AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE n. 87 del 27 marzo 2002
Oggetto: chiarimenti alle stazioni appaltanti
in ordine alla stesura dei bandi di gara e alle SOA in materia di qualificazione
Riferimento normativo: Allegato A del d.P.R. 34/2000.
Premesso che:
- sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al DPR 34/2000 relativamente all’attribuzione, nell’ambito della declaratoria di cui all’allegato A del d.P.R. 34/2000, degli interventi di manutenzione, rinnovo e realizzazione di opere a verde (quali il taglio delle essenze arboree), in quanto le stesse vengono inquadrate in molti bandi di gara e nei relativi e successivi certificati di esecuzione dei lavori indifferentemente nella categoria OG13 oppure nella categoria OS24;
- l’Autorità ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA specifiche indicazioni che incidono sulle modalità di qualificazione delle imprese e di conseguenza producono effetti sulla qualificazione delle imprese in gara;
- alcune SOA, successivamente alle indicazioni fornite dall’Autorità, hanno comunicato di aver ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nelle categorie OG13 o OS24 esibendo delle certificazioni di esecuzione di lavori relative ad interventi di esecuzione oppure di manutenzione del verde urbano e/o del verde autostradale;
Considerato che:
- la declaratoria di cui all’allegato A del d.P.R. 34/2000 relativa alla categoria OG 13 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi di eventi che hanno compromesso l’equilibrio ecosistemico del territorio;
- la declaratoria di cui all’allegato A del d.P.R. 34/2000 relativa alla categoria OS24 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campo sportivi, terreni da gioco);
- i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate "servizi" se limitate ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente;
- le questioni sono state sottoposte al parere della Commissione Consultiva, di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 109/94 e s.m. nonché all’articolo 5 del d.P.R. 34/2000 che si è espressa nella seduta del 10 ottobre 2001;
l’Autorità ritiene, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, che i criteri da tener presente da parte delle stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini seguenti :
- l’esecuzione di attività rientranti nella categoria OG 13 riguardano eminentemente interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano in interventi di consolidamento e stabilizzazione necessari a seguito del verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque dal verificarsi di eventi che hanno compromesso l’equilibrio ecosistemico del territorio;
- l’esecuzione di attività ascrivibili alla categoria OS24 riguardano eminentemente interventi di esecuzione e manutenzione del verde urbano, quali quelli relativi a parchi attrezzati;
- la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei "servizi", pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.