AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE n. 12 del 1 luglio 2004
Atto di indirizzo sulle
modalità di dimostrazione del
requisito di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b) legge
n. 109 del
1994 e di cui all'art. 4 del d.P.R.
n. 34 del 2000
(Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema
di qualità aziendale)
(G.U.
n. 161 del 12 luglio 2004 )
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - come confermato dal T.a.r. Lazio, Sezione III, con le sentenze del 12 maggio 2004, n. 4340, 4341 e 4342 e dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124 - ha attribuito all'Autorità il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione, il che comporta il compito di dare indicazioni operative in ordine all'attività di qualificazione ed in particolare anche per quanto riguarda il valore e la credibilità delle certificazione del possesso del sistema di qualità aziendale e delle dichiarazioni della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità aziendale previste dall'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e dall'art. 4 del d.P.R. 21 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che l'ordinamento si prefigge.
L'Autorità in merito a tale aspetto della normativa con la determinazione del 14 maggio 2003, n. 11, ha espresso l'avviso che:
a) la certificazione del possesso del sistema di qualità aziendale può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28; b) la certificazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera h);
c) la dichiarazione della presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità aziendale può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
d) la dichiarazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera h);
e) la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05;
f) la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-08;
g) la conformità di cui alle lettere e) ed f) è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERT e l'organismo accreditato oppure dall'ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente dal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento;
h) l'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonché gli accordi/contratti ed i protocolli d'intesa di cui alla precedente lettera sono comunicati dal SINCERT all'Autorità che li rende noti tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici.
Considerato in diritto.
Le indicazioni contenute nella determinazione n. 11/2003 sono scaturite dalla necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese e dalla opportunità che la certificazione di qualità si riferisca il più possibile alle attività svolte dalle imprese certificate.
Al fine di perseguire le suddette esigenze l'Autorità con la indicata determinazione ha fatto proprio le prescrizioni contenute, con riferimento alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28), nei documenti SINCERT (RT-05) per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità e (RT-08) per l'accreditamento di organismi che operano per la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità.
Il riferimento nella determinazione 11/2003, da parte dell'Autorità, ai suddetti documenti, denominati SINCERT RT 05 e RT 08, è intervenuto, inoltre, nella considerazione che gli schemi previsti dall'accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l'accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del paese e ciò, sicuramente, può avvenire per l'accreditamento al rilascio della dichiarazione che e' un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia. Il Ministero per le attività produttive, al quale questa Autorità ha richiesto un parere in merito alla questione relativa alle modalità di dimostrazione del requisito in questione nonché al contenuto della suddetta determinazione n. 11/2003, con nota del 15 dicembre 2003, ha ritenuto corretto quanto disposto dall'Autorità ed ha ritenuto che l'Autorità, al fine di garantire equilibrio tra il valore e la credibilità delle certificazioni e delle dichiarazioni, dovrebbe procedere ad una verifica periodica a campione delle modalità di rilascio delle dichiarazioni relative al possesso degli elementi del sistema di qualità.
Il Ministero ha precisato che tale verifica può essere costituita, sulla base di un apposito accordo fra Autorità e SINCERT, anche da quella che il SINCERT svolge istituzionalmente. Inoltre ha espresso l'avviso che i suddetti documenti SINCERT RT-05 e RT-08 debbano essere fatti formalmente propri dall'Autorità.
Tutto ciò premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l'Autorità dispone:
a) il recepimento del documento SINCERT RT-05 relativo alle «prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA 28)»;
b) il recepimento del documento SINCERT RT-08 relativo alle «prescrizioni per l'accreditamento di organismi che operano la valutazione degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità delle imprese di costruzione ed installazione (settore EA 28)» ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
c) la conferma delle indicazioni contenute nella determinazione 14 maggio 2003, n. 11 e, pertanto, la conferma del fatto che la certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive);
d) la pubblicazione sul sito dell'Autorità, tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici, dell'elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni del sistema di qualità aziendale e le dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti documenti SINCERT RT-05 e SINCERT RT-08 in virtù degli accordi/contratti e dei protocolli d intesa previsti in premessa, che sono comunicati dal SINCERT all'Autorità;
e) indica alle SOA autorizzate che, nella considerazione che in Italia l'unico organismo abilitato all'accreditamento è il SINCERT, come anche sancito dal TAR Lazio, Sezione II bis, sentenza n. 3898 del 6 maggio 2004, le certificazioni del sistema di qualità aziendale e la dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale da valutare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 4, del d.P.R. n. 34/2000, sono quelle rilasciate dagli organismi compresi nell'elenco di cui alla suddetta lettera d);
f) l'obbligo per il SINCERT, nel caso si presentasse la necessità di apportare ai suddetti documenti RT-05 e RT-08 variazioni e integrazioni, di concordare tali modifiche con l'Autorità alla quale, al fine di definire concordemente ed in modo rapido tali variazioni, dovrà essere richiesto di far partecipare propri dipendenti ai gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle modifiche.
Roma, 1° luglio 2004
Il presidente: Garri