AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 18 del 29
ottobre 2003
Problematiche relative ai consorzi stabili (art.
12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109)
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Sono pervenute a questa Autorità, molteplici richieste di chiarimenti in ordine al complesso tema dei consorzi stabili, come di seguito rappresentate.
1) Una prima problematica è afferente alla durata quinquennale del vincolo consortile, disposta dall’art. 12 della legge 109/94 e s.m., in ordine alla quale è stato chiesto se il vincolo quinquennale non comporti il divieto di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo; al riguardo è stato osservato, infatti, che appare difficile sostenere che il recesso di un socio o la sua esclusione per causa previste dallo statuto prima del quinquennio, possano determinare la “non attestabilità del consorzio”, atteso che l’indagine della SOA investirebbe fatti meramente privatistici, quali l’esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra consorzio e consorziati.
2) In ordine all’attestazione dei consorzi stabili, fondata sul sistema della “media ponderale della durata delle attestazioni dei consorziati”, indicato dall’Autorità con Comunicato SOA n. 9/2001, antecedente alle modifiche introdotte nella legge n. 109/94 e s.m. dalla legge n. 166/2002, è stato osservato che tale orientamento, appare macchinoso, presupponendo che la durata dell’attestazione del consorzio stesso, debba essere rideterminata ogni qualvolta venga modificata la compagine consortile. Problematica, questa, che risulta ulteriormente complicata dal nuovo regime della durata dell’attestazione e dell’obbligo di revisione triennale: in un regime “ponderale” entrambe le nuove soglie, triennale e quinquennale, risulterebbero variabili; a ridosso di tali scadenze l’ingresso di un nuovo socio con lunga durata residua dell’attestazione comporterebbe lo slittamento dell’obbligo di revisione e del rinnovo dell’attestazione, mentre l’ingresso di un socio la cui attestazione stia per scadere, determinerebbe una ulteriore anticipazione degli stessi adempimenti.
3) Altra problematica riguarda il consorzio stabile, in possesso di iscrizioni in categorie impiantistiche, che possa ritenersi abilitato, ex art. 2 della L. 46/90 a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 della legge stessa; al riguardo è stato chiesto se sia sufficiente l’abilitazione da parte di uno dei consorziati ovvero se tale abilitazione debba essere posseduta da un preposto al consorzio (quale il direttore tecnico).
4) È stato inoltre chiesto, in ordine ai soggetti legittimati a costituire o partecipare ad un consorzio stabile, se sia possibile per un consorzio di imprese artigiane nonché per i consorzi di cooperative partecipare al consorzio de quo.
5) Diversi quesiti riguardano, infine, la partecipazione dei consorzi stabili alle gare d’appalto, con particolare riferimento al divieto di cui all’art. 12, comma 5, della legge 109/94 e s.m., ai sensi del quale non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara. In ragione di tale divieto, sono stati posti i seguenti quesiti:
se può un consorziato che ha concorso alla stessa gara cui ha partecipato il consorzio stabile, rendersi successivamente assegnatario di tutti o parte dei lavori acquisiti dal consorzio;a)
Stante l’interesse ed il rilievo delle problematiche sopra richiamate si è proceduto alla loro pubblicazione nel Forum, al fine di acquisire al riguardo le valutazioni dei soggetti firmatari dei protocolli di intesa con questa Autorità.
Alla scadenza del termine stabilito l’ANCE ha fatto pervenire le proprie valutazioni.
Successivamente è stata sollevata l’ulteriore problematica relativa alla necessità o meno, ai fini della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, manifestando il convincimento che si debba dare risposta positiva nel senso che tutte debbano essere qualificate, stante il dato letterale dell’art. 12, comma 8-ter, primo periodo, della legge n. 109/1994 e s.m. e dell’art. 20, primo periodo, del d.P.R. n. 34/2000, che sostanzialmente coincidono.
Considerato in diritto
In ordine alla problematica di cui al punto 1, relativa alla durata quinquennale del vincolo consortile, sembra pacifico che tale vincolo non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio. L’art. 12, comma 2, della legge n. 109/94 e s.m., infatti, prevede espressamente l’ipotesi dello scioglimento, consentendo la ripartizione tra i consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, secondo criteri stabiliti dal regolamento (d.P.R. n. 554/1999, art. 97), purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
Le norme nulla dicono, invece, in ordine al recesso del singolo consorziato.
Al riguardo si osserva che l’assenza di un espresso “divieto di recesso” del singolo consorziato dal consorzio stabile prima dello scadere del quinquennio e l’impossibilità, in ogni caso, di precludere il recesso per giusta causa o la risoluzione per eventuale inadempimento dei consorziati, trattandosi di istituti a carattere inderogabile, indurrebbero a ritenere inammissibile che la SOA consideri tali fatti preclusivi della qualificazione del consorzio stesso. Ciò, peraltro richiederebbe da parte della SOA un’indagine su aspetti privatistici, quali l’esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra consorzio e consorziati che sembra priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Ovviamente resta fermo che, atteso quanto disposto dall’Autorità nel Comunicato alle SOA n. 9 del 14/06/2001 nonché del rispetto del numero minimo dei tre consorziati, verificandosi, per effetto del recesso “una variazione dei soggetti consorziati, corre l’obbligo per il consorzio stabile di richiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta” al nuovo assetto del consorzio.
Con riguardo alle problematiche relative al sistema di attestazione dei consorzi stabili, di cui al punto 2, deve preliminarmente rilevarsi che in base al nuovo articolo 12, comma 8-ter, della legge n. 109/94 e s.m., come modificato dalla legge n. 166/2002, i consorzi de quibus si qualificano sulla base delle “qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, secondo le modalità ivi indicate.
La citata disposizione legislativa, coincide sostanzialmente con quanto previsto dalla norma regolamentare di cui all’art. 20, primo periodo, del d.P.R. 34/2000, che per questa via è elevata al rango di norma primaria.
In tal modo, pertanto, anche per espressa disposizione legislativa, è la qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire una posizione di centralità nell’ambito del sistema di qualificazione del consorzio stabile.
Alla luce di quanto sopra, il sistema della “media ponderale della durata delle attestazioni dei consorziati”, indicato da questa Autorità nel Comunicato SOA n. 9 del 14/06/2001- in base al quale la data di scadenza dell’attestazione del consorzio stabile deve coincidere con la media ponderale calcolata con riferimento ai periodi di residua validità delle attestazioni ed ai relativi importi di classifica - sembra non più compatibile con il rafforzato ruolo della qualificazione della singola impresa, che non consente il verificarsi di ipotesi in cui la scadenza dell’attestazione rilasciata al consorzio stabile, risulti successiva a quella di alcune delle consorziate.
Se infatti, si pone l’accento sulle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, anche con specifico riferimento ai tempi di validità delle loro attestazioni, è evidente che costituisce una incongruenza il rilascio ad un consorzio stabile di un’attestazione la cui validità temporale è a priori superiore a quella di una o più consorziate.
Sembra, pertanto, più corretto prevedere che la durata dell’efficacia della qualificazione sia pari a quella di legge e cioè cinque anni con l’obbligo di sottoporre la stessa alla prescritta verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché del possesso di requisiti di capacità strutturale. Va rilevato che, per i consorzi stabili, la verifica del possesso della capacità strutturale non può che essere il riscontro della permanenza nelle imprese consorziate delle qualificazioni che hanno consentito il rilascio dell’attestazione originaria. Va inoltre osservato che qualora l’efficacia dell’attestazione di uno o più consorziati scada (scadenza intermedia) prima dei suddetti termini (tre anni e cinque anni) - come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati - non può non correre l’obbligo per il consorzio di richiedere alla SOA l’adeguamento dell’attestazione.
Ai fini di fornire alle stazioni appaltanti le necessarie informazioni sulla validità dell’efficacia dell’attestazione, questa deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di data precedente l’efficacia quinquennale dell’attestazione.
Gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40.
In ordine alla problematica di cui al punto 3, connessa all’abilitazione di cui alla legge n. 46/90, deve preliminarmente rilevarsi che nella deliberazione n. 108 del 17/04/2002, l’Autorità, nel precisare che l’abilitazione de qua non costituisce requisito di partecipazione alle gare d’appalto, ma requisito da dimostrare in fase esecutiva, ha stabilito che il possesso di detta abilitazione può essere comprovato nei seguenti modi: 1) mediante produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che, come recentemente stabilito nella deliberazione n. 269 del 15 ottobre 2003, ha di per se stessa valenza abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 46/90, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); 2) oppure l’impresa esecutrice, in fase esecutiva, propone come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.
Con particolare riferimento ai consorzi, invece, nel citato Comunicato SOA n. 9 del 14/06/2001, è stato stabilito che i consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, possono dimostrare il possesso dell’abilitazione prevista dalla legge 46/90 con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una figura professionale in possesso della specifica abilitazione.
Dal coordinamento delle suddette pronunce deriva che il consorzio stabile può avvalersi, per la dimostrazione dell’abilitazione de qua, delle due modalità sopra indicate: conseguire la qualificazione, ex art. 12 comma 8 ter, nelle categorie attinenti alle lavorazioni di cui all’art. 1 della legge n. 46/90, oppure avvalersi, in sede di esecuzione, di un’impresa, appartenente alla propria compagine consortile, che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.
In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre precisare che, poiché l’art. 13 comma 4, della legge n. 109/94 e s.m. stabilisce che i consorzi stabili devono indicare, in sede di offerta, per quali dei loro consorziati essi concorrono ed essendo questi di conseguenza quelli abilitati ad eseguire materialmente i lavori, tra gli stessi dovrà necessariamente essere incluso il consorziato che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90, come sopra indicato.
Con riguardo alla problematica di cui al punto 4), relativa alla possibilità per un consorzio di imprese artigiane di partecipare ad un consorzio stabile, devono preliminarmente rilevarsi le differenze intercorrenti tra gli stessi: i consorzi di imprese artigiane sono soggetti per i quali la legge n. 109/94 e s.m. ha ripristinato il ruolo primario delle imprese componenti il consorzio, a discapito del consorzio stesso; i consorzi stabili, invece, risultano caratterizzati da una propria autonomia rispetto alle imprese ad essi partecipanti, nonché dall’organizzazione comune e stabile d’impresa.
In particolare per questi ultimi l’art. 10, comma 1, lett. c), della legge n. 109/94 e s.m., stabilisce in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, ovvero “imprese individuali, imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro”; dall’elenco de quo restano, pertanto, esclusi i consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative. Conseguentemente, deve ritenersi che ad assumere la veste di consorziato di un consorzio stabile non possano essere i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di cooperative.
Quanto sopra, anche alla luce delle differenze intercorrenti tra le due tipologie di consorzi in esame, tra le quali di preminente rilievo è il fatto che il consorzio stabile si presenta come species del consorzio con attività esterna di marca civilistica, da questo differenziandosi per la stabilità organizzativa e temporale; conseguentemente, la partecipazione di un consorzio di imprese artigiane e di un consorzio di cooperative ad un consorzio stabile rappresenterebbe, per questi, l’appartenenza ad una struttura con caratteristiche e vincoli giuridico/temporali estranei alla propria natura e disciplina giuridica.
In ordine alle problematiche sollevate al punto 5 in merito al divieto, di cui all’art. 12, comma 5 della legge n. 109/94 e s.m., di contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato alla medesima gara, si rileva quanto segue.
Riguardo alla presunta incongruenza esistente tra le disposizioni di cui al suddetto art. 12, comma 5, e di cui all’art. 13, comma 4, della medesima legge n. 109/94 e s.m., preliminarmente si osserva che quest’ultima norma, nel precisare che i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, dispone altresì che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Una simile disposizione non sembra rappresentare un contrasto rispetto al divieto di cui all’art. 12, comma 5. Infatti, mentre tale norma pone un principio di carattere generale, ossia il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e del consorziato, l’art. 13, comma 4, precisa e puntualizza che il divieto investe solo i consorziati che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile. In tal modo, la norma preclude la possibilità per un’impresa di partecipare in duplice veste alla gara, ovvero quale consorziato o in altra diversa forma, rappresentando quindi una specificazione del generale divieto di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m..
Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che il rapporto tra l’art. 13, comma 4, e l’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., deve essere ricostruito nel senso che la prima delle due disposizioni ha definito l’ambito soggettivo del divieto posto dalla seconda, divieto che, pertanto, opera con conseguente applicabilità della sanzione, solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato che intende partecipare alla gara.
Ciò premesso, ed alla luce del divieto posto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., deve sicuramente darsi risposta negativa al quesito di cui al punto 5, lettera a), atteso che proprio in ragione del divieto de quo, non è ipotizzabile che un consorziato abbia partecipato contemporaneamente al consorzio stabile, di cui è parte, alla medesima gara, e che in seguito si renda assegnatario dei lavori aggiudicati a quest’ultimo.
Allo stesso modo, deve darsi risposta negativa anche al quesito di cui al punto 5, lettera b), atteso che l’art. 13, comma 4, della legge n. 109/94 e s.m. stabilisce che i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) ed c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; in tal modo, i consorziati esecutori potranno essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara. Conseguentemente, sembra inammissibile che un’impresa divenuta socia del consorzio solo in epoca successiva all’espletamento di quest’ultima, possa poi eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso.
In considerazione della struttura del consorzio, dotato di una propria soggettività giuridica ed autonoma qualificazione, ed operante come un’unica impresa, anche riguardo al quesito di cui al punto 5, lettera c), deve darsi risposta negativa.
E’, infatti, da ritenere inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo. Per la stessa motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro decisionale.
Diversa è l’eventualità che il consorzio affidi in subappalto i lavori a soggetti estranei alla compagine consortile, ed in possesso di adeguati requisiti; in tal caso, infatti, non sembrano sussistere motivi ostativi ed anzi l’art. 12, comma 4, espressamente stabilisce che ai consorzi stabili si applicano le disposizioni dell’art. 18 della legge n. 55/90 come modificato dall’art. 34 della legge n. 109/94 e s.m..
Sul quesito di cui al punto 5, lettera d), deve ulteriormente esprimersi parere negativo. La legge n. 109/1994 e s.m., infatti, consente ai consorzi stabili di aderire a raggruppamenti temporanei di concorrenti, atteso che ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 109/94 e s.m., queste ultime possono essere costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), ovvero anche dai consorzi stabili. La norma nulla specifica in ordine all’eventualità che il consorzio stabile concorra in raggruppamento con un proprio consorziato. Tuttavia, una simile possibilità deve ritenersi esclusa atteso che ciò determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio.
Le considerazioni svolte in ordine al divieto posto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e s.m., comportano che al quesito di cui al punto 5, lettera e) debba darsi risposta negativa in quanto la contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato, qualora siano presente le condizioni indicate nel quesito, potrebbe configurare una situazione di collegamento sostanziale, mentre assumono carattere assorbente nei riguardi del quesito di cui al punto 5, lettera f).
Per quanto riguarda, infine, l’ultimo quesito, concernente la necessità o meno, al fine della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, si osserva che l’art. 12, comma 8-ter, primo periodo, della legge n. 109/94 e s.m. recita “Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”. Tale enunciato normativo, introdotto nel corpo della legge n. 109/1994 e s.m. dalla legge n. 166/2002, riproduce sostanzialmente il primo periodo dell’art. 20 del d.P.R. n. 34/2000 che recita “Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
Con riferimento all’art. 20 del d.P.R. n. 34/2000 l’Autorità ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento interpretativo nella determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2001, chiarendo inequivocabilmente, al punto 1. a), che “tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione”.
Peraltro, anche alla luce delle nuove modalità di qualificazione dei consorzi stabili introdotte dal suddetto comma 8-ter dell’art. 12, stante la sostanziale uguaglianza dei due richiamati enunciati normativi, non può che concludersi nel senso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio disciplinato nel citato articolo, e che, pertanto, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.
Sulla base delle considerazioni svolte, al fine di garantire l’uniformità nell’applicazione della normativa in materia di consorzi stabili,
l’Autorità è dell’avviso che:
a) la durata quinquennale del vincolo consortile
non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio
né divieto di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque
anni; in tale ultima ipotesi resta fermo l’obbligo per il consorzio stabile di
chiedere l’adeguamento dell’attestazione posseduta al nuovo assetto del
consorzio;
b) la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione di un
consorzio stabile è di cinque anni con l’obbligo di verifica triennale in
ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità
strutturale; nel caso che l’attestazione di uno dei consorziati scada prima
dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia) - come pure nei casi
di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o
di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione
della qualificazione posseduta - il consorzio deve richiedere alla SOA l’adeguamento
della propria attestazione;
c) l’attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza
intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica
triennale e - per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o
dopo la suddetta verifica - qualora essa sia di data precedente l’efficacia
quinquennale dell’attestazione;
d) gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a
quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella
determinazione dell’Autorità del 27 luglio 2000 n. 40;
e) il consorzio stabile può comprovare il possesso dell’abilitazione prevista
dalla legge n. 46/90 conseguendo la qualificazione, ex art. 12, comma
8-ter, della legge n. 109/94 e s.m., nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9,
OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza
abilitativa all’esercizio delle attività disciplinate dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 46/90, ora art. 107 del Testo unico dell’edilizia, oppure
avvalendosi, in sede di esecuzione, di un’impresa, appartenente alla propria
compagine consortile che proponga come responsabile delle attività in questione
un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti;
f) la possibilità per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio di
cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base dell’art.
10 comma 1, lett. c) della legge quadro che, nell’elencare in maniera
tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun riferimento ai
consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative;
g) dal combinato disposto di cui all’art. 13, comma 4, ed all’art. 12, comma
5, della legge n. 109/94 e s.m. si evince che il divieto ivi contenuto, con
conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara
partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il
consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;
h) in ragione del divieto posto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94 e
s.m. non è consentito ad un consorziato che abbia partecipato alla medesima
gara che si è aggiudicato il consorzio di cui fa parte, divenire
successivamente assegnatario dell’esecuzione dei relativi lavori;
i) è da ritenersi inammissibile che un’impresa divenuta socia del consorzio
solo in epoca successiva all’espletamento di una gara possa poi eseguire i
lavori aggiudicati al consorzio stesso, in quanto dalla disposizione di cui all’art.
13, comma 4, della legge n. 109/94 e s.m., che prevede che i consorzi di cui all’art.
10, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati concorrono, si evince che i consorziati esecutori potranno
essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara;
j) è da ritenersi inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il
consorzio stabile ed un proprio consorziato, in ragione del rapporto di
immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo; per la stessa
motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori affidi in
subappalto questi ultimi ad altro consorziato;
k) è da ritenersi esclusa la possibilità che i consorzi stabili concorrano in
raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che ciò determinerebbe la
somma delle qualificazioni del consorzio stabile con quelle del consorziato che,
proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già
ricomprese in quelle del consorzio;
l) non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il
consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori
tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio;
m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione
del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il
meccanismo sommatorio previsto dall’art. 12, comma
8-ter, della legge n. 109/94
e s.m., al fine della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le
consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.
Il Relatore Il Presidente