Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Comunicato del 4 aprile 2008

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi
(G.U. n. 94 del 21 aprile 2008 )

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con precedenti comunicazioni dell'Autorità, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre 1999 e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di importo sia inferiore sia superiore a 150.000 euro;
che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», estendendo la vigilanza dell'Autorità anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, hanno determinato la necessità di modificare la struttura della rilevazione dei dati informativi di interesse;
che l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/2007, prevede la possibilità, per la Sezione centrale dell'Osservatorio, di potersi avvalere delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione dei dati informativi sui contratti pubblici;
che occorre dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, estendendo la rilevazione dei dati agli ulteriori elementi informativi utili relativi ai contratti di servizi e forniture, nonché ai contratti esclusi, provvedendo contestualmente alla ridefinizione del previgente sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori;
che sussiste l'esigenza di rendere omogeneo l'intero sistema on-line delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione di tutti i sistemi informativi esistenti e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG).

Visto:

il comunicato dell'Autorità in data 3 aprile 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro;
il comunicato dell'Autorità in data 31 luglio 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;
il deliberato dell'Autorità in data 24 gennaio 2008 recante disposizioni attuative dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008 e le relative istruzioni operative;
il comunicato dell'Autorità in data 30 gennaio 2008 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici «esclusi» di importo superiore ai 150.000 euro.

Comunica:

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome, secondo le seguenti modalità:

a) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui alla precedente lettera a). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:

a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:

a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo.

La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo e' inferiore ai 500.000 euro. Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

f) ritardi o sospensioni nella consegna; g) accordi bonari;
h) sospensioni;
i) varianti;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

4. Che l'invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

5. Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto.

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, con le modalità rese note dalle Sezioni regionali competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).

9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le modalità rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).

10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.

11. Che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso, del Codice, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.

Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro, ed il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla comunicazione dei fatti specifici.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:

a) le modalità di trasmissione dei dati relative ai contratti di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome;
b) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;
c) le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 4 aprile 2008

Il presidente: Giampaolino