AFFARI
ISTITUZIONALI - 019
T.A.R. Emilia-Romagna, sezione II, 27 febbraio 2001, n. 178
In base alla normativa vigente (già art. 51
legge n. 142 del 1990, ora articolo
107 del decreto legislativo n. 267 del 2000) il Segretario Generale del
Comune è incompetente all'emanazione di provvedimenti (nel caso di specie:
ordine di demolizione di opere abusive) di competenza dei Dirigenti responsabili
del servizio.
(per altre questioni relative
alla competenza si vedano: Affari
istituzionali 018 - T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 10 maggio
2001, n. 1577, Affari istituzionali 012 -
T.A.R. Campania, sez. V, 7-17 marzo 2000, n.
776, Edilizia e Urbanistica 041 - T.A.R.
Brescia, 7 settembre 2001, n. 771)
Occorre la concessione edilizia
per la realizzazione di una tettoia prefabbricata di dimensioni rilevanti con
funzioni di carattere non transitorio; in tal caso il manufatto non
costituisce mera pertinenza. (Orientamento
univoco e consolidato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
Composto dai Signori:
Dott.
Luigi Papiano - Presidente
Dott.
Giancarlo Mozzarelli - Cons. rel. est
Dott.
Rosaria Trizzino - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: F.W., C.L. e C.R.C. rappresentati e difesi dagli avv.ti C.M. e C.O. ed elettivamente domiciliati in Bologna ...;
contro
Comune di Maranello in persona del Sindaco pt., non costituito;
per l’annullamento
dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive n. 2954, emanata in data 14.7.2000 dal Segretario Generale del Comune di Maranello.
Designato
relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;
Nella fase
preliminare dell’udienza pubblica del 14.12.2000 l’avv. C.O. per
i ricorrenti;
Considerato quanto segue:
FATTO
I ricorrenti - proprietari e gestori del ristorante “L.L.” sito in località ... di Maranello – impugnano, chiedendo l’annullamento, l’atto meglio indicato dianzi.
a sostegno del ricorso essi presentano le censure di:
1)
Incompetenza del Segretario Generale – Violazione di legge con riferimento
agli articoli 51 legge n. 142/90, 6 legge n. 127/97 e 45 D.Lgs. n. 80/98, nonché violazione
degli articoli 66 e 71 dello Statuto Comunale.
Si
afferma che “le disposizioni legislative sopraccitate, riguardanti la riforma
degli Enti locali e l’organizzazione funzionale dei medesimi, attribuiscono ai
Dirigenti ed ai Responsabili di settore la competenza ad emanare i provvedimenti
di gestione della funzione pubblica: in particolare l’art. 51, 3° comma sub
lett. f-bis (introdotta dall’art. 2, comma 12°, legge n. 191/98 che ha modificato
l’art. 6, comma 2°, legge n. 127/97) attribuisce ai Dirigenti i compiti di
adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale.
Tant’è che
nel caso di specie il provvedimento di sospensione lavori è stato adottato dal
Direttore dell’area tecnica (..).
La competenza
del Direttore di area è confermata dal contenuto dispositivo dell’art. 71, 1°
comma, lett. I) dello Statuto comunale in vigore che attribuisce al medesimo
l’adozione dei provvedimenti amministrativi di natura gestionale con rilevanza
esterna; coerentemente, l’art. 66 del medesimo Statuto, riguardante le
funzioni attribuite al Segretario Generale, non contiene alcuna disposizione che
giustifichi l’emanazione del provvedimento impugnato”.
2) Violazione
di legge con riferimento alla erronea applicazione dell’art. 7
legge n. 47/85 ed
alla mancata applicazione dell’art. 10
legge citata.
Si afferma
che “la realizzazione di tettoie prefabbricate, prive di tamponamenti laterali
e collocate su area pertinenziale del fabbricato principale, costituisce
tipologia di intervento assoggettata a regime autorizzativo e non concessorio
(..).
Ciò in
ragione della natura pertinenziale che l’opera assume rispetto al fabbricato
principale ed all’attività in esso regolarmente esercitata, nel presupposto
di una durevole destinazione dell’una cosa al servizio dell’altra, nonché
nel presupposto dell’assenza di un’autonoma destinazione d’uso e/o
fruibilità dell’opera pertinenziale (..)”.
Si aggiunge
che “va inoltre escluso che la costruzione della tettoia costituisca aumento
di volume e/o di superficie utile rispetto al fabbricato preesistente, in
considerazione del fatto che la tettoia oggetto del provvedimento impugnato
risulta prova di alcun tamponamento laterale” e che “in ragione della natura
pertinenziale dell’opera e dell’inidoneità della stessa a comportare
aumenti di s.u. deve ritenersi inapplicabile la sanzione demolitoria di cui
all’art. 7 legge n. 47/85, così come va ritenuta la inapplicabilità della
sanzione accessoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista
dalla medesima norma e comminata con il provvedimento impugnato (..)”.
Se ne concluderebbe che “nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione prescritta dall’art. 10 legge n. 47/85, riferibile alla tipologia di abuso realizzato in assenza di autorizzazione edilizia, che comporta la sola comminazione della sanzione pecuniaria, non anche la demolizione dell’opera, a meno che non risultino accertati e motivati i presupposti di cui ai commi 3° e 4° della medesima legge”.
Con ordinanza 21.9.2000 n. 806, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.
Con successiva memoria del 29.11.2000, i ricorrenti hanno ulteriormente delineato le loro argomentazioni.
I procuratori dei ricorrenti hanno, infine, provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l’importo complessivo di Lire 9.248.544.- (IVA e CPA incluse).
DIRITTO
1. Il ricorso è – ad avviso del Collegio – fondato (in relazione alla censura di incompetenza).
E ciò, nella considerazione:
a) che nel caso specifico in esame – in base alla normativa vigente (art. 51 legge n. 142/90, nel testo successivamente modificato) (ora articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - n.d.r.) – non vi è una competenza funzionale in capo al Segretario Generale dell’Ente comunale, essendo stata essa devoluta in via ordinaria ai Dirigenti responsabili di settore dell’Ente medesimo;
b) che d’altra parte la stessa ordinanza di sospensione di lavori 21.6.2000 n. 2944 precedentemente emanata in relazione al manufatto in esame risulta essere stata adottata ritualmente proprio dal Direttore dell’area tecnica (v. allegato n. 1 al ricorso);
c) che, infine, l’art. 67, punto 3, lett. G) e successivo punto 3 dello Statuto comunale contempla bensì il potere sostitutivo del Direttore Generale nel caso di inerzia o assenza del Direttore di area, nonché l’attribuzione al Segretario Generale delle funzioni spettanti al Direttore Generale, in caso di vacanza od assenza di quest’ultimo mentre invece l’atto impugnato da un lato è stato adottato espressamente in base all’art. 66 dello Statuto medesimo (che attiene alla competenza ordinaria del Segretario Generale) e dall’altro non reca alcuna motivazione in ordine all’effettiva esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte di quest’ultimo;
2. Il ricorso è, invece, infondato in relazione alla seconda censura.
E ciò, nella considerazione che – sulla scia dell’orientamento da ultimo confermato in relazione ad un caso analogo da questa Sezione (dec. 12/20.10.2000 n. 876) – l’opera abusiva in esame necessitava di concessione edilizia per dimensioni (m. 13,10 x 8,40 in pianta), struttura (struttura prefabbricata in legno con elementi di copertura a capriata di notevole consistenza, come si desume dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune) e funzione (esercizio della ristorazione estiva); che inoltre non risulta applicabile al caso in esame il regime autorizzatorio di cui all’art. 7 legge n. 94/82 (in tema di pertinenze) in quanto – per giurisprudenza costante anche di questo Tribunale – quel regime non opera in relazione a strutture di rilevanti dimensioni come quella in oggetto.
3. Il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui in motivazione.
Ritiene, peraltro, il Collegio che, nel caso in esame vi siano sufficienti ragioni per non porre spese ed onorari di giudizio a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda
a) ACCOGLIE il ricorso nei termini di cui in motivazione ed annulla conseguentemente l’atto impugnato;
b) nulla per le spese;
c) salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Ente comunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.12.2000
Presidente (L. Papiano)
Cons. rel. est. (G. Mozzarelli)
Depositata il 27.2.2001.