Consiglio di Stato, sezione IV, 29 gennaio 2015, n.
419
1.
Appalti integrati – Progettisti indicati dal concorrente ex
art. 53, comma 3,
del decreto legislativo n. 163 del 2006. Non devono dichiarare l’inesistenza delle
cause di esclusione (requisiti di ordine morale) di cui all’articolo 38 dello
stesso decreto legislativo n. 163 del 2006.
(contra:
Consiglio di Stato, sezione IV,
22 dicembre 2014, n. 6336
e sezione IV,
16 gennaio 2015, n. 775)
2. Offerta economicamente più vantaggiosa. Divieto di commistione tra offerta
tecnica e offerta economica: va escluso il concorrente che ha inserito
nell'offerta tecnica elementi che incidono per un decimo sull'offerta economica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 3505 del 2014, proposto da:
Oberosler Cav. Pietro Spa in proprio e quale mandataria del costituendo Rti
con Trevi Spa, rappresentati e difesi dall'avv. ...
contro
Intercantieri Vittadello Spa, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. ...
nei confronti di
Anas Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. ...
per la riforma
della sentenza del T.A.R.
VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00395/2014, resa tra le parti, concernente
affidamento progettazione ed esecuzione lavori "varianti alla ss 14
triestina dei centri abitati di Campalto e Tessera in comune di Venezia -
Variante di Campalto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Intercantieri Vittadello Spa e
di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Sandro
Aureli e uditi per le parti gli avvocati ...
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe di cui il raggruppamento temporaneo chiede l’annullamento, è stato accolto il ricorso principale presentato dall’odierno raggruppamento appellato e respinto il ricorso incidentale presentato dal predetto raggruppamento appellante.
La controversia attiene
all’aggiudicazione (provvedimento n. 143 del 27 dicembre 2012) da parte di
A.N.A.S. S.p.a. al raggruppamento temporaneo di cui la mandataria è la
Oberosler Pietro Spa, ( in seguito anche solo Oberosler) appellante nel
presente giudizio, della commessa per l’esecuzione dei lavori di variante
alla SS 14 “ Triestina” dei centri abitati di Campalto e Tessera in comune
di Venezia – Variante Campalto.
In primo grado, il raggruppamento con mandataria l’Intercantieri Vittadello
s.p.a. (in seguito anche solo Vittadello) si è classificato al secondo posto
della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice delle offerte
tecniche ed economiche, in base al punteggio complessivo da quest’ultima
attribuito.
Quest’ultimo ha quindi impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto l’aggiudicazione ad Oberosler e tutti i verbali di gara, e chiesto la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione del lavoro di cui alla gara ovvero, in via subordinata, per risarcimento in forma equivalente.
L’intimata Oberosler ha proposto ricorso incidentale esponendo sette motivi di illegittimità, con ciò deducendo svariati profili di illegittimità per violazione di legge, violazione della lex specialis, e d’inammissibilità dell’offerta della ricorrente principale.
Vittadello ha proposto
eccezione d’inammissibilità del detto ricorso incidentale per omessa
impugnazione dei verbali di gara recanti tale contestata ammissione.
Il giudice di primo grado alla luce delle censure con effetto escludente
proposte dalla contro interessata Oberosler, ha disposto una CTU
“considerato che le stesse attengono a questioni di esclusiva valenza
tecnico-ingegneristica “, ponendo quindi al professionista incaricato
(l’ing. M.C.) quattro quesiti collegati ai motivi dal secondo al
quinto del ricorso incidentale.
Dall’esame attraverso la CTU sono stati quindi esclusi quindi i motivi
primo, sesto e settimo.
Con piena adesione delle conclusioni raggiunte dal nominato consulente, il ricorso incidentale di primo grado è stato respinto avendo il primo giudice ritenuto che neppure le dette censure estranee ( primo, sesto, settimo motivo) alla disposta consulenza tecnica meritassero l’accoglimento.
E’ stato invece accolto il
terzo motivo dei motivi dedotti con il ricorso principale di primo grado
della Vittadello, concernente la violazione della lettera invito di ANAS Spa
nella parte in cui reca la sanzione dell’esclusione dalla gara dei
concorrenti che nell’offerta tecnica avessero riportato “qualsivoglia
aspetto economico”, violando per tal via la segretezza dell’offerta
economica.
Alla luce di tale esito della sentenza di primo grado propone appello
Oberosler preceduto dall’impugnazione con analoghe censure del suo
dispositivo, contestando in primis le modalità stesse con le quali s’è
svolta la CTU, avuto riguardo ad aspetti che attingono profili di carattere
procedurale dedotti nel ricorso del primo grado ma non esaminati dalla
sentenza impugnata.
Ha poi ribadito tutte le proprie ragioni già articolate nei sette motivi del
ricorso incidentale di primo grado, ribadendone il fondamento attraverso le
critiche analiticamente sviluppate all’esito dei quesiti affrontati dalla
consulenza tecnica e prima ancora rivolte all’adesione acritica ad essa
effettuata con la sentenza impugnata.
Parimenti, parte appellante ha contestato il motivo (terzo) di accoglimento del ricorso principale di primo grado recato nella sentenza impugnata, ed di quest’ultimo ha nuovamente chiesto il rigetto anche in relazione ai motivi in esso contenuti e non esaminati dal primo giudice.
Vittadello con l’atto di
costituzione in giudizio ha replicato ai motivi d’appello chiedendone
preliminarmente l’inammissibilità ed in subordine il rigetto alla luce degli
esiti della Consulenza tecnica, chiedendo al tempo stesso la conferma
dell’accoglimento dei motivi, in primis quelli di carattere escludente, del
ricorso principale di primo grado non esaminati dal primo giudice.
ANAS Spa ha chiesto la riforma della sentenza impugnata contestando di nuovo
tutti i motivi del ricorso principale di primo grado proposti da Vittadello.
Tutte le parti in causa hanno ampiamente utilizzato la facoltà di presentare
memorie depositando scritti difensivi sia in vista della camera di consiglio
che dell’udienza di discussione di merito.
All’udienza di merito del 2 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato e va respinto.
Con una prima serie di motivi
raccolti sotto la lettera A) Oberosler lamenta l’invalidità della consulenza
tecnica d’ufficio sotto diversi profili che già sottoposti al vaglio del
primo giudice sono stati da quest’ultimo ignorati.
Si duole anzitutto parte appellante del fatto che la Vittadello s’è avvalsa
nel corso del giudizio di un professionista diverso da quello da essa stessa
nominato in precedenza con l’incarico di seguire l’attività del consulente
tecnico d’ufficio.
Il motivo non ha pregio.
Ritiene la Sezione, invero, che
la nomina di un tecnico di fiducia costituisca esercizio del diritto
costituzionale di difesa della parte che non è compatibile con una
preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti
rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la
parte ben può sostituire il proprio consulente con altro già indicato ovvero
consentire che quest’ultimo, com’è avvenuto, deleghi il primo nel seguire
l’attività del consulente nominato d’ufficio.
Con gli altri motivi dedotti sotto la lettera A) parte appellante lamenta
che nelle operazioni peritali non è stato adeguatamente garantito il
contraddittorio e che il CTU non ha rispettato i termini assegnatigli per il
deposito della relazione peritale.
Si tratta anche in questo caso di argomentazioni prive di pregio, posto che
dagli atti e dalla stessa narrazione di parte appellante si ricava che sulla
materia peritale v’è stato un ampio contraddittorio tra i rispettivi CTP e
tra costoro ed il CTU.
A ciò va aggiunto che l’inosservanza dei termini iniziali , intermedi, e
finale entro i quali la CTU cui avrebbe dovuto svolgersi e concludersi e i
CTP produrre le rispettive controdeduzioni non sono perentori, potendo
certamente essere modificati o prorogati dallo stesso CTU ovvero dal giudice
della causa che al riguardo gode di amplissima discrezionalità, ferma
restando la necessità, circostanza nella fattispecie verificatasi, che alle
parti venga assicurata parità di condizione nell’esercizio dell’attività
difensiva mediante i rispettivi CTP, e quindi ad entrambi la possibilità di
criticare la relazione finale del CTU.
I motivi di ricorso raccolti nella lettera A) debbono quindi tutti respinti.
Con i motivi successivi,
ricompresi sotto le lettera B), parte appellate in gran parte ripropone i
motivi del ricorso incidentale di primo grado insistendo per il loro
accoglimento, il quale apparirebbe ancor più doveroso alla luce degli esiti
della consulenza tecnica d’ufficio e della sentenza impugnata che ad essa ha
aderito senza motivare e nonostante le criticità messe in evidenza dal
proprio CTP.
In ordine ai qui riproposti motivi del ricorso incidentale, la Sezione
ritiene opportuno svolgere una considerazione di carattere preliminare, al
fine di porre in evidenza le conseguenze che derivano dalla loro sostanziale
differenza di contenuto.
In tale ottica, deve anzitutto osservarsi che attraverso tutti i detti
motivi l’odierna appellante si propone di far dichiarare l’esclusione dalla
gara della Vittadello, alla quale la Commissione giudicatrice ha conferito
un punteggio che l’ha collocata al secondo posto della graduatoria tra le
imprese partecipanti alla gara, preceduta, appunto, da Oberosler.
Tra i motivi dedotti, quelli
che seguendo la numerazione riportata nella sentenza impugnata sono
contraddistinti con numeri da 2 a 5, dal primo giudice sono stati affidati
ad una consulenza tecnica d’ufficio, venendo con essi sollevate questioni di
esclusiva valenza tecnico-ingegneristica.
Come già emerso da quanto precede, il CTU ha “confermato” il giudizio della
Commissione di gara, avendo ritenuto che non vi fossero le condizioni per
giungere all’esclusione dalla gara di Vittadello (per violazione, in
particolare, dei paragrafi E.3 ed E.2 della lettera invito), pur venendo
criticate per alcuni aspetti, le soluzioni innovative proposte nell’ambito
del progetto da essa presentato.
Parte appellante (Oberosler) proprio in relazione alle predette perplessità
espresse dal CTU chiede la riforma della sentenza impugnata, non avendone il
primo giudice affatto tenuto conto traendone le dovute conseguenze in
termini di esclusione dalla gara.
Occorre tuttavia a tal
proposito ricordare che in questa sede il giudizio sul progetto della
Vittadello non può essere espresso dimenticando che la Commissione di gara
per prima ha ritenuto di non pervenire alla sua esclusione ed al tempo
stesso di non aggiudicare ad essa la gara.
Con la conseguenza, sul piano della tutela possibile nel presente giudizio,
che le valutazioni del CTU, al di là dell’esito “confermativo” detto, non
possono essere utilizzate per essere sovrapposte o sostituite a quelle della
Commissione di gara ed alle quali il ricorso incidentale di primo grado di
Oberosler era rivolto.
Consegue inoltre, che inerendo le censure ivi dedotte a questioni di valenza
“tecnico ingegneristica”, esse non possono essere esaminate prescindendo
dalla considerazione che la valutazioni della Commissione di gara sono
espressione di discrezionalità tecnica in ordine alla quale sono ben noti i
limiti in cui possono essere sindacate nel giudizio amministrativo (T.A.R.
Milano Sez. IV, 9 gennaio 2014 n.62)
Ora, a giudizio della Sezione, parte appellante con i motivi proposti non si
è attenuta a tali limiti, avendo sostanzialmente contrapposto il proprio
giudizio di merito a quello espresso dal CTU, ignorando che in questa sede,
come detto, è possibile procedere soltanto alla verifica della logicità,
della congruità e della ragionevolezza del giudizio espresso dalla
Commissione di gara in ordine alla non esclusione della Vittadello, avuto
riguardo al progetto da essa offerto.
In tale ottica appare utile aggiungere che la Commissione di gara ben
potrebbe aver individuato anch’essa quelle criticità presenti in alcuni
aspetti del progetto Vittadello, ma ha ritenuto di non tradurli in un
giudizio di esclusione dalla gara, piuttosto che attribuire, come in realtà
ha fatto, un punteggio che coerentemente ha comunque impedito a quest’ultimo
d’essere aggiudicatario.
A giudizio della Sezione non
pare che la Commissione di gara effettuando l’anzidetta valutazione, e
proprio la consulenza tecnica d’ufficio indirettamente lo dimostra, abbia
peccato di illogicità, incongruità e di irragionevolezza.
Enucleando da quanto sopra, non è anzi fuori di luogo osservare che le
soluzioni innovative proposte dalla Vittadello erano tali rispetto al
progetto ANAS posto a base di gara, non certo in assoluto appartenendo da
anni all’esperienza di chi esegue lavori stradali, e pertanto,
verosimilmente ben conosciute dagli esperti della commissione di gara che ne
hanno potuto soppesare adeguatamente il grado della loro fattibilità
attraverso il punteggio dato alla parte tecnica del progetto da quest’ultima
presentato.
Riassumendo, per effetto di quanto precede deve quindi concludersi,
prescindendo quindi dall’esame della preliminare eccezione della sua
inammissibilità sollevata da Vittadello, nel senso che anche i motivi
d’appello esposti da Oberosler sotto la lettera B) debbono essere tutti
respinti.
In particolare, ed in aggiunta:
Appare alla luce di quanto
precede privo di pregio e comunque infondato il primo motivo B1 con il quale
si lamenta l’acritica adesione della sentenza impugnata alla CTU, essendo
tale modo di motivare del giudice ampiamente consentito e condiviso in sede
giurisprudenziale, tanto più che nella specie trattasi di consulenza
deducente e non percepiente ( Corte Cassa. Civile Sez. V n.7364 del
11.05.2012).
Infondato deve ritenersi il motivo d’appello esposto sub B2 ( quarto motivo
del ricorso incidentale di primo grado) .
Il motivo, riguardante il trattamento a calce del piano di posa dei rilevati
stradali, è infondato alla luce di quanto sopra argomentato in ordine ai
limiti di sindacabilità dei giudizi tecnico discrezionali espressi dalla
Commissione di gara, che parte appellante con le deduzioni esposte si
propone palesemente di aggirare contestando esclusivamente la valutazione
del Consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di primo grado.
Deve essere invece ritenuto inammissibile il motivo B3.
Parte appellante assume che il
motivo esposto nel quarto motivo del ricorso incidentale è stato frainteso
dal primo giudice, avendo avanzato con esso non già il tema del “trattamento
(stabilizzazione) a calce del piano di posa” dei rilevati bensì quello
dell’utilizzo “tal quale “ dei terreni di scavo, dei quali Vittadelllo
avrebbe fatto uso oltre quanto consentito dalla lex specialis.( E.2 lettera
invito)
Condividendo quanto contro dedotto da parte resistente, la Sezione ritiene
che l’esposto argomento costituisce palesemente un motivo nuovo non
deducibile per la prima volta in appello, come emerge con evidenza
dall’esame del contenuto della censura sviluppata con il corrispondente
quarto motivo del ricorso incidentale di primo grado, e che, per di più,
appare infondato nel merito non individuandosi nel capitolato di gara alcun
vincolo quantitativo all’utilizzazione del materiale di scavo, come del
resto sembra venir confermato dalla circostanza che a tale vincolo nel corso
del giudizio di primo grado, non ha fatto cenno alcuno, per ricollegarlo
all’asserito fraintendimento, neppure il consulente di fiducia di Oberosler.
Con il motivo B4 parte appellante in sostanza torna ad argomentare sul tema già trattato con il motivo esposto in B2, e in tal senso procede per mettere in luce le contraddittorie modalità con cui il CTU ha portato aventi i propri accertamenti.
Ritiene la Sezione che con
riguardo al motivo in esame possano essere qui ribadite le considerazioni
già svolte per giungere al rigetto del motivo contraddistinto con B2.
Il motivo B4 deve quindi essere dichiarato infondato.
Con il motivo B5 parte
appellante assume di nuovo che Vittadello doveva essere esclusa dalla gara
per aver realizzato la prevista galleria artificiale in difformità non
consentita dal progetto base, quanto a localizzazione e lunghezza, avendo
progettato una copertura di essa a rete stirata con funzione
antiabbagliamento, posizionata oltre la galleria vera e propria.
Richiamando ancora una volta quanto esposto in precedenza in merito ai
limiti di sindacabilità dei giudizi della Commissione di gara, pare
sufficiente osservare sul motivo in esame che la tesi di parte appellante
secondo la quale nella lunghezza della galleria dovevano essere considerati
anche “tutti i manufatti che rendono agibile la stessa” , appare palesemente
illogica, venendo in tal modo inserita nel novero dei detti manufatti, anche
una rete che ha solo una funzione antiabbagliamento volta a migliorare le
condizioni di guida in prossimità dell’ accesso ed essa, e non quella di
determinare il suo allungamento.
Fondatamente quindi la Commissione di gara non ha ravvisato a tal proposito
alcuna violazione delle prescrizioni di gara per la quale Vittadello doveva
essere esclusa.
Con ulteriore doglianza inserita in B5(3), corrispondente al terzo motivo
del ricorso incidentale, parte appellante ripropone l’argomento della
realizzazione da parte di Vittadello del cd. tampone di fondo in jet grouting, (quest’ultima è una tecnica volta a realizzare una protezione
dell’acqua di falda dagli apporti provenienti dal terreno soprastante).
A giudizio della Sezione parte appellante imposta la censura stravolgendo il significato complessivo della valutazione effettuata dal primo giudice.
In primo grado infatti,
contrariamente a quanto tenta di sostenere parte appellante, non è emerso
dubbio alcuno circa il fatto che l’intervento in parola fosse nella sostanza
oggetto di un’offerta la cui incidenza economica rispetto all’importo
globale dei lavori rientrava certamente nella percentuale indicata da ANAS
(35% circa ) e che i tempi di lavorazione fossero pressoché identici a
quelli ricavabili dal progetto a base di gara.
Non si vede quindi ragione per la quale la Commissione che ha esaminato il
progetto dovesse escludere Vittadello dalla gara.
La censura sopra esaminata deve quindi essere respinta.
In merito alla contraddittorietà del crono programma, (motivo d’appello B6;
5° motivo del ricorso incidentale di primo grado) il giudice di primo grado
ha accertato che se era vero che il cono programma presentato da Vittadello
era errato lo era per un errore materiale la cui evidenza e la cui origine
non impediva di stabilire l’effettiva durata complessiva dei lavori ed in
particolare la cadenza temporale delle specifiche lavorazioni
La censura di Oberosler volutamente tace sulla detta accertata causa che ha
reso poco chiaro il cono programma, e per conseguenza non tiene conto della
sua facile ricostruibilità.
Sennonché a fronte di quanto sopra precisato, non sembra impedito ritenere
che la Commissione di gara rifuggendo da formalismi, non abbia proceduto
all’esclusione di Vittadello essendo stata comunque in grado di comprendere
il reale contenuto del cronoprogramma da essa elaborato.
Il motivo deve quindi essere respinto.
In conclusione tutti i motivi
di Oberosler in precedenza esaminati debbono essere respinti.
Tanto ritenuto in ordine alla censure del ricorso incidentale di primo grado
in questa sede riproposte, e che, in particolare, sono state oggetto d’esame
del CTU nominato dal primo giudice in primo grado, può passarsi allo
scrutinio degli altri motivi contenuti nel medesimo ricorso incidentale.
Con il motivo B7 (primo motivo del ricorso incidentale) Oberosler chiede l’esclusione di Vittadello con riferimento all’art. 38 , comma 1, lett. c), e), d) del d.lgs. 163/2006, avendo subito sanzioni amministrative e procedimenti penali a fronte di gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, a causa di un incidente che ha determinato la morte di un operario in un cantiere connesso a lavori sulla S.S.131. appaltati da A.N.A.S.
Il primo giudice ha escluso le
condizioni per applicazione della detta norma essendo la censura “ vaga e
generica” , fondata su notizie di stampa e non adeguatamente dimostrata.
Parte appellante ha replicato osservando che i fatti da essa dedotti non
erano stati contestati da né da Vittadello né da A.N.A.S.
Senonchè Obersoler , come sottolineato da Vittadello, avrebbe ben potuto
intimare ad A.N.AS. di acquisire le risultanze del certificato
dell’Osservatorio della Avcp a carico di Vittadello relative alla violazione
delle norme di sicurezza con riguardo alla circostanza riferita, ovvero
fornire un principio di prova sull’esistenza del fatto accaduto se
“debitamente accertato” quanto meno con sentenza penale non definitiva a
carico di controparte.
Né tale omessa deduzione sembra
giustificata con l’opponibilità a qualunque richiedente delle norme sulla
privacy, apparendo quest’ultime nella fattispecie palesemente recessive.
La Sezione non può quindi che condividere le ragioni del rigetto del motivo
in esame a cui è pervenuto il primo giudice.
Poiché il sesto e settimo motivo del ricorso incidentale, respinti entrambi dal primo giudice, attengono a profili d’illegittimità dedotti sotto condizione dell’accoglimento di connessi profili di illegittimità dedotti con il ricorso principale, all’esame dei primi si procederà dopo aver esaminato quest’ultimi.
Procedendo quindi all’esame del ricorso principale la Sezione ritiene di dover condividere l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale a cui è pervenuto il primo giudice.
Ha ritenuto la sentenza impugnata che Oberosler ha violato la prescrizione della lettera invito, assistita dalla sanzione dell’esclusione in caso d’inosservanza, relativa all’obbligo dei concorrenti di non indicare nell’offerta tecnica alcun elemento attinente all’offerta economica.
Non è contestato in giudizio che Oberosler abbia inserito in alcuni elaborati tecnici degli elementi di prezzo.
Non è neppure contestato in
giudizio che i prezzi presenti nell’offerta tecnica e coincidenti con i
prezzi inseriti nell’offerta economica hanno un valore complessivo di euro
4.413.857,00 pari al 15,10% dei lavori a base d’asta.
Non pare dunque dubbio che nell’offerta tecnica di Oberosler sia stata
inserita una valorizzazione economica ( importi prezzi, ecc.ecc.)
anticipatoria dell’offerta economica.
Fondatamente, dunque, il primo giudice, richiamando a sostegno l’orientamento di questo Consesso che ritiene essere sufficiente l’inserimento nell’offerta tecnica di un decimo dell’offerta economica per ritenere violato il principio della segretezza che assiste quest’ultima (Cons. Stato sez. V, 8 settembre 2010, n. 6509), ha ritenuto che Oberosler dovesse essere esclusa dalla gara posto che nella fattispecie tale limite come visto è stato ampiamente superato ed era quindi tale da influenzare il giudizio della Commissione di gara sull’offerta da essa presentata.
Quest’ultima,nel proposito di evitare tale esito, invoca il principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 4, co. 2 lett. d) nn. 1 e 2 del d.l. n.70/2011, ed osserva che la clausola di esclusione in questione viola l’art. 46 comma 1-bis del d.lgs. n.163/2006, ivi chiaramente affermandosi che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione” non corrispondenti alla violazione di divieti positivamente previsti dal legislatore.
Osserva tuttavia la Sezione al riguardo che la clausola in parola protegge il principio della segretezza dell’offerta economica, e sembra difficile quindi negare che la sua introduzione nelle regole di gara contrasti con il principio della tassatività delle clausole d’esclusione come declinato dall’art. 4 del d.l. n.70/2011 sopra citato.
Deve di conseguenza, alla luce dell’esposto accoglimento del ricorso principale, essere rigettato il motivo d’appello (sesto motivo del ricorso incidentale di primo grado) con il quale viene contestato l’accoglimento del terzo motivo di tale ricorso.
Ad abundantiam può aggiungersi che anche il motivo d’appello con il quale viene riproposto il settimo ed ultimo motivo del ricorso incidentale, respinto in primo grado, deve essere ritenuto infondato in questa sede con conseguente conferma di tale rigetto.
Ciò alla luce del pacifico orientamento di questo giudice in tema di esonero dall’onere dichiarativo del progettisti incaricati; ”In tema di appalti integrati, disciplinati dall'art. 53 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), deve escludersi un obbligo di presentazione degli oneri dichiarativi di cui agli artt. 38 e 48 del predetto codice da parte dei progettisti qualificati, di cui intenda avvalersi l'impresa partecipante alla gara, non assumendo tali soggetti il ruolo di concorrenti alla stessa” (T.A.R. Catania, Sez. IV. 9 dicembre 2014, n. 3246 ).
Prescindendo dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità, sollevata da Vittadello, e rivolta alla parte in cui con l’appello vengono riproposti i motivi del ricorso incidentale di primo grado, tale gravame deve in conclusione essere interamente respinto.
Per effetto di quanto prede la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Attesa la complessità della controversia le spese del giudizio debbono essere compensate salvo il contributo unificato versato da Vittadello in questo giudizio che deve essere restituito in parti uguali da Oberosler e da ANAS.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Spese compensate nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere