LAVORI PUBBLICI -
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Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2017 n. 3985 (conferma T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, n. 956/2016
e n. 133/2017).
E' escluso il concorrente per
irregolarità fiscale ove risulti una cartella di pagamento non stata pagata alla
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta anche se non è
ancora spirato il termine per l’impugnativa della medesima.
N. 03985/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09221/2016 REG.RIC.
N. 03485/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9221 del 2016, proposto dal signor P., in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati...
contro
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese; Equitalia Sud S.p.a., Equitalia
S.p.a.; Comune di Monzuno, non costituiti in giudizio;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio
Territoriale di Aversa, Agenzia delle Entrate, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato...
nei confronti di
Frantoio Fondovalle S.r.l., non costituita in giudizio;
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3485 del 2017, proposto dal signor P., rappresentato e difeso dall'avvocato ...
contro
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Equitalia Sud S.p.a., Equitalia
Sud S.p.a., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta,
Comune di Monzuno, non costituiti in giudizio;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio
Territoriale di Aversa, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato...
nei confronti di
Frantoio Fondovalle S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 9221 del 2016, della sentenza del T.A.R.
dell’Emilia-Romagna, Sez. I, n. 956/2016;
quanto al ricorso n. 3485 del 2017, della sentenza del T.A.R.
dell’Emilia-Romagna, Sez. I, n. 133/2017;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Caserta-Ufficio Territoriale di Aversa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Claudio
Contessa e uditi per le parti l’avvocato Mastrantuono e l’avvocato dello
Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
1.
Con ricorso al T.A.R. dell’Emilia-Romagna (n. 784/2016) il sig. P. (titolare dell’omonima ditta individuale) chiedeva l’annullamento del
provvedimento in data 15 settembre 2016 con cui l’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese aveva disposto la sua esclusione dalla gara di
appalto per la manutenzione straordinaria delle strade pubbliche (gara
all’esito della quale l’appellante era stato inizialmente collocato in prima
posizione, salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di moralità
di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
2.
L’esclusione dell’appellante dalla gara in questione era stata disposta in
quanto, in sede di verifica dei requisiti
disposta a seguito dell’aggiudicazione provvisoria in suo favore, era emerso
che, alla data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione
alla gara, sussistevano a carico dell’appellante gravi irregolarità rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
In particolare l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta
aveva comunicato alla stazione appaltante l’esistenza di tre cartelle di
pagamento a carico dell’appellante per un importo complessivo di euro
26.078,30 (l’ultima delle cartelle in questione risultava notificata in data
16 maggio 2016).
3. Secondo l’appellante (che procedeva comunque al pagamento del debito dedotto nelle richiamate cartelle di pagamento), alla data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il termine per l’impugnativa della cartella notificata nel maggio del 2016 non era ancora spirato, ragione per cui non si era in presenza di una violazione “definitivamente accertata” agli obblighi tributari.
4. Con la sentenza n. 956/2016 il T.A.R. dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
5. La sentenza è stata appellata dall’interessato (ricorso n. 9221/2016), il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1. Error in iudicando et in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, lettera g), così come modificato dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, della concorrenza e della par condicio – Violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990 e del principio dell’esauriente motivazione dei provvedimenti amministrativi – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento ed erroneità dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti – Violazione del principi del soccorso istruttorio.
2. Stessa censura sotto diverso profilo – Error in iudicando et in procedendo - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, lettera g), così come modificato dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. – Illegittimità della segnalazione ad ANAC.
Ha resistito al gravame l’Agenzia delle entrate, la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
6.
Con altro ricorso al T.A.R. dell’Emilia-Romagna (n. 896/2016) il signor
P. ha inoltre impugnato gli atti con cui, a seguito della sua
esclusione, la gara di cui sopra è stata aggiudicata alla seconda
classificata.
7.
Con la sentenza n. 133/2017 l’adito tribunale ha ritenuto infondato anche
questo ricorso.
8.
Anche sentenza è stata appellata dall’interessato (ricorso n. 3485/2017), il
quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1. Error in iudicando et in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, lettera g), così come modificato dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, della concorrenza e della par condicio – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii. – Violazione dell’articolo 3 della l. 241 del 1990 e del principio dell’esauriente motivazione dei provvedimenti amministrativi – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento ed erroneità dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti – Violazione del principi del soccorso istruttorio.
9.
Anche in questo giudizio si è costituita l’Agenzia delle Entrate, chiedendo
il rigetto dell’appello.
10.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2017 i due ricorsi in epigrafe sono
stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.
Giungono in decisione gli appelli n. 9221/2016 e n. 3485/2017 proposti
dall’impresa individuale P. (che aveva partecipato a una
procedura negoziata indetta dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
ed era rimasta inizialmente aggiudicataria, per poi essere esclusa per
irregolarità nel pagamento di tasse e tributi) avverso le sentenze del
T.A.R. dell’Emilia-Romagna, rispettivamente n. 956 del 2016 e n. 133 del
2017, che hanno riconosciuto l’una la legittimità del provvedimento di
esclusione dalla gara e l’altra la legittimità dell’aggiudicazione in favore
dell’impresa seconda classificata.
2.
I due ricorsi, che devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva, sono infondati.
3.
La quaestio iuris che viene in rilievo è se, ai fini dell’esclusione dalle
pubbliche gare per carenza dei requisiti di ordine generale (articolo 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016), possa dirsi “definitivamente accertato”
un rilevante insoluto fiscale fatto oggetto di cartella di pagamento
ritualmente notificata all’impresa interessata laddove alla data ultima
prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, siano ancora
pendenti i termini per l’impugnativa (ultimo giorno).
4.
La prima (e dirimente) osservazione sul punto riguarda il numero delle
cartelle di pagamento insolute emesse a carico dell’appellante.
Tutte le difese dell’appellante risultano fondate sulla controversa
definitività della cartella n. 02820160002920668, la cui notifica si era
perfezionata il 16 maggio 2016 per l’Agenzia delle entrate e il successivo
30 maggio 2016 per l’appellante.
Ma il punto è che dalla documentazione in atti (e segnatamente dalla nota
dell’Agenzia delle entrate in data 15 settembre 2016 sul cui contenuto non
vi è contestazione in atti) emerge che a carico dell’appellante fossero
state emesse altre due cartelle di pagamento, fra cui – ai fini che qui
rilevano – particolare importanza deve essere riconosciuta alla n.
02820140039775390, relativa agli anni di imposta 2009 e 2011, notificata il
7 marzo 2015 per un debito complessivo pari ad euro 1.315,45.
Si tratta di una cartella certamente divenuta definitiva per mancata
impugnazione e per un importo superiore a quello (pari a mille euro)
rilevante ai fini della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’articolo
48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, espressamente richiamato dal
comma 2 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4.1. La circostanza appena richiamata risultava ex se radicalmente ostativa all’accoglimento del ricorso di primo grado (e quindi del presente appello).
5. Fermo restando il carattere dirimente di quanto appena rilevato ai fini della presente decisione, deve essere condivisa la tesi del T.A.R. secondo cui la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi formali attinenti la stessa cartella, non potendo invece più essere rimessa in discussione la definitività dell’accertamento della sottostante pretesa tributaria (alla quale è appunto sottesa l’emanazione della cartella).
In definitiva, la possibilità di impugnativa della cartella (e la pendenza
dei termini a tal fine fissati) non pone in discussione la definitività
della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata
attraverso la stessa emanazione della cartella.
Ai ben limitati fini che qui rilevano, si osserva poi che l’appellante non
ha presentato ricorso avverso la più volte richiamata cartella di pagamento,
limitandosi piuttosto – come dalla stessa ammesso – a pagare il debito
tributario (pari, come si è detto, a circa venticinquemila euro complessivi)
oggetto del definitivo accertamento.
6. Si osserva infine che, anche a voler aderire (denegata ipotesi) alla
diversa opzione interpretativa secondo cui la pendenza del termine per
l’impugnativa impedirebbe il formarsi della definitività dell’accertamento
persino in caso di cartella di pagamento, osterebbe comunque
all’accoglimento delle tesi dell’appellante la circostanza in fatto della
mancata proposizione di un siffatto ricorso.
E’ noto al riguardo che la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in
ordine alla conformità con l’ordinamento UE delle pregresse disposizioni di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha chiarito che
l’articolo 29, primo comma, lettere e) e f), della direttiva del Consiglio
18 giugno 1992, 92/50/CEE “non si oppone ad una normativa o ad una prassi
amministrativa nazionali (quale quella vigente in Italia, n.d.E.) in base
alle quali un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha adempiuto,
effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in
materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, può regolarizzare la
sua situazione successivamente:
– in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o
– in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o
– mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale,
a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine” (in tal senso: CGUE, sentenza in causa 9 febbraio 2006 in causa C226/04, Zilch).
In definitiva, la pendenza del termine per l’impugnativa non rappresenta una
sorta di indistinta e generalizzata eccezione al principio secondo cui alla
data di scadenza della domanda di partecipazione occorre presentare una
piena conformità fiscale. Al contrario, la pendenza del termine (e la
conseguente non definitività dell’accertamento) potrà giovare all’impresa
interessata soltanto laddove (in ipotesi quale quella che qui rileva) il
ricorso in sede giurisdizionale sia stato di poi puntualmente proposto.
Il che, nel caso in esame, non è avvenuto.
7. E’ inoltre infondato il secondo motivo di ricorso con il quale il signor
P. ha lamentato l’illegittimità della segnalazione dell’accaduto
all’ANAC ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico, in assenza dei
relativi presupposti di legge.
Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, la misura espulsiva e la
conseguente segnalazione trovavano puntuale conferma nella previsione di cui
al comma 12 dell’articolo 80 del ‘Codice dei contratti pubblici’, secondo
cui “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara (…), la stazione appaltante ne dà segnalazione
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto (…)”.
La segnalazione dell’accaduto all’ANAC risultava quindi del tutto
giustificata alla luce del fatto che l’appellante aveva falsamente
dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di non avere a proprio
carico violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi in
tema di pagamento di tributi e tasse.
Anche per questa ragione l’appello n. 9221/2016 deve essere respinto.
8. Per ragioni del tutto analoghe e connesse con quelle sin qui esposte, deve essere respinto il ricorso n. 3485/2017, proposto avverso la sentenza del T.A.R. dell’Emilia-Romagna con cui è stata rigettata l’impugnativa avverso gli atti con cui l’Unione dei Comuni, a seguito dell’esclusione dalla gara dell’appellante, ha proceduto ad aggiudicare la gara in favore della seconda classificata.
(9). Ed infatti, dalla conferma della legittimità della disposta esclusione deriva quale evidente conseguenza la legittimità della scelta della stazione appaltante di aggiudicare la gara alla seconda classificata.
10. Per le ragioni sin qui esposte i due ricorsi in epigrafe, previa
riunione, devono essere respinti.
La mancata costituzione in giudizio da parte dell’Unione di Comuni
dell’Appennino Bolognese e
dell’aggiudicataria della gara ed il mancato svolgimento di attività
difensiva da parte dell’amministrazione statale appellata (che si è limitata
a depositare l’atto formale di costituzione in giudizio) giustifica la
integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli,
Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti,
Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere