AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO - Comunicazioni di fatti specifici
(G.U.
n. 141 del 20 giugno 2005 )
IL PRESIDENTE
Premesso:
Che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni ed il regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 prevedono, a carico delle stazioni appaltanti, oltre agli obblighi di trasmissione dei dati informativi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i., alcuni obblighi di comunicazione all'Autorità di fatti specifici inerenti fasi o eventi dei processi di realizzazione dei lavori pubblici per l'esercizio di specifiche attribuzioni connesse alla stessa.
Che, tra i predetti obblighi a carico delle stazioni appaltanti, sussistono quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
art. 24, comma 2, della legge ed art. 8, comma 1, lett. h), del regolamento, relativi a «Comunicazione all'Osservatorio degli affidamenti a trattativa privata»;
art. 89, comma 3, del regolamento, relativo a «Comunicazione all'Osservatorio dell'esecuzione di offerte non congrue»;
art. 129, comma 11, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorità dei casi di consegne in ritardo o sospese e delle eventuali ipotesi di recesso dalle stesse causate»;
art. 133, comma 9, del regolamento, relativo a «Comunicazione dell'Autorità delle sospensioni dei lavori di durata superiore al quarto del tempo contrattuale»;
Che, con precedente comunicato in data 24 gennaio 2002, si disponeva che gli oneri di comunicazione dei suddetti dati relativi ad appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro fossero assolti compilando ed inviando l'apposita modulistica cartacea allegata allo stesso;
Che l'utilizzazione di tale modulistica cartacea aveva carattere transitorio, nelle more della predisposizione di procedure informatiche per l'invio delle informazioni in modalità on-line;
Considerato:
Che l'autorità ha predisposto un'apposita procedura
informatica di caricamento dati per la trasmissione on-line all'Autorità e
all'osservatorio delle informazioni di cui in premessa;
Che l'invio delle
comunicazioni in via telematica sostituisce integralmente la precedente
trasmissione della modulistica cartacea;
Che ciascuna comunicazione dovrà
essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si è
verificato il relativo evento;
Che, in alcuni casi, è richiesto l'invio
anche di documentazione a supporto;
Comunica che:
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità, entro il termine indicato nel terzo «considerato», le comunicazioni relative ai fatti specifici di cui in premessa, utilizzando, previa registrazione, esclusivamente la procedura informatica di caricamento dati, messa a disposizione sul sito dell'Autorità alla pagina www.avlp.it, nella sezione «Utenti Registrati», sotto la dicitura «Comunicazioni di fatti specifici».
2. La suddetta procedura telematica è corredata da un apposito manuale operativo recante le istruzioni necessarie alla registrazione, alla compilazione delle maschere informatiche nonché all'invio degli allegati, ove previsti.
Roma, 8 giugno 2005
Il presidente: Rossi Brigante