Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011
Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di
impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di
lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art.
1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n.
46
Si premette che l’Autorità, con determinazione n.
56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie
OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e
OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di
cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso
da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990
da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”.
Poi, con determinazione n. 6/2001, l’Autorità ha precisato che, “ai fini
della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica
dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
all’articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite
certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta
legge 46/1990”.
Successivamente, tenuto conto che Il d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico dell’edilizia, con il comma 3 dell’art. 108 aveva introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, l’Autorità, con Deliberazione n. 108 assunta nell’Adunanza del 17/04/2002, ha rilevato che:
“… 2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90;
3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”
Con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 , sono stati abrogati, tra l’altro: gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 , le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Nel D.M. 37/2008 è stato assorbito integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46.
Di fatto, le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici contenute nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 costituiscono un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed integrare la precedente disciplina primaria e secondaria, mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.
Per quel che qui interessa, le novità più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento sono state:
l’abrogazione,senza previsione di una norma equivalente in sostituzione, dell’art. 108, comma 3, che poneva una corrispondenza tra l’abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di qualificazione SOA;
il rafforzamento del rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).
Alla luce delle novità introdotte dal D.M. 37/2008, sembrano “datati” i richiamati atti della Autorità rispetto alla evoluzione normativa sull’argomento.
Infatti, non può più essere affermato che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 “… può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90; …”, tenuto conto che l’art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
A ciò si aggiunga che la corrispondenza con la qualificazione SOA indicata dalla Autorità nella Determinazione n. 6/2001 tra le declaratorie delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, con le lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e ora nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. n. 37/2008, non è mai stata perfettamente sovrapponibile, con la conseguenza che risultava e risulta ingiustificata la richiesta della abilitazione, prescritta dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, per imprese qualificate nell’esecuzione di impianti che per legge non necessitano di tale requisito, come ad esempio le imprese esecutrici di impianti di pubblica illuminazione (categoria OG10).
Per contro, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007, n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007).
Principio, quello appena esposto, valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione (C.d.S. n. 8292/2004).
Il suindicato orientamento deve, dunque, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: “il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”.
In conclusione, in riforma a quanto indicato in precedenti atti di indirizzo della Autorità, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare / concorrenti.
IL PRESIDENTE: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2011
Il Segretario: Maria Esposito
n.d.r.
Non si può che
condividere la conclusione dell'Autorità, anche alla luce del nuovo
comma 1-bis dell'art. 46 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dall'art.
4 del decreto-legge n 70 del 2001