di avvalimento (che costituisce atto di straordinaria amministrazione) sarebbe
dovuto essere preventivamente autorizzato dall’assemblea dei soci (cosa non
avvenuta nel caso di specie); infatti, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione, sarebbe stata era necessaria l’autorizzazione dell’assemblea;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 86 d.lgs n. 163/2006; errore di
fatto nella valutazione dell’offerta tecnica; eccesso di potere per difetto di
istruttoria; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi di
determinatezza e trasparenza dell’offerta; eccesso di potere per erronea
presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, contraddittorietà,
perplessità; sviamento: il numero dei mezzi messi a disposizione dalla
controinteressata sarebbe insufficiente per l’espletamento del servizio nel
rispetto delle condizioni indicate nel bando e senza che vengano causati disagi
agli utenti finali; la proposta formulata dalla ditta Donato Trasporti
sottostimerebbe il numero di mezzi (pari a 10) necessari per l’espletamento del
servizio, non considerando una serie di fattori rilevanti; analogamente
insufficiente sarebbe il numero dei dipendenti ipotizzato dalla ditta Donato
Trasporti per lo svolgimento del servizio; l’offerta tecnica dell’aggiudicataria
sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui dichiara che saranno messi
a disposizione per l’espletamento del servizio in caso di necessità dapprima n.
3 mezzi sostitutivi e successivamente n. 6 mezzi sostitutivi; detto errore
rileverebbe anche ai fini dell’esecuzione del servizio da parte
dell’aggiudicataria e renderebbe inattendibile/inadeguata l’offerta formulata;
tale inattendibilità non sarebbe stata vagliata dalla stazione appaltante in
sede di verifica dell’anomalia in violazione dell’art. 86, comma 3 dlgs n.
163/2006; pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare non solo che
il costo del lavoro indicato dalla controinteressata fosse rispettoso dei minimi
contrattuali, ma anche che lo stesso fosse congruo non rispetto a se stesso, ma
rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio; a fronte di 52
dipendenti la società Donato Trasporti avrebbe dichiarato di utilizzare e pagare
solo 20 dipendenti, non essendo dato sapere degli altri 32 per i quali dovrebbe
- secondo la prospettazione di parte ricorrente - operare il meccanismo di
assunzione obbligatoria ex art. 30 legge Regione Puglia n. 4/2010;
3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 d.lgs n.
163/2006 e dell’art. 121 d.p.r. n. 207/2010; incompetenza; eccesso di potere per
erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità
manifesta, travisamento, contraddittorietà, perplessità; sviamento;
illegittimità diretta e derivata: infine, sarebbe incompetente la Commissione di
gara a svolgere il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta,
essendo competente ai sensi dell’art. 121, comma 10 d.p.r. 207/2010 il
responsabile del procedimento; la disposizione in esame affiderebbe al RUP la
valutazione dell’anomalia in ipotesi di lavori da aggiudicare - come nella
presente fattispecie - con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; in violazione della disposizione citata il RUP avrebbe ritenuto nel
caso di specie di affidare le valutazioni in ordine all’eventuale anomalia
dell’offerta alla Commissione giudicatrice, così rinunciando immotivatamente
alla titolarità delle scelte e delle valutazioni che la legge rimette allo
stesso.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 ottobre 2014 la società
interessata deduceva una ulteriore censura:
4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs n.
163/2006; violazione della lex specialis di gara sotto altro profilo; eccesso di
potere per illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria;
illegittimità diretta e derivata: le dichiarazioni prodotte da taluni soggetti
riconducibili alla controinteressata Donato s.r.l. (e tenuti a detto onere
dichiarativo) sarebbero non idonee alla stregua del disposto di cui all’art. 38
d.lgs n. 163/2006, facendo dette dichiarazioni riferimento unicamente a taluni
requisiti di cui al menzionato art. 38 d.lgs n. 163/2006.
Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale di Bari e Donato Trasporti s.r.l.,
resistendo al gravame.
La controinteressata Donato Trasporti s.r.l. notificava ricorso incidentale
“paralizzante”, con cui evidenziava che la ricorrente principale sarebbe dovuta
essere esclusa.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 16 dicembre
2014, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso
principale, integrato da motivi aggiunti, sia manifestamente infondato,
potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni
preliminari.
Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, integrato da motivi
aggiunti, è possibile procedere all’esame prioritario dello stesso, pur a fronte
della proposizione, da parte della società controinteressata, del ricorso
incidentale avente contenuto “paralizzante” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7
aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
Va, infatti, rimarcato, che il contratto di avvalimento prodotto dalla
società controinteressata, diversamente da quanto sostenuto dalla Paolo Scoppio
e Figlio Autolinee s.r.l. con il motivo di ricorso sub 1), non appare generico
alla luce del principio di diritto di cui alla ordinanza del T.A.R. Bari n.
438/2014 (resa in sede cautelare nel corso del presente giudizio e confermata
dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4012/2014).
Invero, secondo il condivisibile orientamento espresso da
Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito
finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa
ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto
della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede
esecutiva, la necessità sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità
che il contratto contenga ulteriori specificazioni.
Pertanto, il contratto di avvalimento in atti relativo al requisito finanziario
risulta conforme all’interpretazione seguita dal Consiglio di Stato ed alle
disposizioni di cui al combinato disposto degli
art. 49 d.lgs n. 163/2006 e
art. 88 d.p.r. n. 207/2010.
Inoltre, non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il
contratto di avvalimento intercorso tra la ditta controinteressata Donato
Trasporti avvalente e la società ausiliaria Grassani non sarebbe valido ed
idoneo ad impegnare l’impresa ausiliaria, in quanto sottoscritto unicamente dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ausiliaria e non anche
dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, né preceduto
dall’autorizzazione dell’assemblea dei soci.
A tal riguardo, deve essere rilevato che ai sensi dell’art. 17 dello statuto
della società ausiliaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un
potere di rappresentanza legale della società a prescindere da qualsiasi
autorizzazione.
Pertanto, l’eventuale estraneità dell’atto compiuto dal presidente rispetto
all’oggetto sociale ha rilevanza unicamente nei rapporti interni alla società,
non già nei rapporti esterni.
Per quanto riguarda la censura sub 2) dell’atto introduttivo relativa alla
asserita erroneità della valutazione dell’offerta tecnica della
controinteressata Donato Trasporti s.r.l., il giudizio positivo di affidabilità
espresso dalla stazione appaltante, avendo natura tecnico - discrezionale,
sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo in assenza di
dimostrati vizi macroscopici.
A tal proposito, ha rimarcato da Cons.
Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36 che “Il sindacato
giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle
offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o
irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette
valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più
ampio margine di apprezzamento.”.
Invero, come evidenziato dalla consulenza di parte a firma dell’ing. Dibattista
(cfr. pagg. 1 e ss.), il numero dei mezzi messi a disposizione dalla
controinteressata è determinato in quanto i 6 mezzi in più indicati sono quelli
sostitutivi (come espressamente sottolineato nell’offerta tecnica); inoltre, in
base alle condivisibili operazioni di calcolo elaborate dal consulente di parte
(cfr. conclusioni a pag. 8 della relazione) detto numero di mezzi appare
adeguato.
Peraltro, il riferimento a 3 mezzi sostitutivi è frutto di un mero errore
materiale.
Anche l’affermazione di parte ricorrente contenuta al punto 2.2 dell’atto
introduttivo, secondo cui sarebbe insufficiente il numero dei dipendenti
ipotizzato dalla Donato Trasporti s.r.l. in quanto mancherebbe l’individuazione
dei “sostituti”, non può essere condivisa.
Si osserva, a tal riguardo, che il costo orario esposto dall’aggiudicataria già
contiene in sé il costo che sopporterà l’impresa per la copertura del servizio
in ipotesi di assenza del dipendente per ferie, malattia e permessi.
E’ sufficiente rinviare al modello della DPL, riferito alla quantificazione del
costo medio orario, per comprendere che tale costo (medio orario) è ottenuto
eliminando dal monte ore contrattuale (2088) le ore in cui il dipendente sarà
assente (283) e che costituiscono un costo per il datore che dovrà utilizzare
altra forza lavoro.
E’ per tale ragione che viene utilizzato, ai fini di calcolare il costo della
manodopera negli appalti, il costo medio orario di cui alle tabelle ministeriali
e non la semplice sommatoria delle retribuzioni nette.
Infatti, la finalità del prospetto posto in calce alle tabelle ministeriali
(laddove viene sottratto dal monte ore annuo teorico un monte ore relativo alle
assenze del lavoratore e quindi alle “ore non lavorate”) è quella di determinare
l’incidenza delle voci in esso contenute sul costo contrattuale.
Non sono, pertanto, in discussione i minimi salariali o la retribuzione del
dipendente.
L’operazione di sottrazione delle ore non lavorabili dalle ore teoriche viene
effettuata unicamente al fine di stabilire quanto costa all’azienda (che ne
faccia richiesta) l’ora di lavoro effettivo, ossia quanto incida sul bilancio
aziendale l’assenza del lavoratore: e per fare ciò è necessario sottrarre dal
monte ore annuo tutte le ore (assenze) del dipendente che comportino un costo
per l’azienda che dovrà quindi procedere alla relativa sostituzione con altra
forza lavoro.
Il costo orario viene individuato sottraendo le ore in cui il dipendente non
lavora (nonostante il servizio svolto richieda l’effettuazione della prestazione
lavorativa) e che quindi costituiscono un costo aggiuntivo per l’azienda che
dovrà ricorrere ad altra forza lavoro per “coprire” lo stesso servizio.
Parimenti infondata è l’osservazione di parte ricorrente circa l’obbligatoria
assunzione di tutto il personale addetto ai sensi dell’art. 30 legge Regione
Puglia n. 4/2010.
In merito, va evidenziato che la cd. clausola sociale va parametrata in
relazione all’offerta tecnica presentata.
Peraltro, la stessa stazione appaltante in sede di chiarimenti ha riferito (cfr.
chiarimento n. 22) quanto di seguito: «L’elenco del personale non è riferito
ai singoli lotti, bensì all’intero appalto nel suo complesso. Si ribadisce che
la clausola sociale di cui all’art. 30 della legge regionale n. 4/2010 non
impone all’aggiudicatario l’assunzione di tutto il personale della presente
ditta appaltatrice, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume
dell’appalto in proporzione alla proposta progettuale dell’aggiudicataria
(ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter
assicurare il servizio).».
Infine, con riferimento alla doglianza sub 3), va evidenziato che il RUP per
stessa previsione contenuta a pag. 14 del disciplinare (peraltro non oggetto di
impugnativa da parte della società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l.) ha
la possibilità di rimettere il giudizio sulle giustificazioni prodotte in sede
di verifica di anomalia delle offerte alla Commissione, circostanza verificatasi
nella fattispecie per cui è causa.
Peraltro, l’art. 121, comma 10 d.p.r. n. 207/2010 (secondo cui “Nel caso di
lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi
relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto
che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al
responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni
presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice
avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero
della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 3 a 6.”), disposizione invocata dalla istante Paolo Scoppio
s.r.l., riguarda unicamente gli appalti di lavori, non già gli appalti di
servizi (ipotesi ricorrente nel caso di specie).
Quanto alla doglianza sub 4) di cui al ricorso per motivi aggiunti, va
sottolineato che le dichiarazioni prodotte dalla società controinteressata (in
particolare quella della sig.ra Anna Moramarco, nella qualità di legale
rappresentante, nonché socio al 50% della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra
Rosa Moramarco, nella qualità di soggetto cessato dalla carica di Amministratore
unico della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra Anna Moramarco, nella qualità
di soggetto cessato dalla carica di Amministratore unico in data 24.1.2012 e
rinominata Amministratore in data 11.5.2012; della sig.ra Rosa Moramarco, nella
qualità di socio al 50% della Donato Trasporti s.r.l.; della sig.ra Maria Teresa
Gigliotti, nella qualità di titolare della ditta Business Man Car Noleggi di
Gigliotti Maria Teresa, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti
s.r.l.; del sig. Ivan Reale, nella qualità di titolare della Ditta Nolecar di
Reale Ivan, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti s.r.l.; del
sig. Rosario Montinaro, nella qualità di titolare della Ditta Tour Montinaro di
Montinaro Rosario, soggetto cedente il ramo d’azienda alla Donato Trasporti
s.r.l.) possono ritenersi, alla stregua di una logica sostanziale (fatta propria
dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014, pur non applicabile ratione temporis alla
fattispecie per cui è causa), conformi alle prescrizioni di cui all’art. 38 dlgs
n. 163/2006 e all’art. 10, lett. c) del disciplinare di gara (clausola,
quest’ultima, che ammette espressamente una dichiarazione “omnicomprensiva”:
“… Si precisa, tal proposito, che gli operatori economici partecipanti potranno
anche non utilizzare il modello di dichiarazione di cui all’allegato III al
presente disciplinare, purché dichiarino nelle forme innanzi indicate il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui al summenzionato punto 3
del presente disciplinare …”) secondo il principio di diritto di cui alla
decisione di Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16.
A tal proposito, ha evidenziato l’Adunanza Plenaria:
«… Occorre, al riguardo, rilevare che la necessità di indicare puntualmente
l’assenza di tutte le condizioni ostative dettagliate all’art. 38 d.l.gs. cit.
dev’essere esclusa sia perché gli stessi atti di gara suggerivano la
formulazione testuale della dichiarazione in termini omnicomprensivi
(ingenerando, in tal modo, un affidamento meritevole di tutela sulla sua
correttezza), sia perché, ai fini dell’attestazione (con la valenza assegnata
alle dichiarazioni sostitutive dal d.P.R. n. 445/2000) dei requisiti di moralità
in questione, il richiamo generico (ma esaustivo) alla disposizione legislativa
che li contempla si rivela del tutto sufficiente (nella fase di gara a cui si
riferisce il deposito della dichiarazione) a fornire all’Amministrazione
quell’impegno (assistito dalla sanzione penale per le dichiarazioni false)
sull’insussistenza delle condizioni ostative nel quale si risolve l’acquisizione
delle attestazioni ai sensi dell’art. 47 d.P.R. cit. …».
In particolare, le contestate dichiarazioni comunque contengono un esplicito
riferimento all’art. 38 del codice dei contratti pubblici.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso
principale, integrato da motivi aggiunti, e, conseguentemente in forza del
principio di diritto di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e
Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, la
declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla società
controinteressata.
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati con l’atto
introduttivo, integrato da motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la
domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata
dalla società ricorrente principale.
Né può trovare accoglimento la domanda, formulata dalla Paolo Scoppio e Figlio
Autolinee s.r.l., di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente
stipulato dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari con la società
controinteressata.
In considerazione della natura, della peculiarità e della complessità della
presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per
compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) respinge il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario