AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 18 del 24 luglio 2002
Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi comunitari

Riferimenti normativi: articolo.17, comma 12, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. - articoli 62 e segg. d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

Considerato in fatto e diritto

L’Autorità, nell’espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto modo di accertare che si va diffondendo tra le stazioni appaltanti la prassi del ricorso ad affidamenti diretti di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che è da considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti avvengono con una certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comunitari, che impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non sempre compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione esecutiva e l’appalto delle relative opere.

L’affidamento dei servizi in questione a trattativa privata viene giustificata in dipendenza dell’urgenza determinatasi a seguito della comunicazione dell’inserimento anzidetto inviata alla stazione appaltante con la prescrizione di un termine molto breve per inoltrare, pena la perdita del finanziamento stesso, gli elaborati tecnico amministrativi atti a rendere l’opera cantierabile, e di conseguenza istruibile per la successiva valutazione della competente commissione tecnica dell’ente finanziatore.

Di qui il comportamento delle stazioni appaltanti che, per non perdere il finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale, deroga alle norme per l’affidamento formale dell’incarico di progettazione e commissiona direttamente il progetto esecutivo dei lavori.

Questa situazione si determina spesso perché l’esigenza della realizzazione dell’intervento è rappresentata in maniera informale all’ente finanziatore e questo, sempre in maniera informale, dà assicurazione del finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare senza azione di verifica sull’effettiva cantierabilità degli stessi.

Sulla base di tali circostanze è comprensibile quanto, in concreto, si verifica. Le stazioni appaltanti al fine di non perdere l’opportunità presentatasi, pur in carenza dei previsti presupposti di legge, operano in difformità di quanto indicato all’articolo 17, comma 12 della legge quadro e dei correlati articoli del regolamento attuativo e provvedono ad acquisire la progettazione esecutiva degli interventi suscettibili di finanziamento nei ristretti tempi concessi dal procedimento di finanziamento in essere. Il tutto viene giustificato con l’urgenza. Ma, in questi casi, l’urgenza deve essere considerata come “indotta” in quanto deriva da precedenti comportamenti non conformi ai principi di legalità.

Occorre, inoltre, tenere presente che tale modalità operativa determina il mancato rispetto del principio della libera concorrenza tra gli operatori e, di conseguenza, può comportare eventuali problemi in sede di esame da parte della Commissione Europea ai fini della concessione del finanziamento.

In base a quanto sopra considerato si rileva che:

a) l’urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine ad affidamenti fiduciari di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura eventualmente connessa a situazioni riconducibili a quella in esame, non può ritenersi giustificativa del comportamento derogatorio della norma;
b) sussiste l’esigenza che gli enti finanziatori preposti al settore perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari;
c) attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di “urgenza” nell’affidamento dei servizi e dei connessi lavori.

Il Relatore    Il Presidente