AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 51 del 21 febbraio 2002
Perizie di variante nei contratti a corpo 

Oggetto: Autostrada Messina-Palermo: lavori di costruzione del tratto autostradale S.Stefano di Camastra - Tusa; lotto 28

Stazione appaltante: Consorzio per le Autostrade siciliane

Esponente: impresa Asfalti Sintex

Riferimento normativo: Articoli 13 e 14 d.P.R. n. 1063/1962 (*)

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto

L’impresa Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto a seguito di contratto stipulato il 23.7.1998, ha fatto pervenire una richiesta di parere, corredata da specifica documentazione, relativa alla possibilità, per la stazione appaltante, di redigere una perizia di variante in diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della Direzione lavori, della classe di scavo in galleria talché la stessa, definita “migliore” del previsto, comporterebbe una riduzione dello spessore teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione del compenso per l’impresa di circa il 10% del compenso a corpo.

Richieste notizie e documentazione alla stazione appaltante, la stessa non ha inviato alcunché entro il termine perentorio fissato, tanto che la pratica è stata inviata al Servizio Ispettivo per gli adempimenti di competenza ed è esaminata allo stato degli atti.

Ritenuto in diritto

La fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la stipula del contratto in data anteriore all’entrata in vigore della Legge 415/1998 e del Regolamento attuativo approvato con d.P.R. 554/1999, in vigenza della Legge 109/1994 come modificata dalla Legge 216/1995; il Capitolato speciale d’appalto – norme generali – all’articolo 2 “corrispettivo dell’appalto” – prevede che “le opere da compensare a corpo… sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto… qualora, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati…l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento…; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito…

Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell’opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).

Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.

Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.

La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore.

Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione.

Alla suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara

Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nel caso di specie la perizia è dovuta ad un miglioramento - la cui possibilità è prevista contrattualmente ed è poi emersa in fase esecutiva - della classe degli scavi, che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che il Capitolato Speciale d’Appalto ha espressamente escluso la possibilità di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione di quantità predefinita (più o meno cinque per cento).

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- accerta che la redazione, da parte del Consorzio Autostrade Siciliane, della perizia di variante in riduzione per i lavori di costruzione del lotto 28 sull’autostrada Messina-Palermo, presenta profili di non conformità alla normativa vigente in quanto non è stato tenuto presente che contrattualmente è prevista la eventualità di poter riscontrare, in fase esecutiva, un miglioramento della classe di scavi, miglioramento che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara;

- manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al Consorzio Autostrade Siciliane ai fini dell’adozione di conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del 27.3.02 nonché al soggetto istante.

Il Relatore - Il Presidente

(*)

Riferimenti normativi:

- articolo 25, legge n. 109 del 1994;
- articolo 326 legge n. 2248 del 1865, allegato F;
- articoli 1660 e 1661, codice civile;
- articoli 134 e 136, d.P.R. n. 554 del 1999;
- articolo 10, d.m. n. 145 del 2000.