AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 1 del 16 gennaio 2002
Attuazione del Casellario informatico delle imprese qualificate

I.

Premesso che il regolamento relativo alla istituzione del nuovo sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici (d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34) prevede che:

1) l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici cura la formazione, con riferimento alla sede legale, di elenchi delle imprese qualificate su base regionale, da rendere pubblici tramite l’Osservatorio dei lavori pubblici (articolo 11, comma 2, del d.P.R. 34/2000);
2) sia istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici il Casellario informatico delle imprese qualificate, da formarsi sulla base delle attestazioni di qualificazione trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni inviate all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalle stazioni appaltanti (articolo 27, comma 1, del d.P.R. 34/2000);
3) nel predetto Casellario vanno inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati (articolo 27, comma 2, del d.P.R. 34/2000):

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alla retribuzione corrisposta ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio dei lavori pubblici ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario;

4) le imprese qualificate sono tenute a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti generali previsti dall’articolo 17 del d.P.R. 34/2000 che sia intervenuta rispetto a quelli da esse posseduti alla data di rilascio dell’attestazione di qualificazione (articolo 27, comma 3, del d.P.R. 34/2000);
5) le stazioni appaltanti sono tenute ad inviare alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (articolo 27, comma 4, del d.P.R. 34/2000). Scheda tipo che è stata approvata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 e che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
6) le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel Casellario informatico sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio dei lavori pubblici e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (articolo 27, comma 5, del d.P.R. 34/2000 e articolo 75, comma 1, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni).

II.

Considerato che il Casellario informatico delle imprese qualificate comprende una raccolta di notizie, informazioni e dati di tipo eterogeneo che può essere riassuntivamente distinto in:

1) dati anagrafici delle imprese, dei propri legali rappresentanti e dei propri direttori tecnici (articolo 27, comma 2, lettere a) e b), del d.P.R. 34/2000);
2) dati inerenti la qualificazione delle imprese stesse (articolo 27, comma 2, lettere c) e d), del d.P.R. 34/2000);
3) dati inerenti le SOA che hanno rilasciato le attestazioni di qualificazione, nonché i lavori eseguiti, le risorse umane e quelle tecniche relativi alle imprese qualificate (articolo 27, comma 2, lettere e), f), g), h), i) ed l) del d.P.R. 34/2000);
4) dati riguardanti le prestazioni previdenziali (articolo 27, comma 2, lettera m, del d.P.R. 34/2000);
5) notizie e informazioni riguardanti le imprese qualificate (articolo 27, comma 2, lettere n), o) e p), del d.P.R. 34/2000);
6) notizie e informazioni riguardanti gli amministratori e dei direttori tecnici delle imprese (articolo 27, comma 2, lettera q), del d.P.R. 34/2000);
7) notizie e informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori delle imprese qualificate (articolo 27, comma 2, lettere r), s) e t), del d.P.R. 34/2000).

III.

Ritenuto che:

a) alcune di tali notizie, informazioni e dati (nn. 1 e 2 della elencazione di cui alla precedente parte II della presente determinazione) attengono alla identificazione delle imprese qualificate e sono già inserite nei relativi previsti elenchi su base regionale resi pubblici tramite l’Osservatorio dei lavori pubblici (articolo 11 del d.P.R. 34/2000);
b) altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 5, 6 e 7 della suddetta elencazione), pur inerendo a caratteristiche e qualità riservate delle imprese qualificate, vanno resi accessibili alle stazioni appaltanti in quanto necessari ai fini dell’accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto (articolo 75 del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni);
c) altre delle notizie, informazioni e dati (nn. 3 e 4 della suddetta elencazione), infine, concernono caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, la cui conoscenza da parte delle stazioni appaltanti è irrilevante ai fini dell’ammissione alle gare in quanto assorbiti nella conseguita qualificazione e sono previste dal dpr 34/2000 come elementi da inserire nel Casellario informatico in quanto rilevanti ai fini dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità per la vigilanza sui alvori pubblici (articolo 14, commi 2 e 3, e articolo 16 del d.P.R. 34/2000).

Ritenuto però che le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c), della legge 109/1994 e successive modificazioni sono tali soltanto quando affidano lavori del tipo previsto dalle norme non si giustifica un accesso generalizzato al Casellario informatico e, cioè, senza limitazione di tempo o ambito; dovendo, tuttavia, l’accesso essere consentito anche ad essi questo potrà aversi su richiesta specifica e tramite l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IV.

Per le esposte considerazioni, in base al combinato disposto delle indicate norme, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stabilisce che:

a) i dati riguardanti le imprese qualificate relativi alle lettere da a) a d) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione, contenuti nel Casellario informatico, sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel Casellario informatico, anche nell’elenco delle imprese qualificate su base regionale;
b) le notizie e le informazioni riguardanti le imprese qualificate relative cui alle lettere da n) a t) del punto 3) delle predette premesse, contenute nel Casellario informatico, sono a disposizione delle stazioni appaltanti;
c) i dati riguardanti le imprese qualificate di cui alle lettere da e) ad m) del punto 3) delle predette premesse, contenuti nel Casellario informatico, sono riservati e tutelati e sono a disposizione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini della sua attività di vigilanza e controllo nonché per la verifica a campione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA (articolo 14, comma 2 e 3 e articolo 16 del d.P.R. 34/2000);
d) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 17, comma 1, del d.P.R. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse;
e) le imprese in possesso di attestazione di qualificazione alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla G.U. - nel caso si siano verificate variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 17, comma 1, del d.P.R. 34/2000 da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni - devono inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici le relative comunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
f) i ritardi nelle comunicazioni o le mancate comunicazioni, di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera h), del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento degli appalti e delle concessioni;
g) l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà ad inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate le notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione, con la procedura prevista dalla determinazione n.16/23 del 5 dicembre 2001 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2001;
h) le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale previsto dall’articolo 173 del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni.
i) le stazioni appaltanti che - alla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - non abbiano trasmesso le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici, in relazione a lavori per i quali il conto finale previsto dall’articolo 173 del d.P.R. 554/1999 e successive modificazioni è stato compilato dopo la data di entrata in vigore del d.P.R. 34/2000 (1° marzo 2000), devono provvedere a trasmettere le relazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla G.U.;
j) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e, nel caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile o di gruppi europei di interesse economico di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 109/1994 e successive modificazioni, deve riguardare ciascuna delle imprese associate o consorziate;
k) l’accesso all’elenco su base regionale delle imprese qualificate avviene collegandosi al sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nell’apposita sezione “Altri Servizi” sottosezione “Qualificazione”;
l) le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 109/1994 e successive modificazioni, a partire dalla data dell’1 marzo 2002, potranno acquisire le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti le imprese qualificate e relativi alle lettere da a) a d) e da n) a t) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione collegandosi al sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nell’apposita sezione “Servizi per Utenti registrati” sottosezione “Casellario informatico”;
m) le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 109/94 e successive modificazioni, per accedere al Casellario informatico, dovranno preliminarmente richiedere per via telematica il rilascio della Userid e della Password collegandosi al sito dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nell’apposita sezione “Servizi per Utenti registrati” sottosezione “Casellario informatico”;
n) l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvederà all’invio della Userid e della Password direttamente alla stazione appaltante richiedente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
o) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle  lettere da n) a t) del punto 3) delle premesse di cui alla precedente parte I della presente determinazione e contenute nel Casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle lettere da a) a d) delle predette premesse in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.

Il Relatore   -    Il Presidente