AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 9 dell'8 novembre 1999
Merito tecnico nella valutazione delle offerte
(G.U. n. 107 del 10 maggio 2000, s.o. n. 71)
Il Comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.
Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di definire la relativa questione, emergeva che l'affidamento dell'incarico di progettazione era avvenuto, oltre che in base agli elementi previsti nei parametri individuati nel bando di gara, in base alle valutazioni della provata capacità dei progettisti che si affermava avessero ben operato nell'ambito territoriale.
La fattispecie prospettava un problema di carattere generale riguardante la diversità dei criteri da seguire nella scelta dei professionisti da ammettere a presentare l'offerta e nella scelta delle offerte.
In realtà, per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo compreso tra i 40.000 ed i 200.000 ECU, l'art. 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, opera un rinvio al regolamento di attuazione per quanto attiene alla disciplina relativa alle modalità di aggiudicazione.
Lo schema del regolamento all'art. 63 indica i criteri cui deve attenersi la stazione appaltante per effettuare la scelta dei professionisti da ammettere successivamente a presentare l'offerta;
il criterio per procedere alla valutazione delle offerte, invece, è stabilito all'art. 64 del suddetto schema, ed è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base di criteri determinati dalla norma.
Questa disciplina va intesa nel senso che nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione i due momenti della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara e dell'esame dei requisiti di selezione delle offerte appartengono a fasi differenti del procedimento di gara.
La disciplina stessa costituisce, peraltro, esternazione di un principio insito nella diversa funzione che assolvono i due momenti anzidetti e, quindi, queste regole devono essere osservate anche nelle more dell'entrata in vigore del regolamento e, divenuto questo vigente, le disposizioni di cui trattasi vanno lette alla luce del principio stesso.
E' utile, quindi, precisare che il merito tecnico, che viene esaminato nella fase di prequalifica, ha ad oggetto elementi che necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere per l'affidamento, anche sulla base dell'esperienza professionale pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistendo nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.
Invece, il merito tecnico da valutarsi nella fase di aggiudicazione dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare.
Non sarebbe fondato, inoltre, ritenere che l'amministrazione possa far riferimento, al momento della valutazione dell'offerta, allo stesso elemento preso in considerazione in sede di prequalifica. Il merito tecnico, quale indice di qualità dell'offerta desunta dalla documentazione relativa a non più di tre progetti redatti dal concorrente e concernenti lavori affini a quello oggetto delle prestazioni richieste, può formare oggetto di valutazione dell'offerta stessa solo in quanto indicativo delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico.
In conclusione, si ritiene che la valutazione del merito tecnico assolve ad una diversa funzione nel momento dell'esame dei requisiti di partecipazione alla gara rispetto a quello relativo ai requisiti di selezione delle offerte, in quanto mentre nel primo caso occorre prendere in considerazione aspetti quantitativi dell'esperienza e della capacità professionale del concorrente, nel secondo vengono in evidenza profili esclusivamente qualitativi della capacità stessa, correlati allo specifico incarico da espletare.
Al riguardo, inoltre, è da rilevare che risulterebbe privo di giustificazione discriminare nella valutazione del merito tecnico le prestazioni a seconda della natura pubblica o privata del soggetto a cui sono state rese in quanto ciò costituirebbe ostacolo alla più ampia partecipazione di gara e, quindi, una violazione dei principi della concorrenza.
Il Presidente: Garri
Il segretario: Verde
DETERMINAZIONE n. 11 del
17 novembre 1999
Individuazione della nozione di "chiunque vi abbia
interesse" per le richieste di ispezione
(G.U. n. 107 del 10 maggio 2000, s.o. n. 71)
In base alla disposizione di cui alla seconda proposizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici «anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni». Risulta, pertanto, che il relativo procedimento può avere origine da un atto di iniziativa di ufficio della stessa Autorità, ovvero da una sollecitazione da parte di altro distinto soggetto.
La legittimazione alla proposizione della "richiesta", come in precedenza intesa, a norma del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 109 del 1994 in esame, compete, quindi, a "chiunque ne abbia interesse".
Concettualmente, la disposizione si ricollega, oltre che a meno recenti disposizioni in materia edilizia, alla norma di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in base alla quale «qualunque soggetto, portatore di interessi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento». La norma della legge quadro sui lavori pubblici e quella sul procedimento amministrativo, seppur riferite a diversi momenti del procedimento, vanno, tuttavia, interpretate in maniera omogenea anche in relazione al contesto normativo generale di riferimento. Così come per l'art. 9 della legge n. 241 del 1990, nel caso di cui all'art. 4 della legge n. 109 del 1994 legittimata a proporre una richiesta di ispezione non è, pertanto, una qualsivoglia figura soggettiva; un tale potere, infatti, viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti che dal suo espletamento potrebbero ricevere una particolare utilità o un particolare vantaggio ed a nulla rilevando che l'utilità ovvero il vantaggio siano propri anche di altri soggetti che versino nella stessa situazione del richiedente. E' necessario, poi, che il vantaggio o l'utilità perseguiti siano correlati ad interessi giuridicamente rilevanti sotto il profilo oggettivo, e non pertengano invece a mere aspirazioni individuali e, in ogni caso, non implichino pretese pretestuose, vessatorie o comunque emulative.
In definitiva, pertanto, non appare sufficiente per poter riconoscere la legittimazione alla proposizione della richiesta di ispezione, il solo riferimento ad una possibile evenienza di un risultato personalmente favorevole, occorrendo l'ulteriore condizione che tal evenienza attenga ad un bene della vita del richiedente, soggetto singolo o collettivo, oggettivamente rilevante e comunque direttamente o indirettamente collegato al potere di cui viene sollecitata l'esplicazione.
Nel caso, poi, di richieste provenienti da organismi esponenziali d'interessi diffusi o collettivi, la rilevanza dell'interesse va considerata in base ai criteri già individuati in sede di applicazione della norma sul procedimento amministrativo sopra citata, nonché dei principi giurisprudenziali in materia di poteri di iniziativa o di intervento in giudizio nei procedimenti medesimi.
Sulla base di queste indicazioni andrà, poi, verificata, caso per caso, l'effettiva sussistenza della legittimazione a formulare la richiesta di accertamenti. Questi potranno, comunque, essere disposti, d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il richiedente sia privo di legittimazione, qualora a giudizio dell'Autorità i fatti segnalati abbiano effettiva rilevanza per il rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Il Presidente: Garri
Il segretario: Verde